Category Archives: Internet e stampa

Internet, diffamazione e responsabilita’: cosa dicono negli USA

La signora Ilena Rosenthal dirige la Humantic Foundation, gruppo di supporto nato per la difesa delle donne colpite da problemi dovuti all’impianto di protesi mammarie.
Sul sito del gruppo, la signora Rosenthal pubblica un articolo scritto da terze persone nel quale si diffamano i titolari del sito Quackwatch (Stephen J. Barrett e Terry Polevoy). Questi ultimi, in prima battuta, intimano la rimozione dei contenuti ritenuti illeciti, poi portano la signora davanti al tribunale civile.
Il 20 la Suprema Corte della California ha pubblicato questa sentenza (41 pagine…).
Come detto, si tratta di un caso civile, non penale, ma i principi sono, tendenzialmente quelli. Almeno per il diritto statunitense.
Si parla anche di responsabilita’ del provider.
Il succo, in estrema sintesi, e’ che i provider e gli utenti (titolari di un sito) non sono responsabili degli scritti altrui. E, soprattutto, si fissa un bel discrimine tra carta stampata e siti Internet.
La sintesi, ovviamente, non rende merito alla decisione molto approfondita. E’ da leggere. Se ne possono trarre spunti anche in relazione alla responsabilita’ del blogger.

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L’avevo detto io!

Vittorio Zambardino la pensa come me oppure io la penso come lui, fate voi.
Su cosa? Sulla questione dell’inqualificabile video con vittima un ragazzo Down e delle eventuali responsabilita’ di Google.
Spero, pero’, che i piccoli abbiano gli stessi diritti di Big G. Sino ad oggi se n’e’ parlato poco. Spesso, casi molto piu’ gravi di attacco alla liberta’ di espressione rimangono dentro i tribunali e nessuno ne parla. Se c’e’ un peso massimo di mezzo, invece, si alza subito il polverone, seppure giustamente.

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Aosta di ritorno

Queste le parole di Edoardo Censi, 65 anni, presidente Guido Camera, avvocato dell’associazione Vividown (tratte da Repubblica): "Abbiamo querelato anche Google perché ci sembra impossibile che un filmato così possa essere messo in rete senza un adeguato controllo. Un caso analogo recentemente ha portato alla condanna di un motore di ricerca da parte del Tribunale di Aosta".
Ritengo, con grande probabilita’, che la citata decisione di Aosta sia quella che gia’ conosciamo molto bene in tema di blogger.
Nulla da dire sulle veniali imprecisioni (motore di ricerca invece di blog), ma penso che sparare querele (?) a destra e a manca non sia la soluzione. Anzi, al di la’ della vicenda inqualificabile riguardante il povero ragazzo Down, il rischio e’ sempre quello che l’informazione telematica svanisca per il timore di essere condannati per un omesso e pressoche’ impossibile controllo.

Aggiornamento del 27 novembre 2006, ore 21.50: Come barrato sopra, il riferimento alla sentenza di Aosta non e’ stato fatto dal presidente dell’associazione, ma dall’avvocato della stessa. Mio errore, mi scuso. Fortunatamente avevo linkato la fonte.

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Aggregatori e rassegne stampa

Con la storia del ddl anti-pornografia ho avuto una certa visibilita’. Involontariamente perche’, malgrado abbia “dolosamente” segnalato la cosa Mantellini, non avrei mai pensato che ne nascesse una discussione cosi’ accesa e che la notizia venisse ripresa da cosi’ tanti siti facenti riferimento al mio blog.
Il 28 settembre, lo stesso Mantellini ha riallacciato una discussione cara a molti blogger e, cioe’, quella sul “risucchio”, da parte di altri media (specie i “pezzi grossi” con i loro aggregatori), di contenuti pubblicati originariamente sui blog non “istituzionali”.
In verita’ il tema era stato sollevato prima da Lele Dainesi che cita Luca De Biase e ricorda il recente caso Google in Belgio.
In principio era il copia&incolla. Il semplice link, di per se’, e’ assai poco lesivo. Anzi, salvo (forse) il caso particolare del deep-linking, costituisce una segno di “cortesia” al sito linkato (ricordo questo bel post di Alberto Mucignat). Il framing, invece, puo’ essere realmente subdolo. Lo fanno in tanti, anche certe testate nazionali.
Oggi si fa diversamente. Sfruttando i feed e speculando un po’ sulle licenze Creative Commons, molti si sentono liberi di “succhiare” i contenuti altrui.
I feed sono una gran cosa, molto comoda, ma possono rendere piu’ agevoli gli abusi. Le licenze Creative Commons, invece, sono tanto belle nella loro filosofia, ma, giuridicamente, servono a ben poco. Senza mezzi termini, dico che sono di moda, ma non tutti quelli che, adottandole, vogliono essere trendy si rendono conto che qualcuno ci possa speculare facendo il finto tonto. Per cedere qualcosa di piu’ rispetto alla regola che vieta ogni utilizzo delle opere dell’ingegno, basta mettere “di pubblico dominio a fini non commerciali” o formule del genere. Rimane, forse, il solo vantaggio della standardizzazione evidenziata da una “pecetta” CC.
Quale soluzione giuridica al problema segnalato? Non bisogna pensare che, per forza, Internet debba avere una sua legge, diversa da quella del cd. “mondo reale”. A volte, certi concetti della legge sono inconciliabili con le nuove realta’ tecnologiche, ma non e’ sempre cosi’.
Io, negli aggregatori di feed, vedo un comodissimo sistema per fare rassegna stampa. Ne’ piu’, ne’ meno. E la rassegna stampa non e’ certo una novita’ tecnologica. Cambiano le modalita’, la sostanza e’ indentica.
Premesso che omettere il nome dell’autore e’ sempre illecito (addirittura, lo stesso autore non puo’ rinunciare a questo diritto morale), ha ragione chi dice che, comunque, non si puo’ disinvoltamente riprodurre cio’ che e’ presente su Internet, anche se sotto CC.
Insomma: Creative o non Creative, e’ sempre l’autore che decide cosa fare del proprio elaborato e cio’ non si puo’ discutere. Se limita, ad esempio, gli utilizzi a fini non commerciali, la cosa non si puo’ fare a meno che (ma si tratta, come chiaro, di eccezione ad una regola) non si ricada nell’alveo applicativo dell’art. 65 lda.

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Ma c’e’ anche da dire che, pur ricadendo nelle ipotesi appena viste, attingere sistematicamente da un sito per realizzare una rassegna stampa puo’ diventare concorrenza sleale. Ecco cosa dice l’art. 101 lda.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

E che dire del regime giuridico delle banche dati? (sempre che un sito, non necessariamento di tipo blog, possa essere definito banca dati). Insomma: la legge c’e’, basta conoscerla e l’ingnoranza di legge non scusa.
In Rete ci sono gia’ alcuni validi contributi giuridici sulle problematiche di cui sopra. Basta una ricerchina su Google, suggerisco con la stringa rassegna stampa diritto d’autore.
Nel merito, al di la’ delle questioni strettamente giudiche, sono d’accordo con le parole di Mafe e Attivissimo, riportate nel post di Mantellini. Sebbene gli aggregatori stuzzichino il desiderio (debolezza) di notorieta’ di molti blogger, io non ho interessi economici immediati da difendere e, soprattutto, i miei post non sono cosi’ dotti e preziosi. Per il momento, mi basta quello che dicono i citati artt. 65 e 101. Un domani, si vedra’.

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L’orfana figura del direttore responsabile

Avevo usato questa espressione nel testo. E’ piaciuta a Manlio Cammarata che ha deciso di adottarla per il titolo.
Ah… ancora sulla responsabilita’ del blogger… un mio nuovo articoletto su Interlex.

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Blogger “responsabile”: un commento

Una bella nota (in legalese comprensibile) di Chicco Micozzi sulla sentenza aostana che ha fatto tanto discutere.

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Blogger = direttore responsabile?

Messaggio autopromozionale.
Su PI un mio commentino sul tema di cui all’oggetto.

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Sono un direttore (was: Ancora blog e stampa)

Tempo addietro, ho riportato la notizia (per la verita’ con un po’ di ritardo) della prima condanna per diffamazione mediante blog, emessa dal Tribunale di Aosta.
Ora, una carissima blogger (la mia piu’ cara blogger) mi segnala un link ove poter leggere la pronuncia, integralmente. Eccola, dal blog Reporters. Anche QUI se la volete in pdf.
Leggendo la sentenza, mi accorgo che, malgrado non sia del tutto esplicito, il giudice ha trattato il blog come vera e propria stampa. Non sono d’accordo, come molti autori dei commenti alla pronuncia.
Giusto per fare la solita autopromozione, avevo scritto qualcosa in proposito (trovate tutto linkato nel mio post segnalato). E siccome, nel frattempo, non e’ cambiato molto in termini giuridici, devo confermare (salvo che qualcuno riesca a convincermi del mio errore, ovviamente).

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Diffamazione e blog

Notizia del 27 (perdonate il ritardo ;-): ad Aosta, la prima condanna per diffamazione in riferimento a quanto pubblicato su un blog.
Non entro nel merito, ovviamente, pero’ mi sono accorto che dell’argomento si discuteva da tempo. Basta gugolare un po’.
Non e’, a mio modo di vedere, una notizia di grande rilievo giuridico (ho la mia personalissima opinione e penso di non sbagliare). Piu’ che altro, mi sembra un segno dell’evoluzione dei costumi: ieri la carta stampata, oggi il Web, con le sue piu’ recenti tendenze espressive e tecnologiche.

Aggiornamento
Con un correttivo sul quale ho riflettutto, anche parlando con un blogger: *ieri la carta stampata, oggi il Web, con le sue piu’ recenti tendenze espressive e tecnologiche*, ma il blog non e’ visto, di default, come un luogo di espressione del pensiero. Temo ci sia molto pregiudizio e, comunque, confermo l’impossibilita’ di scendere nel merito della vicenda linkata (semplicemente perche’ non conosco i fatti).

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Blog = stampa?

Se ne parla molto in questi giorni, specie sui blog.
La Corte d’appello californiana ha dato torto ad Apple la quale aveva cercato di arginare la pubblicazione di “antreprime” sui prodotti di Cupertino, proprio da parte di due blog.
In sintesi: il blogger e’ come un giornalista e, pertanto, non e’ tenute a rivelare le sue fonti. Lo si trae dal Primo Emendamento… mica robetta…
Interessante. E in Italia?
La sciagurata l. 62/2001 aveva prodotto decisioni di segno opposto. QUI un mio brevissimo sunto anche se, dalla data di pubblicazione dell’articolo, qualcosa e’ cambiato (in meglio). Volendo, si può leggere anche questa versione meno “legalese”.
Il regime della stampa ha vantaggi e svantaggi. Tra i primi segnalo l’impossibilita’ di sequestro, evidenziata in questo provvedimento milanese.
Pero’, ho sempre l’impressione che l’equazione web=stampa vada bene quando fa comodo…

Aggiornamento del 13 giugno 2006
A precisazione di quanto da me scritto circa la rilevanza del Primo Emendamento, suggerisco di leggere il commento a questo post a firma Carlo Felice.

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