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Category Archives: Leggi e leggine
Arriveremo a 18 anni?
Stamattina mi sono letto bene il pezzo di Spinelli sul ddl C-3241, in particolare sul reato di adescamento di minorenni che si vorrebbe introdurre. Ho fatto un piccolo accenno nel post precedente e riparto da quello.
L’eta’ del consenso sessuale, piaccia o meno, e’ normalmente di quattrodici anni. E’ un punto fermo, piaccia o meno.
Noto, pero’, che la legislazione recente sta seguendo tutta un’altra strada, vale a dire quella del consenso sessuale con la maggiore eta’. Ma, se proprio lo si vuol fare, bisognerebbe dirlo piu’ chiaramente, senza girarci intorno togliendo pezzettino per pezzettino ad una regola che, alla fine, rimarra’ soltanto formale.
Chi legge un po’ la cronaca e questo blog sa, ad esempio, che malgrado l’eta’ di cui sopra, i minorenni non possono "autoprodursi" materiale pedopornografico, neppure per uso personale (come, invece, proposto in un disegno di legge di qualche tempo fa seccamente stroncato sul punto). Giusto o sbagliato, difficile rispondere. Ma il fatto che sia stata avanzata una proposta nel senso dell’autoproduzione, mi consola perche’, evidentemente, non sono l’unico ad avere qualche perplessita’.
Poi, e’ venuta la prima versione del reato di adescamento dove si puniva anche l’intenzione di sedurre. Con quel testo, un minore che avesse corteggiato un altro minore sarebbe stato punito, peraltro con pene non lievissime (e non mi si venga a dire che, intanto, esistono l’irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la messa alla prova…).
Ora arriva il nuovo testo, per la verita’ molto piu’ equilibrato proprio per la cancellazione della seduzione fine a sé stessa, ma ancora troppo indefinito per apparire conforme alla Costituzione. E quello che mi allerta ancora di piu’ e’ il passaggio della relazione citato nel post precedente, segno di un chiaro piano per limare il consenso sessuale dei minorenni: i "grandi" pensano che i minorenni non debbano fare sesso con loro.
Il tema non e’ da poco, me ne rendo perfettamente conto anche perche’ ho due figli. Ma, semmai, va discusso andando direttamente al punto (quello dell’eta’ del consenso sessuale) non in questo modo subdolo e un po’ (tanto) ignorante.
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La seduzione scomparsa
No, non si tratta di un post nostalgico sul mutamento dei costumi sessuali della nostra società.
E’ sempre sul proposto reato di adescamento di minori di cui in altri post.
Sto approfondendo e riferisco. Il Ministero dell’Interno ha messo online un pdf esplicativo e, a pag. 14, si legge: "Si introduce da un lato un autonomo reato per punire chi, allo scopo di sfruttare o abusare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene relazioni anche a mezzo internet".
E’ scomparso il fine di sedurre, allora. E meno male, perche’ un conto e’ sedurre, un conto e’ sfruttare o abusare.
Pero’ il ddl relativo non sembra cambiato.
Chi ci racconta storie?
Alla prossima puntata…
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Morire di caldo, per legge
Ok, sino a pochi anni fa il condizionatore era presente soltanto su auto di lusso, oggi te lo tirano dietro in offerta specie quando devono far fuori gli ultimi pezzi di un modello in sostituzione.
Per utilizzare il condizionatore l’auto deve essere accesa (la mia sicuramente, penso anche le altre) e se il motore gira inquina, ovvio.
Il 2 ottobre il Senato ha definitivamente approvato la conversione del decreto Bianchi sugli interventi urgenti in tema di circolazione stradale (solito decreto agostano di cui e’ lecito mettere in dubbio l’efficacia).
Inserita una nuova e simpatica norma:
"È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400".
Tra l’altro, mi piacerebbe anche capire come gli accertatori potranno scoprire le vere intenzioni dell’automobilista (non patire il caldo, alimentare lo stereo da 15.000 Watt, essere pronto per ripartire subito dopo una rapina, inquinare deliberatamente, ecc.).
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Fare le leggi, magari bene
Un po’ fuori tema, perche’ non riguarda il diritto delle nuove tecnologie.
Stefano Quintarelli fa parte di quella stretta minoranza di blogger che fa un po’ di ricerca, si documenta. Non si perde a glossare (e criticare) la tanto amata stampa e a fare politica da quattro soldi. Non e’ necessario essere un giurista per parlare di leggi.
Parliamo di "emergenza-urgenza" circolazione stradale e incidenti. Il 3 scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto-legge (pubblicato oggi non so se sia stato pubblicato oggi, come prospettato). Ecco il suo post.
Molto semplice: si prendono i dati degli incidenti e si tirano un po’ di somme. Che ne esce? Che il legislatore non sa fare le leggi. Punto.
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Le future leggi sui reati sessuali
Lo scorso 25 gennaio, il Governo (per iniziativa di tre Ministri e il concerto di molti altri) ha presentato il ddl C2169 intitolato "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione". QUI la scheda per seguire tutto l’iter e, ovviamente, leggere articolato e relazione.[[SPEZZA]]
Pur apprezzando i nobili intenti e la volonta’ di occuparsi di piu’ delle vittime (anche se non vado pazzo per la parola "repressione"), devo dire che ho trovato il ddl con l’unica parola chiave "Internet". C’e’ un motivo: il testo mira ad introdurre uno specifico reato di "adescamento amichevole" ("grooming"). Che va benissimo, figuriamoci. Ma mi preoccupa la specificazione, nel testo dell’art. 609-undecies, "anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione". Mi ricorda molto da vicino l’inutile – e vagamente criminalizzante – inciso "anche per via telematica" contenuto nell’art. 600-ter, comma 3, c.p.
Al di la’ di cio’, vale la pena di notare l’introduzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che dovrebbe, in larga parte, ovviare ai limiti di applicabilita’ dell’art. 660 c.p. in tema di molestie.
Infine, ma questo e’ un appunto nuovamente negativo, con il ddl in esame si vorrebbe far rientrare dalla finestra (pur in termini inversi) la pedopornografia "apparente". Come gia’ per molte altre ipotesi di reati sessuali, anche per i i casi di cui all’art. 600-ter (dunque, non soltanto per i fatti di produzione) non sara’ piu’ invocabile l’ignoranza (errore sul fatto) circa l’eta’ della persona offesa.
Insomma, anche per fatti di mera diffusione telematica gratuita (caso, purtroppo, non sempre consapevole nella rete P2P) si potra’ essere puniti in relazione a materiali ritraenti soggetti minorenni ma "apparentemente" maggiorenni senza un contatto con essi tale da poter svelare la vera eta’.
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Autopromozione: Decreto Gentiloni su Interlex
Cammarata ha pubblicato un mio intervento sul decreto di cui all’oggetto.
Su Interlex. Anzi, copio e incollo qui sotto.[[SPEZZA]]
Perché il "decreto Gentiloni" non piace ai provider
Il decreto Gentiloni non piace ai provider. Non sempre lo si dice apertamente e nelle sedi ufficiali. Penso, però, che non si possa sostenere il contrario.
C’è, anzitutto, un motivo economico, evidente. Sebbene le regole più dettagliatamente tecniche siano ancora da scrivere, organizzarsi per il filtro dei siti segnalati dal Centro costa, anche tanto. Colpo mortale ai piccoli provider, tanto per cominciare. Poi, ci sono anche i tempi. Non è detto che quelli voluti dal Ministro siano sufficienti. Infine, c’è il timore che la procedura di oscuramente possa inibire anche l’accesso a siti non illeciti.
C’è, però, qualcosa di cui i provider, piccoli o grossi, che sono invitati al tavolo delle trattative non sembrano rendersi conto.
Mi riferisco alle sanzioni penali non espresse, che vanno ben oltre – in punto gravità generale – rispetto alle pur non trascurabili sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6, cui si possono aggiungere in virtù della clausola di riserva con la quale esordisce la disposizione appena citata.
Poco meno di quattro anni fa commentavo, su questa stessa rivista, il decreto 70/2003 in tema di commercio elettronico. Concludevo – penso senza sbagliare troppo – che quelle norme, malgrado la possibile strumentalizzazione (e, oggi, le più recenti discussioni su casi come quello di GoogleVideo), non avrebbero comportato particolari responsabilità penali in capo ai provider.
Il motivo? Al di là dell’articolato sin troppo chiaro, è sufficiente leggere i considerando della direttiva da cui origina (2000/31/CE). Che, in generale, fanno riferimento all’apertura dei mercati e alla libera circolazione di merci e servizi, volendo evitare che la responsabilizzazione dei prestatori divenga un ostacolo a questi obiettivi (anche se, va detto, il n. 8 chiarisce che non è tra gli scopi della direttiva stessa quello di armonizzare il diritto penale in quanto tale).
Oggi, però, la situazione è parecchio cambiata. Tre sono i riferimenti legislativi rilevanti nella mia argomentazione:
1) l’art. 40, comma 2, c.p. che codifica i cd. “reati omissivi impropri”;
2) il predetto DLgv 70/2003;
3) il recentissimo decreto Gentiloni.
Circa il primo punto, occorre ricordare che il nostro ordinamento contempla una norma (il citato art. 40, comma 2, c.p.) secondo la quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo”.
Un poliziotto, ad esempio, si trova in questa “posizione di garanzia” proprio perché vi sono delle regole che gli impongono di impedire un evento penalmente rilevante. Se non lo impedisce, è come se lo cagionasse in prima persona. La legge è molto chiara.
In merito al decreto del 2003, ancora oggi penso di poter affermare che esso non fissava, in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione, una “posizione di garanzia” valevole ai sensi del predetto art. 40, comma 2, c.p. Detto altrimenti – e per riprendere il discorso precedente – il decreto non stabiliva alcun obbligo di impedire l’evento.
Ma, con il decreto Gentiloni, ci sono grosse novità (anche se riguardano i soliti provider di connessione e non, ad esempio, gli hosting provider).
Se, infatti (e giusto per citare soltanto la norma fondamentale), “i fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1” è chiaro che ove non provvedessero conformemente (e, comunque, nelle sei ore) scatterebbe quella che, secondo me, non potrebbe non essere una corresponsabilità penale nella diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma ter, c.p.).
Penso che il “dolo” di non oscurare sia, in realtà, un’ipotesi remotissima, sostanzialmente teorica. Non riuscirei proprio ad immaginare un provider che, consapevolmente, ritenesse di non dover “obbedire”.
Penso, piuttosto, ai casi di problemi di comunicazione. Personalmente – visto che mi è stato anticipato l’uso di questo mezzo – non vedo, nella posta elettronica, un mezzo di comunicazione infallibile. Neppure nella versione PEC (Posta Elettronica Certificata) che, comunque, il legislatore sembra aver dimenticato (per non parlare della PA tenuta ad adottarla). Nessuno, allo stato. può dare la certezza della lettura dell’email. Soltanto, è tecnicamente possibile avere una prova, legale, della ricezione.
Personalmente, considerato l’atteggiamento particolarmente intransigente in tema di pedopornografia, temo che qualche operatore di giustizia particolarmente zelante, non riscontrando l’oscuramento nei termini previsti potrebbe denunciare il provider.
Eccessiva apprensione? E’ possibile, ma ritengo anche che, su questo punto, si debba avere qualche chiarimento al tavolo delle trattative, sicuramente al fine di concordare mezzi pienamente affidabili perché, come visto, non è soltanto questione di garantire “l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso”.
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Ancora sul Decreto Gentiloni
Key4biz riferisce della posizione ufficiale di Isoc Italia sul decreto di cui all’oggetto. Tendenzialmente negativa.
Cose che si sapevo gia’, per averle lette in giro, ma giustamente riproposte in un unico documento.
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Infosecurity e Decreto Gentiloni
Sono reduce, come qualcuno sa, da una trasferta Milanese a Infosecurity 2007.
Invitato da Assintel per uno speech, ho incontrato anche un po’ di gente di Sikurezza.org: Calamari, Zanero, Matteo Flora e, last but not least, Naif. In altra sede, c’erano anche Perri e Ziccardi.
Bene, ma torniamo all’evento Assintel.
Da parte mia, ho detto che, secondo me, con il Decreto citato i provider (di connessione) sono abbastanza in mezzo, in una posizione piuttosto scomoda.[[SPEZZA]]
La regole tecniche devono essere ancora precisate (a quanto mi e’ stato detto), ma, per attuarle, ci vorranno tempo e denaro. Evidenti le ricadute sui piccoli provider.
Poi ci sono le responsabilita’. Anche quelle penali che, forse, sfuggono. Ma ne parlero’, a brevissimo, in un articolo che dovrebbe uscire su Interlex.
Mi sono permesso di dire che il Decreto non piace molto ai provider. Mi appare evidente. Basta sfogliare il sito AIIP. Assoprovider mi sembra che non spenda una sola parola.
Beh, ovviamente, mi e’ stato risposto che i provider sono d’accordo col Decreto non foss’altro per la possibilita’ di salvare anche un solo bambino.
A parte la discutibile equazione oscuramento=salvataggio, ho fatto notare che ho due figli. E se non mi si prova che abuso di loro (o di altri infanti) l’argomento – come amano dire i magistrati agli avvocati – e’ privo di pregio.
Insomma, saro’ anche paranoico, ma non puoi essere critico su qualcosa che riguarda la lotta alla pedopornografia che, subito, ti danno del "filo-pedofilo".
Dimenticavo. A microfoni spenti mi e’ stato detto che, in effetti, il Decreto non piace.
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A Gentiloni richiesta
Lo sanno gia’ praticamente tutti. Il cd. "decreto Gentiloni" e’ stato pubblicato in Gazzetta.
Trattasi, per la precisione, del D.M. Comunicazioni 8 gennaio 2007. Pubblicato QUI, sul servizio Gazzetta del Comune di Jesi (l’IPZS rende disponibili soltanto gli ultimi 60 gg., dunque destinato a svanire…).
Non piace a molti.
Come per l’oscuramento dei siti di gambling online non in regola con l’AAMS, viene visto come un provvedimento censorio.
In piu’, carica di responsabilita’ gli ISP.
In piu’, potrebbe portare all’oscuramento di siti non illegali.
In piu’, infine, pare che sia facilmente aggirabile (v. Matteo G.P. Flora a Infosecurity2007).
Assez?
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Pecorella-bis: un de profundis
Ieri, la Consulta (ANSA) ha bocciato due norme fondamentali della legge cd. "Pecorella-bis" che limitavano fortemente le possibilita’ di appello da parte del pubblico ministero , dunque anche della parte civile.
L’avevano previsto/voluto in molti. Un esempio, ricordando che, addirittura, c’era un progetto di legge per l’abrogazione.
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