Category Archives: Diritto d’autore

Rabbia e sconforto (malgrado faccia l’avvocato)

Cronaca, secca:
– al tuo cliente contestano la detenzione di programmi taroccati (la GdF dice senza licenza, ma per la legge vale il bollino, piaccia o no);
– inoltri gli scritti difensivi e chiedi di essere sentito; sottolinei che la licenza c’entra un tubo, almeno per quelle condotte;
– quando c’è l’audizione, accompagni il cliente e produci la sentenza della Corte di Giustizia UE che dice che il bollino e fuorilegge;
– passa un po’ di tempo, magari ci speri (che stiano studiando la cosa, che aspettino il penale), ma, alla fine…;
– arriva l’ordinanza ingiunzione che conferma il verbale della GdF, sorvola su tutte la tue argomentazioni e dice che le contodeduzioni della GdF sono completamente condivisibili (senza dire perché);
– ti dici che c’è qualcosa che non va e che, malgrado tutto, Brunetta ci vuole eccome;
– e ora devi andare dal GdP a far spendere il cliente (sperando che il GdP capisca) sentendoti un avvocato idiota;
– che, poi, rifletti e concludi che non è colpa tua, ma della gente che scrocca lo stipendio abdicando da ogni facoltà intellettiva e giuridica.
Sono veramente rabbioso e sconfortato. Questa gente deve andarsene via, per sempre. Se avete dei suggerimenti su come riuscire in questo intento, scatenatevi nei commenti.

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Sequestro The Pirate Bay: le motivazioni dell’ordinanza di annullamento – UPDATED

Le pubblica il Circolo dei Giuristi Telematici. Così, finalmente, sappiamo di più.
Brevissime considerazioni a caldo:
– l’annullamento non è conseguito ad un “cavillo” (problemi di avviso al difensore) che era stato denunciato dai difensori (e che poteva anche essere un validissimo motivo, senza, però, andare al vero nocciolo della vicenda);
– il riesame di Bergamo ha ritenuto che sussista il “fumus” del reato contestato, cioè una sorta di “indizio” (dico così per evitare il legalese troppo stretto) che, eventualmente, in futuro potrà diventare prova;
– gli stessi giudici, però, dicono che quell’inibizione (che, poi, come sappiamo è stato anche un redirect…) non rientra nello schema del sequestro preventivo – misura cautelare reale; insomma, è una misura sui generis che, in quanto non tassativamente prevista, non può essere applicata.
Mezza vittoria o mezza sconfitta, difficile dirlo. Si sostiene che il reato potrebbe esserci, ma non può essere bloccato in quel modo. Certamente, però, il provvedimento pone un fermo paletto su tutta l’indagine in concreto (per non parlare del problema della giurisdizione che il tribunale ha ritenuto assorbita, dunque da non trattare).

Aggiornamentini della sera: Anzitutto, come fa giustamente notare Sandros nei commenti (e Mario Sapri che mi era sfugito), il riesame ha deciso anche sulla giurisdizione. Ditemi voi, però, se la seguente frase non rappresenta un triplo carpiato con avvitamento “che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all’affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana” (perché, visto che parliamo di Internet, ci vorrebbe qualcosa di più…).
Poi, ho anche capito-scoperto chi ha chiesto quel bizzarro sequestro (seppure giustificato con altre norme). Che la dice lunga sull’imbarazzante (per così dire) filiera dal denunciante-querelante per arrivare al giudice che dispone il “sequestro”. Mi sembra di averlo detto in passato: l’informatica fa dare i numeri.

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P2P: USA vs. Italia

Ieri abbiamo saputo che la signora americana che era stata condannata a pagare una cifra astronomica per aver condiviso un po’ di file (senza alcun scopo di lucro), alla fine ha vinto contro le Major.
Ad esempio, QUI ne parla Alessandro Longo.
Buon per lei, sono contento. E aggiungo anche che chiedere tutti quei soldi ad una disoccupata è realmente poco intelligente (anche se, in un certo senso, “dimostrativo”).
Longo riporta anche l’opinione di Andrea Monti il quale riferisce di non essere a conoscenza di condanne (penali) nostrane a seguito di dibattimento. Confermo, per quello che so io.
La cosa che, però, mi preme ricordare è che in Italia la situazione è un po’ diversa.
In primis, c’è una legge che ho l’impressione sia di ben altro tono rispetto a quella americana (art. 171, comma 1, lett. a-bis, l.d.a.). Insomma, le regole italiane richiedono la “messa a disposizione con immissione nella rete telematica” che, pur con tutti i ragionamenti che ci siamo fatti qui e altrove, può anche rendere irrilevante l’effettivo scambio.
In secondo luogo, sempre qui da noi, non è il penale che spaventa (lo si può neutralizzare pagando una somma che, personalmente, ritengo accessibile, senza alcuna conseguenza sulla fedina penale), ma l’amministrativo (art. 174-bis l.d.a.).
Sappiamo di sanzioni amministrative di milioni di euro (avete letto bene) per P2P assolutamente personali, non lucrativi. Cercate in giro e ne avrete conferma.
Tutto ai sensi di legge (al di là del singolo caso che può essere contestato e/o smontato).
Penso, allora, che sia proprio il caso di focalizzarci su questo punto perché la legge proprio non va, è realmente folle.

P.S.: Se le parcelle riferite da Andrea (20-30 mila euro) sono vere, mi offro per una cifra non superiore a 15.000, consulenza tecnica compresa 😉

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Va detto

Grazie agli approfondimenti di lorenzodes, abituale e attento commentatore di questo blog, è venuta fuori una cosa molto interessante. Che riprendo in questo post per comodità.
Sicuramente, il “sequestro” di colombo-bt.org non ha goduto della ribalta concessa all’analogo provvedimento che ha colpito The Pirate Bay (malgrado gli sviluppi degli ultimi giorni).
Questione di comunicazione? Maggiore importanza della Baia dei Pirati? Non lo so.
Fatto sta che, a fine luglio, su P2P Forum Italia avevano già scoperto il giochetto del redirect di colombo-bt.org su un server riferibile a pro-music.org, peraltro abbozzando una serie di problematiche legali.
A maggior ragione, però, non riesco a comprendere il post di Marco D’Itri che parla di disposizioni recenti. Ne abbiamo discusso in un post precedente, ma io sono ancora dubbiso perché mi mancano i chiarimenti della fonte prima.
Per la cronaca, attualmente (verifica di ieri pomeriggio) colombo-bt.org non è ridirezionato da tutti i provider. Anzi, quelli che lo fanno sono una stretta minoranza. Peraltro, l’IP incriminato ora non fa più capo a pro-music.org, ma, genericamente, ad un provider UK. Ma che strano…

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Redirect anche per colombo-bt!!! – UPDATED

Un commentatore anonimo mi segnala che anche per colombo.bt.org gli ISP avrebbero ricevuto ordine di eseguire un decreto di sequestro con le stesse modalità di redirect utilizzate per The Pirate Bay.
La notizia appare sul blog di Marco D’Itri (e l’aveva segnalata anche Quinta).
In realtà, come spiega lo stesso D’Itri, non si trattarebbe di un nuovo decreto di sequestro, ma dello stesso che ha colpito colombo-bt nei a fine luglio. Soltanto che, ora, agli ISP si chiederebbe il reindirizzamento su un serve straniero.
In questo momento sono connesso con H3G (che per TPB faceva il redirect) e per colombo-bt c’è sempre la solita pecetta GdF, ma sul dominio originale. Dunque, almeno per questo provider, al momento nessun redirect.
Sono, però, gradite segnalazioni.

Aggiornamento del poco dopo, molto importante, e grazie allo scaltro lorenzodes: E’ assolutamente vero: anche per colombo-bt.org c’è un redirect (sembrerebbe disposto negli ultimi giorni, come ci informa D’Itri). Se, da un provider italiano (io ho provato con H3G, per il momento), digitate il dominio, vi ritrovate davanti la pecetta GdF, la solita di luglio. Ma, a differenza di quanto accaduto per The Pirate Bay (che svelava il redirect mostrando un IP e non il dominio www.thepiratebay.org), il dominio sembra essere ok, al suo posto. Insomma, se non scavate avrete la netta impressione di trovarvi tranquillamente sul server originale, pur “sigillato” con l’avviso di cui sopra.
Non è così e questa mossa è realmente subdola, direi illegale. Mi stupisce, peraltro, la sfacciata pervicacia di chi ha disposto quel redirect (e io non so chi sia, al momento) dopo la polemica che c’è stata per TPB. Come se fosse tutto a posto, come se fosse del tutto normale deviare il traffico telematico, in modo non trasparente anzi lasciando intendere una normalità che non c’è, verso server non garanti dell’imparzialità. Putroppo, chi ci deve rendere conto tace. Ci sarà un perché.
Comunque, per verificare, fate una prova molto semplice (anche per vedere cosa fa il vostro provider). Per Windows. Andate sul prompt di DOS e digitate questa stringa (senza virgolette, chiaramente) “nslookup www.colombo-bt.org”. Vi verranno fuori alcune informazioni tra cui l’IP associato: 217.144.82.26. Che, guarda caso, è lo stesso server su cui era reindirazzata la Baia dei Pirati (era 217.144.82.26/pb – dove pb stava evidentemente a significare una directory dedicata). L’IP appartiene ad un provider UK (Reactive). E’ facile immaginare il resto.

P.S.: La mia è soltanto un’analisi senza grosse pretese. Faccio l’avvocato, non l’informatico. Se qualcuno avesse altro da aggiungere o correggere…

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Dicono di noi

The Register parla del caso Ruta. Pur con qualche inesattezza, ci meritiamo la berlina internazionale.

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Metafore sbagliate

Nei giorni scorsi mi sono trovato, un paio di volte, a suggerire ai tecnici di ultizzare lo strumento della metafora per spiegare le questioni tecniche ai giuristi (siamo un po’ tonti e ignoranti, sul punto… è noto…).
Vedo, però, che i giuristi fanno lo stesso, pensando, in sostanza, di essere tecnici che devono spiegare le cose a noi ignoranti.
Leggo dal Corriere:
“Ma secondo il pm Mancusi il sito svedese favorisce comunque la violazione della legge: “Si comporta come il ‘palo’ in caso di furto”. “.
Che è una metafora sbagliatissima, penso sia chiaro a tutti. E non poteva essere altrimenti perché il pm (come il sottoscritto) non è un tecnico che ha gli strumenti necessari. Sino a prova contraria, ma la presunzione vale.

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The Pirate Bay: sequestro annullato – UPDATED

Al momento non si conoscono le motivazioni dell’ordinanza (potrebbero essere questioni meramente formali), ma non posso non complimentarmi con i Colleghi della difesa Sunde: Giovanni Battista *GB* Gallus e Francesco *Kikko* Micozzi, from Cagliari.

Aggiornamento del verso sera: Mi dicono (in realtà già alo sapevo, ma i diretti interessati non mi avevano confermato) che il tecnico della difesa Sunde è Matteo Flora.
Fermo resta – e tengo a sottolinearlo come ogni avvocato farebbe – che, al momento, si conosce il dispositio che dice, semplicemente, “annulla il decreto” (e non l’ordinanza come ho letto in giro…). Il motivo potrebbero essere anche il classico “cavillo” (che, comunque, va bene) non un’approfondita analisi nel merito. Ciò non vuole sminuire l’opera dei Colleghi (e loro lo sanno), ma la notizia va data così. Diffidate di chi vi dice, prima delle motivazioni, che TPB è legale, ecc.

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Spagna e responsabilità per link – UPDATED

PI riferisce degli esiti di appello di una vicenda spagnola su link eDonkey riportati da Sharemula.com. Caso molto simile alla nostrana (e bizzarra) vicenda che ha coinvolto The Pirate Bay.
Grazie ad un uccellino, segnalo che la decisione e’ scaricabile QUI (se non fosse visualizzabile nel browser, scaricatevela cliccando su downloading in quella pagina, ovviamente).
La decisione di primo grado (confermata) è già linkata da PI.

P.S.: Non per prendermi i meriti (che non ho, che non mi sono mai preso quando non li ho, ma non ho capito se potevo fare il nome dell’uccellino. Mi faccia sapere, i canali li ha).

Aggiornamento del 22 settembre 2008, in mattinata: Correggomi. PI linka anche la decisione di appello, mi era proprio sfuggita.

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Lettera aperta ad Enzo Mazza

Caro Mazza,
leggo con costanza i tuoi commenti e dissento totalmente. Per usare i termini di altre dispute che avrai letto in giro in questi giorni, mi sembra che tu non voglia capire.
Mi sembri offeso, più della tua FIMI e, nei commenti ad un mio precedente post, non hai risparmiato bordate a destra e a manca (nonché, in altri àmbiti, minacce di querele condite di epiteti tipo “buffoni” rivolti a chi sosteneva, documentandole, tesi imbarazzanti per le major e non solo).
Chi legge può ritrovare tutto QUI, nei commenti ad un mio post. Giudicheranno i lettori.
Io, che non so bene come siano andate le cose (a parte quello che ho letto in giro tipo l’Eco di Bergamo e che ho puntualmente riferito, linkando) anche perchè, da cittadino-suddito, non ho diritto a nulla, dico che:
– se c’è stata una richiesta di blocco ciò non significa reindirizzamento, è lingua italiana, elementare (hai una laurea…);
– che quando la GdF (fonte Eco di Bergamo supra) parla di redirect sul server UK soltanto per un problema tecnico siccome il sito FPM era già stato attaccato da “echer” (virgolettato mio), fa sorridere perché l’affermazione è palesemente un’ingenua confessione che non sposta di un millimetro la questione, anzi l’aggrava (visto che il Giudice aveva ordinato il blocco, non il redirect, giova ribadirlo);
– che affermare “cosa che riteniamo avvenuta secondo le regole e con le garanzie della PG operante” contrasta frontalmente con un “invito-ordine” che parla di blocco e non di redirect, dunque a nulla vale in quanto contraria ai fatti;
– che se, addirittura, parliamo di un ordine, soccorre sempre l’art. 51 c.p. (soccorre per modo di dire, anche per chi esegue l’ordine, vedremo).
Riporto l’articolo del Codice, forse ce n’è bisogno, anche a tuo beneficio che pur vanti innumerevoli incarichi da ausiliario di PG avendo preso parte anche a numerosi procedimenti nella qualità di testimone:
“51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell’ordine”.
Ora, dobbiamo verificare alcune cose:
– se si trattasse di ordine o richiesta (che, per la verità, nel secondo caso sarebbe ancora più demenziale);
– se l’ordine fosse legittimo (uhm…. se il decreto dice blocco, il redirect non c’entra molto con la nostra ligua, eh…);
– se l’ordine illegittimo sia stato comunque eseguito per errore di fatto (non errore di diritto che non scusa, ma errore di fatto, vale la pena di differenziare);
– se vi fosse la possibilità di un sindacato.
Mazza, puoi fare quello che vuoi, anche qui. Però, sei pregato di difenderti con argomenti in fatto e in diritto, senza provocare. Perché qui non troverai querelabili.
Noi vogliamo verità e giustizia, con forza.

P.S.: Guarda che quelli che commentano qui non sono ragazzini sprovveduti che voglio piratare tutto… Ti assicuro che ci sono giuristi di un certo calibro…

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