Category Archives: Leggi e leggine

Toghe creative

Il copia&incolla è una gran bella cosa, ma se un giudice copia e incolla le considerazioni dell’accusa senza aggiungere molto di suo, be’ per me è un po’ un dramma.

E, purtroppo, è un dramma non certo quotidiano, ma molto frequente e si manifesta, soprattutto, nel flusso che nasce dalla notizia di reato della polizia giudiziaria, prosegue nella richiesta di applicazione della misura cautelare a firma del pubblico ministero e sbocca nell’ordinanza con la quale il giudice accoglie la richiesta.

Ne ho già scritto, sin dal 2013, perché era uscita una sentenza della Cassazione che avallava tale pratica. Poi, ci sono stati altri accadimenti, l’ultimo mio post sull’argomento è del novembre dell’anno scorso.

Succede, però, che da domani tutto ciò non dovrebbe essere più possibile. Lo stabilisce la  legge 16 aprile 2015, n. 47 che, pur un po’ taciuta, impone al giudice della cautela di operare un’”autonoma valutazione” circa – senza voler abusare del legalese – i fondamenti della misura, pena l’annullamento da parte del tribunale per il riesame.

Quanto meno, il vocabolario dei giudicante si arricchirà di tanti sinonimi, uno scossone per certe intelligenze pigre che stanno nei tribunali.

 

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neXt > Cosa c’è di vero nella depenalizzazione di 112 reati

(da neXt di lunedì 22 dicembre 2014)

Da giorni in Internet si parla insistentemente dell’avvento di un’ampia depenalizzazione riguardante ben 112 reati tra cui, per citare i più gettonati, l’omicidio colposo, lo stalking e il maltrattamento di animali. Il tutto condito con i classici inviti a far “girare” la notizia, a firmare petizioni e tutto il consueto campionario di comportamenti sociali che caratterizzano le bufale per catena di Sant’Antonio. La realtà, però, è parecchio differente ed è facile verificarla.

Partiamo, anzitutto, dal significato della parola depenalizzare: ridurre un illecito penale (un reato che spesso prevede anche la galera) a mero illecito amministrativo, come se fosse un divieto di sosta. Un passaggio non da poco, ma proprio l’ampiezza dello scarto sanzionatorio avrebbe dovuto suggerire prudenza. Approfondiamo. Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 il legislatore ha, tra le altre cose, delegato al Governo un’ampia revisione dei reati contemplati dal codice penale e non. Così, si è certamente deliberata una vera e propria depenalizzazione per una serie di reati minori, spesso realmente “bagatellari”. E’ un cammino iniziato anni fa per giungere ad un sistema caratterizzato da un “diritto penale minimo”.

Ma per omicidio colposo, stalking e maltrattamenti agli animali, per fare i soliti esempi così sentiti, non ci sarà alcun colpo di spugna. Lo chiarisce la lettera m) dell’art. 1 che, a questo punto, conviene citare integralmente “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. Cosa significa tutto ciò? Lo spiega meglio uno schema di decreto legislativo che sta circolando informalmente, ma è chiaro che si tratta di qualcosa di profondamente differente dalla tanto vituperata depenalizzazione. La non punibilità (che non equivale ad una generalizzata cancellazione del reato) può conseguire, nel singolo caso concreto, a condizione che:
  • il reato astrattamente sia punibile con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore, nel massimo, ai cinque anni (e lo stalking, in effetti, ci starebbe quanto a pena);

ma anche che:

  • l’offesa sia particolarmente tenue;
  • Il comportamento non sia abituale.

Fatto sempre salvo il diritto al risarcimento in capo al danneggiato che non rimane certo abbandonato al suo destino. Non si tratta di una novità, non si tratta di una porcheria di un Governo cattivo e lassista. L’”irrilevanza del fatto” è già conosciuta nel processo minorile e in quello davanti al giudice di pace. Si tratta, forse, di un istituto non perfetto, ma sicuramente perfettibile. E l’esperienza giudiziaria ci dice che può funzionare. Parliamo di dare una possibilità, una seconda chance ad una persona che può aver fatto una sciocchezza nella vita. E, francamente, non mi sembra una cosa sbagliata. Si pensi ad un piccolo furto al supermercato, magari ad opera del pensionato che non arriva a fine mese. Chi si sentirebbe di condannarlo? Stiano tranquille le donne offese e maltrattate, stiano tranquilli gli animalisti: nessuno vuole privarli delle loro sacrosante tutele.

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Neologismi, soliti problemi

Qualcuno lo ha chiamato vademecum della nuova legge sul femminicidio (dopo la conversione del decreto-legge), ma, in realtà, si tratta di un documento nettamente critico, non meramente esplicativo.
Proviene dall’Ufficio massimario della Corte di Cassazione e, in effetti, viviseziona un testo non sempre chiaro e rigoroso come dovrebbe.
Le nuove norme prevedono anche un’aggravante al reato di frode informatica. Da parte mia, non amo espressioni come “furto d’identità”, “identità digitale” e simili anche perché non potendosi innestare su un certo sostrato, linguistico e giuridico, non possono entrare a far parte della nostra cultura.
Ma tant’è che le espressioni d’oltreoceano  sono sempre tanto suggestive…

P.S.: Curioso che una definizione di “furto d’identità” in realtà spunta miracolosamente fuori.

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Fare, disfare, rifare

Pubblicato oggi il decreto “del Fare” convertito nella legge 98/2013.

Dopo le sortite in conferenza stampa, passati per testi ufficiali e non, siamo finalmente giunti ad un testo accettabile (riportato, per comodità, in calce).

Rimane il riferimento alla “liberalizzazione” del wifi, che, però, era già stata sancita a fine 2011 disinnescando il “decreto Pisanu” (pure richiamato all’art. 7, non si sa bene perché).

Scompare il fantasioso riferimento alla tracciatura degli indirizzi MAC (che tanto ha fatto vanamente discutere schiere di esperti e presunti tali).

Viene escluso il regime autorizzativo per chi non fa impresa di telecomunicazioni, mentre per l’installazione di router e modem non è più necessario rivolgersi a personale qualificato.

Tutto è bene quel che finisce bene e poteva andare proprio male.

 

Art. 10
Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica

 

((1. L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attivita’ commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.))

2. ( ((soppresso).))

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 e’ ((abrogato));

b) all’articolo 3 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e’ abrogato».

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Nobili intenti, oscuri presagi

Pare che nelle secchiate di emendamenti, più o meno importanti e urgenti, al decreto “del fare”, ce ne sia anche uno che introduce la PEC obbligatoria nelle comunicazioni interne alla PA, con divieto di fax.
Risparmio ecologico ed economico di carta, razionalizzazione, ulteriore dematerializzazione. Tutto molto bello.
Ma li facciamo i conti con questa Italia di infolesi?

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A volte ci sono già, parte II

Talvolta, le cose più evidenti ci appaino per ultime. Potrà sembrare un paradosso, ma a me, tra ieri e oggi, è successo proprio così.
Mi riferisco a quanto pubblicato ieri su Repubblica, commentato con uno mio post: la (presunta) proposta di Mariastella Gelmini di rendere penalmente punibile l’ingiuria anche su Internet, persino sui social network.
Come abbiamo visto, gli emendamenti dell’Onorevole sono stati ampiamente fraintesi dal chi ha scritto l’articolo. L’ingiuria è già punibile su Internet, anche via social network.
In realtà, però quello che veramente buca lo schermo sono tutti i commenti (al momento ben 79) che, oltre ad inveire contro la Gelimini a vario titolo, oltre a rappresentare demenziali dissertazioni giuridiche (italiani: un popolo di giuristi), pretenderebbero anche il libero sfanculamento telematico.
Io sono per un’ampia depenalizzazione di certi reati, però non so proprio se sia sostenibile il libero insulto telematico. E i diritti dell’insultato?

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A volte ci sono già

Sono proprio giorni caldi, anche per il diritto. Proprio oggi, in Commissione, si sono discussi i vari (troppi) disegni di legge sulla diffamazione.
Tra proposte e relativi emendamenti, sta nascendo un mostro.
Leggo il resoconto di Repubblica. Mi preoccupa subito il tintinnare di manette, ma, poi, mi soffermo sugli emendamenti presentati da Mariastella Gelmini, riassunti in questa frase del giornale

Ci sono poi una serie di emendamenti a firma della vice presidente del Pdl, Mariastella Gelmini, che potrebbero essere ribattezzate anti-Facebook o anti-Twitter. Gelmini infatti pensa di cambiare l’articolo 594 del codice penale sull’ingiuria inserendo, tra i mezzi attraverso i quali il reato viene commesso anche “la comunicazione telematica”, quindi qualsiasi scritto on line. Nella proposta le pene sono aumentate “qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”, caso tipico delle piazze virtuali dei social network.

Non capisco, qui qualcuno ha preso una cantonata colossale. Le proposte della Gelmini esistono realmente e sono di quel tenore, ma:
– le norme dell’ingiuria sono già pacificamente applicabili (e applicate) alla telematica, compresi i social, anche senza quella specificazione;
–  l’art. 594 c.p. prevede già l’aggravante della presenza di più persone; personalmente, però, non l’ho mai vista applicare in un contesto di social network, anche perché potrebbero sorgere non pochi problemi nel riconoscere una presenza “virtuale”, non fisica.

Ergo: non esiste alcun emendamento anti-Facebook o anti-Twitter se non, evidentemente, nella fervida fantasia di chi ha scritto l’articolo.

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E sette

Conoscete una legge colpita per ben sette volte, in pochi anni, dalla scure della Consulta? Io sì. E’ il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, addirittura censurato in un solo articolo, il 2.
Con il cavallo di Troia dello stalking, nel 2009 si introdusse un giro di vite eterogeneo – e un po’ confuso – sulle misure cautelari.
Fu fissata l’obbligatorietà delle custodia in carcere, in presenza di gravi indizi ed esigenze cautelari, per una serie di reati ritenuti di particolare gravità, vietando, così, la graduazione con altre misure.
Solita legislazione dell’emergenza, emotiva e non razionale, figlia di un legislatore che ha perso la testa e non sa pensare ad altro che alla repressione.
Giustamente colpita quelle sette volte. Ecco le sentenze: la 265/2010, la 164/2011, la 231/2011, la 331/2011, la 110/2012, la 57/2013, la 213/2013 proprio dell’altro giorno.
Si attende l’attacco all’ultimo tabù.

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La fretta del fare

I decreti-legge vanno convertiti in legge. Quale occasione migliore per riscrivere norme nate male, dopo la riunione del 15 giugno, e, con i ritocchi prima della pubblicazione, cresciute peggio?

Mi riferisco al “decreto del fare”, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Promemoria per il Parlamento, non soltanto secondo me (visto che in molti siamo giunti conclusioni simili).

1) Comma 1. Il decreto non menziona il wi-fi che, secondo il governo, si voleva liberalizzare (ma, come sappiamo, era già stato liberalizzato due anni e mezzo fa). Tuttavia, l’espresso riferimento, al comma 2, all’art. 7 del “decreto Pisanu” (che parla di Internet point, Internet cafè, phone center, ecc.), esclude che sia stata posta in essere una liberalizzazione delle telecomunicazioni. Altrimenti detto, per gli operatori di telecomunicazioni valgono i soliti adempimenti (autorizzazioni ed altro). Rimane, però, una forte ambiguità della norma, non lo si può negare. Sarebbe meglio cancellarla.

2) Sempre Comma 1. Onestamente, non mi risulta sussistente un obbligo di tracciabilità dei MAC address (identificativi di interfacce di rete). La direttiva 2006/24/CE in tema di data retenion non ne parla proprio (si menzionano, invece, IP, IMEI, ecc.). Anche in questo caso, una sbianchettata sarebbe opportuna.

3) Comma 2. La prima parte della disposizione recita: “la registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici” Si tratta, in realtà, di un altro passaggio ambiguo. Affermare che le tracce delle sessioni, senza associazione di identità, non sono dati personali potrebbe apparire un’ovvietà. Peccato, però, che la definizione di dato personale sia ben ampia e comprenda anche quelle informazioni che rendono la persona anche soltanto identificabile. A ben vedere, la norma spalancherebbe le porte anche a gestioni “disinvolte” di certi danti. Da cancellare, per evitare imbarazzanti sovrapposizioni anche con la normativa sovranazionale.

Fortunatamente, non è tutto da buttare, ma la fretta del fare a volte porta a disfare.

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Giornalettismo > Il Wi-Fi libero del governo, confuso e infelice

(da Giornalettismo del 24 giugno 2013)

Il Governo sta facendo qualcosa per rendere meno burocratico l’accesso alla Rete, ma ha evidenti problemi di comunicazione.

Qualche giorno fa, precisamente il 15 giugno, l’esecutivo si era riunito per stendere la versione (quasi) definitiva del decreto “del fare”, un importante passo verso la ripresa.

Avevo già scritto qualcosa segnalando quanto il parole del ministro Zanonato, pronunciate nella conferenza stampa dello stesso giorno, fossero contraddittorie, a tratti incomprensibili se confrontate con la realtà, anche legislativa.

La “liberalizzazione” delle connessioni wi-fi era già stata decretata quasi due anni e mezzo prima con lo stop all’obbligo di identificazione voluto nel 2005 con il decreto Pisanu.

Poche ore dopo la riunione, però, iniziavano a circolare le prime bozze del decreto e si è capito qualcosa di più, in particolare che le novità avevano ben altro rilievo rispetto a quanto dichiarato dal Ministro.

Oggi, con il testo definitivo (il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), abbiamo, finalmente certezze. Tutto è contenuto nell’art. 10, ampiamente rimaneggiato anche rispetto alle prime bozze.

Si è già accennato che la liberalizzazione del wi-fi, intesa dalle prime parole del Ministro come venir meno dell’obbligo di identificazione preventiva dell’utente, fosse un fatto già acquisito.

Ma il decreto parla, invece, di un’altra liberalizzazione, quella che si evince dalla “rubrica” (il “titolo” dell’articolo) della disposizione citata: “Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica”.

Il primo comma, verosimilmente per forma retorica, ribadisce l’inesistenza di un obbligo di identificazione personale dell’utilizzatore, ma ai commi successivi (insieme ad altre questioni tecniche) si comprende la vera essenza delle novità.

La prima – in realtà un mera conferma di una certa interpretazione, per certi versi dovuta – è che “se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore” non vige il regime autorizzativo tipico dei provider. Via libera chiaro e definitivo, pertanto, all’offerta Internet da parte di bar, ristoranti e alberghi, ma anche di altri esercizi commerciali.

Poco comprensibile, invece, appare il riferimento all’art. 7 del “decreto Pisanu” (sulla tracciabilità degli utilizzatori) in quanto lo stesso era già venuto sostanzialmente meno per effetto di ben due distinti interventi legislativi. La seconda novità è che per l’istallazione di interfacce alla rete pubblica non è più necessario rivolgersi a soggetti particolari iscritti in un apposito albo a pena di sanzioni sino a quattro zeri. Un bel risparmio, di tempo, di denaro, in genere di risorse.

Diciamo, pertanto, che l’azione del Governo, sebbene un po’ confusa e, all’inizio, non comunicata in modo efficace, ha senza dubbio il pregio di aver levato di mezzo un po’ di burocrazia, cosa fondamentale per il rilancio.

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