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Category Archives: Non notizie
Dumb Laws? – UPDATED
Il Times (questo Alex Wade) ha fatto la scoperta del secolo. Il Corriere la rilancia. Complimenti!
Al mondo ci sono mille leggi stupide, e’ vero. Molte sono state dimenticate e, formalmente, sono ancora vigenti. Il lavoro del Times sembra fatto in casa, frutto di un lodevole studio del ridetto Alex Wade con l’aiuto di alcuni giuristi che, evidentemente, hanno colto l’occasione per farsi un po’ di pubblicita’ (immeritata).
E il Corriere parla, piu’ semplicemente, di leggi "scovate" dal Times. Ma dubito che sia cosi’. Perche’ e’ impossibile e, comunque, impreciso.
Una decina di anni fa o poco meno, nelle nostre mailing list di diritto si parlava gia’ del fenomeno "dumb laws".[[SPEZZA]]
Oggi esistono siti come Dumb Laws, Crazy Laws e Idiot Laws.
Allora ridevamo di siti che parlavano di queste "dumb laws". Non so se le nostre fonti fossero i primi abbozzi dei siti appena citati.
Con certezza, pero’, ricordo che gia’ ai tempi censuravamo le false informazioni che detti siti davano ai lettori.
Morale: il Times non cita le fonti e si prende meriti che non ha (e che non puo’ avere, dal momento che neppure Carnelutti sarebbe stato in grado di fare un lavoro del genere). Semmai, dovrebbe ringraziare i suddetti siti, pur nella loro discutibile attendibilita’. Il Corriere, servilmente, prende tutto per buono.
E’ meglio che di leggi parlino i giuristi, magari quelli che, da anni, conoscono gia’ certe cose. Il resto e’ cabaret o malafede.
Giusto per confermare le imprecisioni di siti come Dumb Laws almeno sul diritto italiano, si noti quello che si sentenzia in questa pagina. Notasi, peraltro, che, a differenza di altri ordinamenti, per quello italiano non ci sono link, dunque fonti attendibili.
It is illegal to practice the profession of charlantry.
Si’, sicuramente quando diventa truffa (art. 640 c.p.) o altro. Del resto, tutta l’Italia ha fatto un tifo anti Vanna Marchi.
A man may be arrested for wearing a skirt.
Mah… questa la dicono, ma non mi risulta proprio. Certo, senza la citazione della fonte e’ impossibile verificare…
Striking someone with a fist is considered a felony.
Che vuol dire? Negli Stati Uniti esiste una dicotomia felonies-misdemeanors. I primi sono reati gravi, i secondi piu’ lievi. Ho l’impressione che Dumb Laws voglia – pur inconsapevolmente – creare un parallelo tra questa suddivisione e la nostra delitti-contravvenzioni (in primi, in un certo senso, piu’ gravi come trattamento generale). Dicendo, in buona sostanza, che e’ assurdo che un pugno sia considerato un reato grave.
Tirare un pugno puo’ perfezionare, quanto meno, il delitto di cui all’art. 591 c.p. (percosse). Non penso che per un cittadino italiano sia una cosa fuori del mondo. E, francamente, mi meraviglio faccia strano per i tenutari di Dumb Laws.
Tra l’altro, equiparare i felonies ai delitti e i misdemeanors alle contravvenzioni, comunque fare un paragone tra dette partizioni e’ una cosa che l’ultimo degli studenti di penale comparato troverebbe esilarante.
Ulteriore update, per completezza di fonti. Anche Repubblica riprende il Times e dice qualcosa di piu’.
Qualche osservazione.
L’art. 121 del TULPS (e non TUPS, almeno nell’acronimo che usiamo noi di solito) esiste ancora, ma e’ stato depenalizzato nel… 1981. Ora e’ un illecito amministrativo, penso vada precisato. Fermo restando che i ciarlatani sono, spesso, truffatori, dunque…
Sull’uomo in gonnella, continuo ad avere i miei dubbi e il cronista non li scioglie. Resto in attesa di contributi.
Sul pugno, tradurre "felony" in "crimine" e’ parecchio sbagliato, quanto meno semplicistico.
Qualche osservazione.
L’art. 121 del TULPS (e non TUPS, almeno nell’acronimo che usiamo noi di solito) esiste ancora, ma e’ stato depenalizzato nel… 1981. Ora e’ un illecito amministrativo, penso vada precisato. Fermo restando che i ciarlatani sono, spesso, truffatori, dunque…
Sull’uomo in gonnella, continuo ad avere i miei dubbi e il cronista non li scioglie. Resto in attesa di contributi.
Sul pugno, tradurre "felony" in "crimine" e’ parecchio sbagliato, quanto meno semplicistico.
C’e’ pure La Stampa, sul livello acritico del Corriere.
Ultimo update, giuro (spero). Vedete… basta leggere bene cosa c’e’ scritto in fondo alla hompage di Dumb Laws. Non e’ poi cosi’ difficile. Il problema e’ che quando si vuole credere a tutto pur di fare sensazione…
"And now, the disclaimer…
Remember, many of the laws on this site have been verified, but many have been taken from sources which do not include law citations. The laws have been taken from newsgroups, websites, city governments, and visitors to the site. Keep in mind that this is an entertainment site, we wouldn’t recommend using our laws as evidence in court, unless you’d like the judge to laugh you into jail! If you’d like to send in a law (remember: what you say may be published for the entertainment of others!), e-mail me".
Puntualmente, buona parte delle leggi piu’ "dumb" riportate dal Times e riprese da altri non trovano riscontro, su Dumb Laws, in un testo o in un link di conferma. Provare per credere…
Puntualmente, buona parte delle leggi piu’ "dumb" riportate dal Times e riprese da altri non trovano riscontro, su Dumb Laws, in un testo o in un link di conferma. Provare per credere…
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Tesi sbagliate e pericolose
Faccio alcune premesse.
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un’illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.
Mi sono imbattuto, non per caso, nel sito intitolato La Rivoluzione che, per quello che ho compreso io, fa dell’anti-copyright la propria battaglia principale, se non esclusiva. Io non so chi ci sia dietro. Il titolare del dominio non necessariamente è l’estensore degli scritti presenti. Di certo, però, dico che, pur ricordando quanto appena scritto, certe materie sono molto delicate e dovrebbero essere trattate da persone competenti. Ripeto che non conosco la cultura giuridica di chi scrive in quel blog.
Ci sono due post (linkati a scarichiamoli.org). Uno un po’ generico, l’altro più approfondito e argomentato. Mi ci sono perso un po’ anche perché ero convinto che il testo del primo fosse diverso, all’origine. Probabilmente, mi sono sbagliato.
Ad ogni modo, a mio parere entrambi – questo il senso del titolo e del contenuto del mio post – sono sbagliati e, soprattutto, pericolosi. Perché qualcuno, più ingenuo e desideroso di trovare una soluzione in un certo senso "vantaggiosa e comoda", potrebbe anche farci affidamento. Ma qui parliamo di diritto penale, mica di bruscolini.[[SPEZZA]]
Nei contributi segnalati – questo il succo – si dice che una legge del 1981 (la 689/81, per la precisione) avrebbe depenalizzato l’art. 171 lda vigente sino a quel momento. Non, dunque, la lettera a-bis) che è quella che riguarda il P2P e le altre forme di messa a disposizione. Novità del 2005.
Risultato? Lo sforzo del legislatore del 2005 di rendere penalmente rilevante la messa a disposizione abusiva di opere protette, senza fine di lucro, sarebbe in contrasto, per violazione (non indicata) dell’art. 3 Cost., con il resto dell’art. 171, comma 1, a detta dell’estensore di esclusiva pertinenza amministrativa.
Ma non è così e, anch’io, ve lo metto per iscritto. Presentandomi e qualificandomi (senza, perciò, definirmi infallibile).
Una breve digressione. Cosa sono le aggravanti e le fattispecie autonome sulla cui distinzione si fonda la tesi de La Rivoluzione? Molto semplicemente: le aggravanti sono "qualcosa in più di non essenziale" rispetto ad un’ipotesi base, le fattispecie autonome sono "qualcosa di essenzialmente diverso".
Giusto per stare in Rete, segnalo questo scritto di Massimo Mannucci, valente magistrato livornese che cita alcuni pilastri del diritto penale. Soltanto incidentalmente, segnalo che la Cassazione ha già risposto al dubbio di Mannucci, ma con un’argomentazione. secondo me, discutibile. Comunque, il valore, quanto meno generale, del pur sintetico scritto di Mannucci rimane.
Contrariamente a quanto ritiene La Rivoluzione, teleologia non significa soltanto bene tutelato dal legislatore, ma, molto più ampiamente, intenzione del legislatore, oggettivamente inteso.
Sicché l’indagine sul bene tutelato – oltre ad essere discutibile nelle conclusioni concrete – è un quasi inutile affanno, specie se altri elementi palesi sciolgono il nodo.
Personalmente, ancor prima di un canone teleologico, penso possa essere sufficiente il dato letterale. "Se i reati di cui sopra" richiama, chiaramente, le fattispecie del comma 1. E potrebbe bastare. Il resto è specificazione che nulla aggiunge, di essenziale, alle condotte, appunto, del comma 1, ma, semplicemente, accorda una maggiore tutela ad ipotesi particolari che, tutte, rientrano nel diritto d’autore.
Atteso che l’art. 171, nelle aggravanti, prevede la pena detentiva, l’art. 32 l. 689/81 non opera coi suoi effetti depenalizzanti.
Déjà vu, incidentalmente, in una sentenza della Consulta del 1986 che, evidentemente attesa la semplicità della questione, non ha inteso dilungarsi troppo.
Tirando le somme.
La presunta discriminazione degli internettiani cade se diamo per buono quanto ho appena esposto (e non soltanto, per la verità).
Sull’iniquità della causa di estinzione, si può anche discuter. Ma l’oblazione (ammesso che quella sia tale) non è certo istituto di ieri.
Soprattutto, però – ed è ciò che mi preme veramente – stiamo bene attenti a prendere per oro colato le tesi presenti in Rete.
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Non notizie sulle indagini informatiche?
Con questo post inauguro ufficialmente la sezione "Non notizie". Gia’ in precedenza mi ero occupato dell’argomento, ma mi sono accorto che, specie per quanto riguarda i reati informatici, le non notizie fioriscono. E’ il caso della "non truffa telematica" col bluetooth, della "non sentenza sul P2P". Giusto per fare due esempi gia’ esposti in questo blog (aggiornero’ la sezione).
Oggi leggo una non notizia sulle indagini informatiche, come da oggetto. Ancora sul video del povero ragazzo Down o, per la precisione, autistico con ulteriori deficit visivi e acustici; che, forse, e’ anche peggio.
C’e’ molta confusione sulle indagini. Tutti sembrano volersi prendere dei meriti, ma la cronaca e’ contraddittoria. Ovviamente, io non so come sia andata veramente. Mi limito ad evidenziare le contraddittorieta’ e, rimanendo nel dubbio, a mettere un punto interrogativo sul titolo di questo post.[[SPEZZA]]
Come si e’ risaliti ai responsabili? Sino a martedi’ mattina sembrava si brancolasse nel buio. In effetti, non e’ poi cosi’ facile risalire a chi ha inserito un contenuto su Google. Ci sono in ballo le regole di privacy a altro ancora.
Esiste, a Milano, una Google Italia S.r.l., ma i video sono su un server collegato ad terzo livello di google.it. Ecco il responso di nic.it
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D’altro canto, la privacy policy di Google (prolissima, ma non impeccabile) fa completo riferimento agli USA. Dunque, la S.r.l. italiana non c’entra, almeno per questi aspetti.
In piu’, se guardiamo bene i dati forniti dal nostro Nic e tracciando i nameserver, ci accorgiamo che i server di google.it sono negli States, non qui da noi.
Quelle macchine, verosimilmente, memorizzano anche i log che Google dichiara di mantenere. Idem, direi, per i dati di account.
Bene, se il server e’ negli Stati Uniti, per acquisire certi dati occorre una rogatoria, come dice giustamente Stefano Hesse, dirigente di Google (e blogger), in questo articolo pubblicato su Repubblica online. E non perche’ Big G faccia ostruzionismo e/o voglia nascondere qualcosa. Si deve fare cosi’, lo vuole la legge.
Tornando alla cronaca, il 14 viene annunciata l’individuazione della scuola della vergogna. Un coraggioso ragazzo di Torino avrebbe riconosciuto, nel video, i locali del suo istituto. Vinti, probabilmente, i timori di una ritorsione da parte dei suoi vigliacchi coetanei, va a riferire tutto all’autorita’. Ma questa, appunto, e’ la versione del Corriere. Anzi, per dirla tutta e’ la prima versione perche’ l’unico riferimento al giovane coraggioso e coscenzioso rimane su una Ultim’Ora. Anche un verifica con il motore di ricerca della testata (semplicemente con la parola down) fa uscire, sino al giorno 15, un report che contiene questa frase: "Uno studente ha visto gli spezzoni dei filmati mandati in onda dalle tv. Ha riconosciuto la classe e si è presentato alla procura di Torino". Ma, dopo poco tempo, il testo dell’articolo linkato e’ realmente sconvolto e, comunque, quel titolo e’ sparito anche dal motore di ricerca (verosimilmente per aggiornamento).
In effetti, gia’ dallo stesso 14 novembre, Repubblica ce la racconta diversamente affermando che l’identificazione dell’uploader, dunque di tutti i responsabili, sarebbe stata possibile grazie all’analisi di tracce informatiche (in particolare, l’email di login). E, francamente, cio’ non e’ possibile se non con la collaborazione del titolare del server. Google? Google Italia? Google Inc.? E ci sarebbe stata una rogatoria?
Non lo so, come non so piu’, a questo punto, quale sia la verita’. Chi ne sapesse di piu’ e’ pregato di riferire.
Per completezza, il 14 Adnkronos, per non sbagliarsi, mette insieme le due versioni.
Incidentalmente, io preferivo la storia del giovane eroe che, impadivo, va a denunciare la cosa. Di cybercops ce ne sono in giro sin troppi, non sempre cosi’ preparati.
Aggiornamento del 17 novembre 2006: purtroppo, e’ sparita anche l’Ultim’Ora che avevo linkato sopra. Devo imparare a fare degli screenshot…
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Non-notizie sul diritto d’autore
Non conosco, con precisione, la legislazione spagnola sul diritto d’autore, ma siccome, almeno, facciamo parte dello stesso ambito UE, penso non sia tanto diversa dalla nostra.
ANSA, con un articolo dal titolo bomba ("Lecito scaricare musica da Web") ci dice che un giudice iberico ha assoluto un tipo accusato di aver scaricato musica (penso via P2P) in quanto mancava il fine di lucro.
Beh… in Italia si giungerebbe alla stessa conclusione, senza troppi clamori.
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