Category Archives: Diritto d’autore

Dati di connessione e diritto d’autore: così parlò la Corte di Giustizia – UPDATED 2

Letta, in prima battuta, su ANSA e molto simile al (se non coincidente col) nostrano caso Peppermint.
Ma siccome io preferisco sempre leggere i provvedimenti (altrimenti, si rischia di fare la fine di quelli che, nei giorni scorsi, titolavano “il p2p e’ legale”), ecco QUI la pagina con tutti i materiali relativi alla causa di Promusicae c/ Telefonica appunto per la “cessione” dei dati di connessione a fronte di ragioni di diritto d’autore.
Il titolo di ANSA è corretto tranne che, con le parole della Corte, “tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità“.
Ad una prima lettura, mi sembra qualcosa di molto vicino ad un pareggio pilatesco. Approfondirò, approfondiremo.

Aggiornamento del 30 gennaio 2008, ore 14.35: Vedo che non sono l’unico a pensarla diversamente dai titoloni della stampa. PI parla espressamente di “lavata di mani”.

Aggiornamento del 31 gennaio 2008, ore 8.35: Su PI di oggi, le precisazioni di Marco Pierani per Altroconsumo. Che condivido, anche se resto dell’idea che la Corte abbia inteso lavarsi un po’ le mani della faccenda…

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Ora il p2p e’ legale??? – UPDATED

Quinta mi invoca insieme a Scorza in relazione a questo articolo di Repubblica (notizia, peraltro, proposta un po’ da tutti i media).
Non posso dire molto perche’ ogni buon giurista sa che non si commenta un provvedimento prima di leggerne la motivazione. I piu’ smaliziati, poi, si fidano poco della stampa generalista.
In attesa che un amico mi faccia avere decreto e richiesta del pm, noto, pero’, qualche inconguenza che mi fa temere che la notizia sia una “non notizia”.
Cominciamo a dire che “la” legge sul diritto d’autore non e’ la 248/2000. Quest’ultima e’ soltanto una legge di riforma (pur vasta) mentre sul file sharing hanno legiferato, anni dopo, Urbani e soci. “La” legge sul diritto d’autore e’ la 633/41.
Poi c’e’ questa frase (del pm) un po’ inquietante: “In assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc”. Purtroppo, la fattispecie penale ad hoc c’e’ ed e’ l’art. 171 lett. a-bis) l.d.a.
Non comprendo, inoltre, la rilevanza o meno di un server centrale. La legge non ne parla proprio.
E i siti come www.emuleitalia.come o www.feedburner.com? Che c’entrano? Con un sito si fa p2p?
Ho l’impressione che il provvedimento si sia occupato di qualcosa di molto diverso dal p2P come lo intendiamo noi (con classici client come Emule, Azureus, ecc.).
Aspettiamo di leggere il decreto per intero e la richiesta del pm, forse e’ meglio.

Ecco, mi accorgo che ne ha parlato anche PI, in termini piu’ verosimili e corretti. Giusto anche ricordare che il p2p, di per se’, non e’ illegale. Dipende da cose si scambia.

Aggiornamento del 26 gennaio 2008, ore 16.10: Vedo che Dario Salvelli, evidentemente piu’ informato di me, linka questo comunicato di eMuleItalia.net. E si conferma che la notizia riportata da agenzie e quotidiani e’ una patacca.

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Ancora sulla riforma dell’art. 70 l.d.a.

La notte porta consiglio e, soprattutto, la discussione fa bene.
Ieri sera, su Radio Città futura, delle modifiche all’art. 70 l.d.a. hanno parlato, di fatto, soltanto Folena, Guido Scorza e il sottoscritto.
Mi sembra che, allo stato, a parte il V-boy Beppe Grillo siamo tutti abbastanza concordi che un passo avanti è stato fatto nel senso che, prima, non si poteva riprodurre un’immagine o una musica in versione integrale (sulla qualità, vedremo poi). Ora sì, pur coi limiti che si vedranno. E l’ha capito bene anche Marco Conidi che, ieri sera, non sembrava contentissimo della cosa.
Purtroppo, dopo questa bella notizia, occorre passare a quelle brutte. In estrema sintesi, tutto è molto fumoso o non ottimizzato. Vediamo perché, analizzando il mitico “comma 1-bis) (rinvio anche ad un mio precedente post):
– la regola si applica soltanto a Internet, quindi non, ad esempio, a dispense o dispensine ancorché distribuite gratuitamente;
– la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, dunque non in via onerosa (es.: una certa cifra per scaricare un certo contenuto, anche nell’eventuale forma dell’abbonamento);
– le opere contemplate sono soltanto immagini e musiche; sono, pertanto, escluse, giusto per fare il solito esempio, le opere letterarie che seguono il regime del pre- (e tuttora) vigente comma 1; va detto che Guido e Luca Spinelli stanno “wikieggiando” un progetto che contemplerebbe anche le immagini in movimento, dunque i film, i clip, ecc.;
– le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate; ho già detto la mia al post segnalato, dunque non è il caso di ripetersi; anche in questo caso, Guido e Luca elaborano e sembrano voler escludere una definizione immutevole nel tempo; il prof. Tommaso Russo dà, da parte sua, indicazioni tecniche sul criterio relativo proposto (e non assoluto; es.: 72 dpi o 128kbps) che si basa su una certa diminuzione di qualità rispetto all’originale; approccio che ha il vantaggio di poter resistere allo scorrere (veloce) del tempo tecnologico;
– l’uso consentito alle condizioni della riforma è soltanto quello didattico o scientifico; e qui, francamente, mi sembra basti un Devoto-Oli o l’internettiano De Mauro, magari con un po’ di buon senso a condimento dell’insalata linguistica;
– l’utilizzo delle opere non deve essere a scopo di lucro; il che salva iniziative come Wikipedia (che è un’associazione senza fini di lucro), ma renderebbe comunque fuorilegge il blog che si paga le spese di pubblicazione con gli ads di Google realizzando un “lucro indiretto”; con Valentino Spataro siamo d’accordo e, considerato questo limite, propone di tirare dentro il salvagente della nuova norma anche queste realtà tutt’altro che rare (e’ una tesi sostenuta anche nel progetto Wiki), ma che non hanno essenza commerciale; il problema, però, è che se è vero che un blogger che non sia una blogstar (sono realmente poche) può racimolare non più di 20-30 euro al mese di ads, con quel solo mese si paga un anno di hosting decente, piattaforma CMS compresa; che dire di quegli undici mesi che avanzano e che, per dirla tutta, andrebbero dichiarati fiscalmente? Se si vuole ripagare il tempo che perde, è come volere un corrispettivo per la propria attività. Sbaglio?
Il vero punto di disaccordo tra me e Guido è, però, che io penso che il futuro decreto ministeriale dovrà tracciare soltanto i limiti degli usi didattici e scientifici, mentre lui ritiene che la norma secondaria dovrà occuparsi anche delle questioni tecniche risoluzione e degrado. Ricito la norma nella parte che ci interessa: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. In effetti, la lettera è un po’ ambigua e Guido mi cita la discussione in Commissione (pur scarna, sul punto). Mi riprometto di leggere il tutto, sono sempre a corto di tempo.
Anyway, la differenza non sarebbe poca e gia’ ora si svela critica: se avesse ragione Guido, il comma 1-bis – che, in caso di violazione, potrebbe portare anche a conseguenze penali – presenterebbe un problema di riserva di legge; se la ragione fosse dalla mia parte, ci troveremmo di fronte a regole non troppo tassative e, comunque, a possibili disparità in sede di singolo giudizio (perché in questo caso, sarebbe il giudice a decidere sulla misura di risoluzione e degrado).
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E se Urbani…

A me questo articolo di PI e’ piaciuto parecchio perche’ propone un tema molto delicato e importante, anche per noi.
Condividere non e’ distribuire, in USA. E qui in Italia? Ecco cosa sanziona la nostra legge (art. 171, comma 1, lett. a-bis):
"mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa".
Chi sa come funziona un sistema di P2P sa se questa regola e’ applicabile ed entro quali limiti.

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Stanotte su Radio Citta’ Futura – UPDATED

Dalle 11.00 alle 01.00 (cosi’ mi ha detto) si discutera’ delle questioni sul diritto d’autore di cui si e’ parlato in questi ultimi giorni.
Io dovrei essere in onda intorno alle 00.20 e mi riferiscono che interverranno anche Pietro Folena e Guido Scorza. Anche un’altra persona, ma, purtroppo, non ne ricordo il nome.
Su Radio Citta’ Futura (c’e’ anche streaming e satellite).

Aggiormento delle 17.45: apprendo che il “quarto uomo” e’ Antonio di Corinto.

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Anche Repubblica…

Anche Repubblica mi cita (grazie ad Alessandro Longo), peraltro, nel mio brano piu’ presuntuoso.
Si riporta la mia difesa a Folena il quale, a sua volta, mi menziona.
Insieme alla citazione su Il Manifesto, ora posso dire di essere un celebre compagno perfetto…

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E se Folena avesse ragione?

Anzi, leviamoci il "se". Perche’, in fondo, non e’ che i politici hanno per forza totalmente torto, sempre.
PI (e non solo) pubblica la replica di Folena accusato, in buona sostanza, di aver tirato un colpo basso al diritto di fruire e diffondere la cultura.
C’e’ sempre l’articolo di PI che e’ un valido spunto e, ieri, anch’io ho fatto qualche piccola riflessione pur senza l’approfondimento che la questione meritava (cronica mancanza di tempo…). Personalmente, ero giunto soltanto ad una conclusione e, cioe’, che bassa risoluzione e degradazione sono paletti troppo ingombranti (e indefiniti).
Ora, vediamo meglio cosa e’ successo, senza pregiudizi.
Questo e’ il primo comma dell’art. 70 l.d.a.:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Altrimenti detto, con quella sola norma non si puo’ riprodurre integralmente un’opera. Al massimo se ne fa un riassunto o una citazione oppure se ne estrae un brano o una parte. Sempre per solo uso di critica o discussione. Alle condizioni indicate sono salvi anche i fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ora, secondo alcuni il nuovo comma 1-bis limiterebbe questo primo comma. Lo rileggiamo insieme:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
E’ vero? A questo punto, mi sono convinto di no e non sto a saltare sul carro di presunti vincitori (anche perche’ i diritti appartengono a tutti). Pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche. Adesso, se proprio vogliamo cavillare, c’e’ un nuovo limite (non aggiuntivo) di ordine qualitativo, ma non penso sia cosi’ pesante (se applicato ragionevolmente – v. la mia conclusione in calce).
Certo, la novita’ riguarda soltanto Internet (anche se non condivido questo limite), immagini e musiche (e non altre opere che seguono il regime del primo comma), ma un passo avanti, ancorche’ nel compromesso, c’e’. Penso sia fuori discussione e scusate la presunzione.
Vittoria dei diritti, dunque? No, non proprio, ma per motivi un po’ diversi da quelli letti in giro. Rimane, infatti, un problema non da poco: che ci sara’ qualcuno che tentera’ di fissare definizioni assurde (e tecnicamente non accettabili) di "bassa risoluzione" e "degrado". Vedremo.

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Posso essere un po’ confuso?

Premetto che, a differenza di tanti altri, non ho ancora le idee chiare sulla famosa riforma dell’art. 70 l.d.a. Probabilmente, si tratta di un mio limite.
Per quelli di fretta, segnalo PI dove c’e’ linkato quasi tutto in materia. E riporto il testo del comma 1-bis, quello incriminato.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma“.
Ho da fare poche considerazioni, per ora. Sono il sunto anche di una “mailata” (non si legga… “maialata” ;-), vuol dire che ci siamo scritti) con Stefano Quintarelli e una terza persona che ci ha stuzzicato sul punto.
Cosa significano “bassa risoluzione” e “degradate”?
Sulla bassa risoluzione occorrerebbe qualche elemento in piu’ perche’ chi dedice (e come) cos’e’ basso, medio e alto?
Degradata, se proprio vogliamo trovare il cavillo, e’ qualsiasi riproduzione di un originale non digitale (es.: la fotografia di un affresco), mentre per le opere originariamente digitali esistono tecniche senza compressione o lossless. Le compressioni lossy sono tutte in qualche modo degradanti, per definizione.
Pero’, un algoritmo destinato alla pubblicazione su Internet e’, di regola (e per tante ragioni, anche di banda), a “bassa risoluzione” e “degradato”.
Il fatto e’ che esiste anche l’eccezione di cui occorre tenere conto, come si puo’ sostenere, senza tema di smentita, che un’opera non e’ pianamente fruibile se non nella completezza dei suoi particolari. E infatti, allora, che senso avrebbe il Cenacolo in alta definizione?
Conclusioni: sto ancora cavillando sulla legge nel suo insieme (e Quinta ha gia’ scritto qualcosa), ma, in effetti, quel comma, che potrebbe giovare a Wikipedia, sembra, comunque, un limite alla diffusione della cultura, non da poco.
Ah.. poi, qualcuno ci dovra’ spiegare l’esatta portata dello scopo di lucro. Ad esempio, se riguarda un sito che pubblica qualche annuncio (ricordate il prof. romagnolo?).

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Ancora megamulte, anzi… gigamulte

Dario Salvelli, nel suo spazio tumblr del 14 scorso, si chiede cosa ne penso delle nuove e recenti multe in tema di diritto d’autore. 139 milioni, mica bruscolini…
Eh… che ne penso? Che a parte le questioni sulla sussistenza o meno dell’illecito (complesse e non generalizzabili), nei casi di cui mi sto occupando ho notato almeno tre caratteri comuni:
– errori nel calcolo della sanzione, talvolta grossolani;
– interpretazioni della legge sovente acrobatiche;
– una legge sbagliata, inapplicabile, inefficace.
Ne ho già parlato tempo addietro: QUI e su PI.
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Tra i due litiganti…

Ho l’impressione che questa storia della proposta dmin.it stia facendo il gioco di chi si vorrebbe contrastare.
Confesso di non aver approfondito a dovere (dunque, non entro nel merito), ma tra Chiariglione, Rossato (e anche un po’ Nuti, Calamari e Scorza) e la replica di dmin.it alla fine il rischio sia quello di non andare da nessuna parte.
Che e’ un peccato.

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