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Category Archives: Internet e stampa
Sans papier
Domani la Cassazione si pronuncerà sull’obbligo di registrazione di blog e siti di informazione in genere. E’ il caso di Carlo Ruta, già su questi schermi.
Domani potremmo essere tutti clandestini, sans papier.
Oggi mi è stato offerto un megafono più potente per parlare del pericolo incombente: il blog di Massimo Mantellini su il Post.
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Tagged carlo ruta, registrazione testate, testata giornalistica
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Web e responsabilità dell’editore UPDATED
Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine?
E’ questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria.
Ne è sortita un’ordinanza che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell’irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), ma il dato di spicco è che qualcuno (il Tribunale di Alessandria) non ha dato la cosa per scontata. Da leggere.
Aggiornamento del poco dopo (come al solito…): colpevolmente, mi sono accorto tardi che ne aveva già parlato Marco Scialdone, peraltro ampiamente.
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Direttori irresponsabili
La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori.
La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo:
– il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente “stampa”;
– secondo l’art. 1 l. 47/48 “”Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”;
– i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni;
– per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo preventivo dei contenuti;
– dunque, l’art’. 57 c.p., previsto per la “stampa”, non si applica;
– in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i “commentatori”).
La sentenza in esame richiama anche il noto precedente dell’anno scorso e segnalo anche l’ampio articolo su Repubblica.
Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi).
Una buona novella, credo.
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Tagged direttore responsabile, legge stampa, omesso controllo
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Il giudice per Internet
Questione di diritto civile (risarcimento danni da diffamazione), ma certamente molto interessante.
Subito al punto
L’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
E’ un dictum della sentenza 25 novembre 2011 pronunciata dalla Grande Sezione della Corte Europea delle Comunità Europee nei procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10,
Posted in Internet e stampa
Tagged danno all'immagine, diffamazione online, giurisdizione, risarcimento danni
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La vera storia dell’emendamento Cassinelli
Dopo la notizia dell’approvazione, in Commissione, dell’emendamento Cassinelli volto a “salvare” i blog dal paventato obbligo di rettifica, pare che tutti si siano finalmente calmati.
Io, però, vedo ancora un po’ di confusione in giro, per esempio proprio sul testo dell’emendamento Cassinelli. Ne sta girando una vecchia versione (sostanzialmente, quella di due anni fa), più complessa e gravosa.
L’emendamento, però, è quello che riporto sotto, ricevuto direttamente dal “padre”, vale a dire dallo stesso on. Roberto Cassinelli il quale mi ha confermato che quello precedente (il n. 1.950 rintracciabile QUI) pur formalmente sopravvissuto sarà “sovrascritto” da questo più recente
#Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
#Conseguentemente, al medesimo comma:
##lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
##lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5,
Ora, non c’è più spazio per dubbi: il testo è chiaro e chirurgico nell’escludere le realtà non professionali.
Detto ciò, vorrei fare una piccola precisazione. Io sono tra quelli (pochi, però aumentati di numero, ultimamente) che pensavano che ogni emendamento fosse superfluo. Ciò perché quell’estensione dell’obbligo di rettifica era posta pur sempre all’interno di una legge – la 47/48 – riguardante (esclusivamente) la stampa; sicché a questa e soltanto a questa si sarebbe potuta applicare e non ai siti amatoriali.
E’ quella che, nel nostro linguaggio, si chiama “interpretazione sistematica” ed è prevista dall’art. 12 delle Preleggi.
E’ stato detto che l’affannarsi di emendamenti costituisse, invece, prova dell’applicabilità a tutta la Rete con la conseguente necessità di rimediare, appunto, tramite emendatio.
Non credo che, in assenza di qualcosa di più, si tratti di un argomento sufficientemente solido: i politici si affannano sovente per ragioni politiche e non giuridiche, mentre molti tra i proponenti non sono giuristi, dunque non posso fare diritto..
Mi consola il fatto che un giurista – appunto, Cassinelli – dia un qualche valore alla mia tesi, osservando che l’emendamento rappresenta anche un mezzo per evitare interpretazioni giudiziarie non conformi.
Quello che ho sempre sostenuto anch’io.
Posted in Blogodiritto, Diritti digitali, Internet e stampa
Tagged bavaglio, rettifica, roberto cassinelli
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L’ammazzaammazzablog
Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO.
Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all'”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione.
Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”.
QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto.
Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi?
L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni.
Alcuni ritengono – ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione?
Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi.
Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento?
Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare.
Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica?
L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene.
E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge?
Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.
Posted in Blogodiritto, Diritti digitali, Internet e stampa
Tagged ammazza-blog, ammazzablog, roberto cassinelli
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Se ti sequestro la stampa telematica – UPDATED
La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile), i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce
In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.
Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.
Posted in Cronaca e Diritto, Diritti digitali, Internet e stampa
Tagged la repubblica, sequestro preventivo
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ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi
Mentre già c’è chi si organizza per il consueto prosecchino in piazza, ecco la mia opinione sulla legge “ammazzablog”. Dissenting opinion, come spesso succede.
(da ZeusNews del 26 settembre 2011)
Censura, bavaglio, ammazzablogger. Sono locuzioni tanto ricorrenti – quasi da complottismo – che oramai hanno perso ogni carica vitale e suggestiva.
Dove stanno, questa volta, le trame contro la blogosfera? Qui: “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.
Si tratta del comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge C-1415-B, cioè il celeberrimo disegno di legge sulle intercettazioni (nella sua ultima versione ritornata alla Camera) sul quale, tra l’altro, il Governo vorrebbe porre la fiducia, blindandone il testo. Il che ci condurrebbe, a breve, ad averla come norma definitivamente vigente. Ma i condizionali vanno sottolineati perché si parla pur sempre di iniziative legislative che sono, invero, mosse politiche prive di esiti certi.
Ad ogni modo, vediamo la norma più da vicino, senza occuparci del più delicato e diverso problema delle intercettazioni, per capire se l’allarme sia veramente fondato.
Anzitutto, si deve evidenziare che la norma andrebbe a incidere sulla legge 47/1948, la fondamentale legge sulla stampa. E, come vedremo, non si tratta di un particolare. Le modifiche riguarderebbero l’articolo 8 che già prevede il dovere di pubblicare dichiarazioni o rettifiche. In questo modo, in caso di approvazione, l’articolo 8 (sottoposto ad altri adattamenti) “suonerebbe” così; ed è facile farsi un’idea d’insieme.
Prevedere un obbligo di pubblicare una rettifica non mi pare costituisca censura o bavaglio perché dalla violazione di detto obbligo non consegue, ad esempio, la sanzione della “cancellazione” del brano o, addirittura, la chiusura del sito. L’eventuale pena lo può indebolire economicamente, anche parecchio, ma il punto è sempre quello: la regola non mira a impedire la libera espressione del pensiero, ma obbliga (soltanto) a pubblicare la rettifica o la dichiarazione (qualunque essa sia, ma è sempre stato così) per di più perché non possiamo dimenticarci di un eventuale soggetto diffamato – a fronte di lesioni alla dignità o contrarietà alla verità.
A prescindere da ciò, si potrà obiettare che un blog, per fare l’esempio più immediato, non è, di regola, in grado di “sostenere” questi oneri aggiuntivi, semplicemente perché non ha, sempre di regola,la struttura dell’informazione professionale.
Premetto un mio personalissimo pensiero: ancora una volta, ci troviamo di fronte a una norma scritta sulla Rete, ma che svela la perfetta ignoranza di chi l’ha scritta e la piena incapacità di scrivere norme chiare nella materia che ci riguarda.
In un momento in cui la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta.
La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più (l’emendamento di quattro senatori PD) che ha inserito l’inciso “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica“ ha intorbidito ulteriormente le acque.
D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio, quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che la soluzione sia proprio davanti al nostro naso.
E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce.
Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata “Disposizioni sulla stampa”. E se, di per sé, una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute.
Internet non è automaticamente stampa, dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare caso di Carlo Ruta). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole.
Fortunatamente, per concludere, gli allarmi sono quasi del tutto infondati, perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia.
Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che le novità non introducono alcun bavaglio, tanto meno con volontà censorie: “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto Rasoio di Hanlon).
P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che c’è chi la pensa sostanzialmente come me. Credo vada citato per ulteriori spunti: Alessandro D’Amato, per Giornalettismo.
Posted in Blogodiritto, Diritti digitali, Internet e stampa, ZeusNews
Tagged bavaglio, zeusnews
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Carlo Ruta: gli antefatti
Se ne parla molto, da giorni. Anzi, visto che le motivazioni non sono ancora note, secondo me se n’è parlato anche troppo, a sproposito, per partito preso.
Francamente, prima di trarre conclusioni affrettate, preferisco fare qualche riflessione-precisazione, ripercorrendo certi antefatti non irrilevanti (e non noti a molti).
Carlo Ruta, storico e giornalista siciliano, si è visto confermare dalla Corte di Appello di Catania la condanna per il reato di stampa clandestina inflittagli dal Tribunale di Modica.
Perché? Perché il suo sito Accade In Sicilia – accadeinsicilia.net (se vogliamo, possiamo chiamarlo anche blog, ma non cambia nulla) è stato riconosciuto vera e propria stampa, dunque da registrarsi, preventivamente, presso il tribunale di competenza come vuole la legge (sulla stampa) 47/48.
Carlo Ruta avevo detto la sua circa la conduzione di alcune indagini antimafia condotte da un certo pm. Quest’ultimo, evidentemente non gradendo la critica, lo ha querelato per diffamazione e denunciato per stampa clandestina.
Ora, si possono dire molte cose, tra cui anche quella, un po’ scontata e populista, che qui in Italia non c’è vera libertà perché è l’unico posto al mondo (ovvio, se si escludono note e sanguinarie dittature come Cina, Cuba, Corea del Nord, ecc.) in cui chi ha un blog dovrebbe sottoporsi al controllo di Stato.
In realtà, la cosa più giusta e interessante da fare sarebbe quella di leggere le motivazioni. Siccome, al momento, non possiamo farlo (perché non risultano ancora depositate), “accontentiamoci” di analizzare alcuni antefatti, almeno se veramente vogliamo capire.
Ecco un po’ di materiali, qui già segnalati a suo tempo:
- alcuni atti di indagine;
- la sentenza di primo grado (tribunale di Modica);
- un commento di Alessia Sorgato per Penale.it;
- alcune mie osservazioni sulla valenza probatoria della WayBack Machine di WebArchive.
Personalmente, più leggo la sentenza di primo grado e più trovo aberrante l’identificazione della locuzione “società dell’informazione” con una società commerciale che si occupa di informazione (es.: un editore). Non è uno svarione da poco.
Anyway, attendiamo la sentenza di appello.
Blog e deontologia
Manlio Cammarata segnala un disegno di legge sull’informazione, l’ennesimo, ma con la sorpresa, secondo me.
Si tratta del ddl C.4301 dal titolo wertmulleresco: “Modifica all’articolo 139 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l’adozione di norme deontologiche relative al trattamento dei dati personali relativi a indagini di polizia e a procedimenti giurisdizionali, anche acquisiti mediante intercettazione di comunicazioni, nell’ambito delle attività giornalistiche e tramite i mezzi d’informazione”, primo firmatario, l’Onorevole Antonello Soro (PD).
In estrema sintesi, si propone l’emanazione di un codice deontologico che regoli il trattamento di dati personali, con particolare attenzione alle intercettazioni, nel mondo dell’informazione. Per i soli giornalisti? A prima vista, si direbbe di sì, ma leggendo meglio…
Temo che l’àmbito di applicazione sia più ampio. Ecco gli indizi:
“nell’ambito delle attività giornalistiche e tramite i mezzi d’informazione” (titolo del ddl);
“nell’esercizio della professione di giornalista o, comunque, tramite i mezzi di informazione” (art. 1, comma1);
“A dispetto della denominazione di codice deontologico, le sue disposizioni non saranno semplici norme di buona condotta da applicare all’interno della categoria professionale, magari con logiche corporative. Saranno invece regole dell’ordinamento generale, valide per chiunque scriva od operi sui mezzi di informazione: il loro rispetto potrà dunque essere fatto valere davanti al Garante o al giudice ordinario” (relazione).
Ecco, quest’ultimo indizio mi sembra assai univoco nell’estendere l’applicazione di questo “codice deontologico” a tutto il mondo dell’informazione, anche a quella non professionale: i blog, ad esempio.
Sbaglio qualcosa?