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Category Archives: Privacy e dati personali
Sanatorie d’estate
Marco Scialdone ci segnala una cosa importante (e significativa, a suo modo) che vale la pena di riportare.
Vi ricordate la questione degli elenchi dei contribuenti online? Bene, con l’occasione della conversione in legge del decreto-legge su questioni tributarie varie (d.l. 112/2008), dopo la nuova disciplina che già si conosceva (introdotta dal decreto, a giugno), è saltata fuori anche una bella (quanto classica) sanatoria.
E’ nel comma 1-bis dell’art. 42 che, per comodità, riporto
“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Come dire: per il passato, va bene così anche se così non andava bene…
UK: un altro caso Peppermint?
Penso che molti abbiano letto della recente battaglia inglese contro il P2P illegale.
Cinque software house di videogiochi si sono coalizzate, affidandosi ad uno studio legale di londinese, per perseguire 25.000 “sospetti” pirati.
Pagateci 300 sterline, per 5.000 di voi i giudici ci hanno già consentito di arrivare ai vostri nomi. Altrimenti, vi trasciniamo in giudizio (Repubblica riferisce un po’ diversamente, ma la sostanza non cambia).
Non v’è chi non veda che la cosa è del tutto analoga a quella che, l’anno scorso, ha riempito le cronache nostrane.
Che, dopo una manciata di provvedimenti favorevoli a Peppermint (e Techland), ha preso la strada opposta, con alcuni rigetti. E, addirittura, è giunta la censura del Garante.
Le leggi inglesi (in tema di diritto d’autore e privacy) discendono dalle stesse direttive poste alla base delle nostre regole. Così, ci si dovrebbe aspettare il medesimo esito. Vedremo.
Ancora su Google Video…
…per segnalarvi questo breve (ma molto interessante) post di Carlo Felice. Il nocciolo sta nel riferimento a quanto, a suo tempo, riferito da Giornalettismo militante.
Che, contrariamente a quanto (pur comprensibilimente, in astratto) sostiene Guido, potrebbe fondare la tesi del “caso” Google Video.
Vedremo.
Senza parole
Nel 2006, era novembre, della cosa si parlò molto. Avevo scritto qualcosa (sul giuridico, non ho molto da aggiungere) e rimando anche a questo post di Montemagno dove sono linkate altre opinioni. Il caso di Google Video e del filmato del giovane disabile messo alla berlina da quattro stupidi.
Oggi, a parte qualche articolo “fotocopia” su alcuni quotidiani, la notizia è passata sostanzialmente nel silenzio. L’altra sera ho linkato Repubblica, ora propongo anche La Stampa (e v. anche sotto per la carta).
Eppure, non si tratta di una notizia qualunque, senza conseguenze.
Un conto è l’inizio di un’indagine (magari uno di quegli “atti dovuti” di cui, a volte, si parla), un conto è la conclusione di questi giorni (che, normalmente, è l’ultimo atto prima del quasi ineluttabile giudizio).
Insomma: i pm milanesi ritengono che Google avesse la possibilità e il dovere di inibire la pubblicazione del video incriminato e, visto che non l’hanno fatto, deve essere punita (sanzionando penalmente rappresentanti e responsabili). E pare (sottolineo pare perché al momento non so molto di più di voi) che in capo a Google sia stata riconosciuta una “posizione di garanzia” quella che, appunto, serve a garantire che non si commettano reati. E se i reati si compiono risponde chi aveva l’obbligo giuridico di impedirli.
Conosco uno dei due magistrati, il dott. Francesco Cajani stimato (non soltanto da me) personalmente e professionalmente. Non è uno sprovveduto, uno che non conosce la materia telematica e/o ha molti pregiudizi. Ed è per questo che, pur non conoscendo le “carte”, rimango assai stupito. Penso sia necessario un approfondimento.
Ripeto che, a differenza del 2006, la notizia (oggi molto più importante) non ha avuto una grande diffusione. E me ne sorprendo, per il motivi già visti. La Stampa di carta, però, vi ha dedicato un’intera pagina proprio ieri. Hanno intervistato Guido Scorza ed il sottoscritto. Siamo concordi su molti punti. Certo, Google non chiuderà, ma le piattaforme di user generated content rischiano grosso e con esse la libertà di espressione. Che, sicuramente, non riguarda quei ragazzi cretini che hanno sbeffeggiato vigliaccamento un loro coetaneo più debole (e solo contro tutti), ma tutti gli altri, tutti noi.
Keywords > Decreto Pisanu
Premessa
Con questo post inizio una nuova attività del blog. Spesso guardo le statistiche: chi mi linka e anche chi arriva qui per mezzo di determinate chiavi di ricerca. A parte i fatti contingenti (di cronaca), mi sono accorto che vi sono temi molto ricorrenti. Comprendo che l’analisi di quelle keyword non riguarda le ricerche, ad esempio, di un motore di ricerca, ma soltanto ciò che conduce qui. Che, dunque, l’analisi è molto relativa e, comunque, riguarda contenuti già presenti su queste pagine e non nel Web giuridico in generale. Però, sono anche consapevole che non ho approfondito molti argomenti cercati e trovati (?). Spesso, i visitatori incappano in questo blog un po’ per fortuna (algoritmi dei motori di ricerca), ma si ritrovano sfortunati a non trovare vere risposte. Ci provo, da oggi, cominciando con il Decreto Pisanu che pare essere un evergreen.
(Attenzione: il presente post è un riassunto/approfondimento di un argomento specifico evidenziato nelle ricerche su motori che hanno condotto qui. Salvo aggiornamenti espliciti, le informazioni vanno collocate alla data del post).
Il Decreto Pisanu (che prende il nome del Ministro dell’Interno del Governo Berlusconi III) è il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155. Il testo coordinato a seguito della conversione è pubblicato QUI.
Si tratta di un provvedimenti d’urgenza (come tutti i decreti legge) mirante a contrastare il terrorismo internazionale.
Per quanto riguarda i temi trattati da questo blog, si evidenziano i seguenti interventi:
– l’art. 6 ha comportato un “congelamento”, originariamente sino al 31 dicembre 2007, della data retention relativa a traffico telefonico e telematico; sino quella data i gestori dovevano tenere traccia dei “log” che potevano essere utilizzati (oltre i termini ordinari previsti dall’art. 132 TU Privacy) soltanto per finalità antiterroristiche; il termine di cui sopra è stato successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2008, ma, infine, cancellato con l’attuazione della Direttiva UE sulla data retention; attualmente, i termini sono quelli riordinati a seguito di detta attuazione per effetto del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, mentre, di fatto, sul punto il Decreto Pisanu ha perso ogni efficacia;
– sempre l’art. 6 aveva parzialmente modificato l’art. 132 TU Privacy in tema di conservazione dei dati; dette modifiche sono state fortemente ridimensionate dalla citata attuazione comunitaria;
– l’art. 7, invece, riguarda i pubblici esercizi e i circoli privati di qualsiasi specie nei quali sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche; l’esempio più frequente (ma non esclusivo) è quello degli Internet Point; detti esercizi o circoli privati devono chiedere licenza al questore; per quelli già attivi, la licenza doveva essere richiesta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Pisanu;
– per questi esercizi, l’art. 7 impone altresì procedure di identificazione dei clienti e monitoraggio delle loro attività telefoniche e telematiche (specificate con un successivo decreto ministeriale); tali regole valgono anche per il wi-fi, per definizione accesso “non vigilato” e, dunque, si applicano, ad esempio, anche agli alberghi che forniscono, gratuitamente o a pagamento, questi servizi; per quanto riguarda il wi-fi “pubblico” (quello predisposto da enti locali come i comuni) normalmente sono adottate misure identificative come, ad esempio, l’invio del codice di accesso via sms, l’utilizzo della chip-card sanitaria o di scratch card prepagate a persona identificata;
– le misure appena elencate (licenza, identificazione e monitoraggio) sono imposte esclusivametne (e salvo ulteriori proroghe) sino al 31 dicembre 2008.
Telecamere condominiali
Per chi fosse interessato all’argomento (di “privacy”, in fondo) e temo siano molti, segnalo un’interessante sentenza in tema di telecamere “condominiali” anti atti vandalici (le cui registrazioni, per la verità, sono state utilizzate in un contesto molto più ampio).
Ecco la puntuale massima di Franco Stefanelli
Sono probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni di reiterati atti vandalici e di danneggiamento quando l’area interessata dalle videoregistrazioni ricade nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto. Allorché le videoriprese si sono svolte tramite camera sita all’esterno, che inquadrava l’ingresso, i balconi e il cortile di un edificio, deve quindi escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, in quanto trattasi di luoghi esposti al pubblico, perché caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino. La percettibilità all’esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà dei privati, e l’utilizzo della videocamera potrebbe equipararsi ad una operazione di appostamento, senza dunque necessità alcuna di autorizzazione da parte della A.G.
Posted in Privacy e dati personali
1 Comment
Un disegno di legge in tema di dati georeferenziati e cronoreferenziati
Matteo Mecacci è un deputato PD, laureato in giurisprudenza e consulente presso organismi internazionali. Malgrado la giovane età (soprattutto rispetto alla media parlamentare) e la sua prima Legislatura, insieme ad altri si sta già rendendo attivo con un disegno di legge molto interessante. Ne ho parlato in passato, ma soltanto ora è disponbile il testo del disegno C. 257: in pdf o in html. QUI, invece, la scheda per seguire i lavori.
Cita il progetto “Winston Smith” nonché i “padri” Gianni Bianchini, Marco Calamari e Andrea Glorioso come veri promotori della proposta di riforma (e non ho motivo di dubitarne).
Molto interessante. Chissà se a Palazzo ci capiranno qualcosa…
Una prima osservazione a caldo, che non vuol essere una critica: l’art. 3 l’avrei “sincronizzato” (meglio se con un rinvio recettizio) all’art. 132 TU dati personali.
Se qualcuno dei predetti mi legge oppure glielo fate sapere…
…e nuove norme sulla data retention – EDITED
Le aspettavamo da tempo, non foss’altro per la doverosa attuazione della direttiva 2006/24/CE (attuazione, peraltro, avvenuta in ritardo).
E’ il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 – Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
Cosa cambia? Ci provo, molto brevemente, evidenziando le cose più rilevanti:
– si integrano alcune definizioni rilevanti in materia (v. art. 1); è interessante notare che la lett. d) amplia notevolmente il concetto di “traffico telefonico” comprendendo, a mio modo di vedere, anche sistemi come il VoIP se fornito da un gestore di telefonia;
– si specifica che il termine di conservazione dei dati del traffico telefonico (ventiquattro mesi) decorre dalla data della comunicazione tracciata;
– il termine per i dati telematici sale da sei a dodici mesi, decorrente come sopra;
– per le chiamate senza risposta si fa un passo indietro rispetto al “Decreto Pisanu” ed è introdotto un termine differenziato pari a trenta giorni (previsione efficace decorsi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo);
– scompare la proroga (ulteriore periodo di pari durata) per l’accertamento di reati gravi;
– scompare la procedura di urgenza (convalidabile) possibile per il pm; ora, occorre sempre passare per il giudice, in prima, necessaria e unica battuta; comunque, venendo meno la proroga, non è più previsto l’intervento del giudice; tutto rimane all’iniziativa delle parti (pubbliche o private);
– si specificano le categorie di dati da conservare (v. art. 3);
– si introducono due nuovi illeciti amministrativi (salva la ricorrenza del penale) per la violazione dell’art. 132 TU Privacy (conservazione illecita) e per l’omessa o incompleta conservazione da parte dei soggetti tenuti.
Novità su privacy ed elenchi contribuenti, per decreto legge
Oramai, lo sa anche l’ultimo dei cittadini: con i decreti legge si fa tutto, anche se non c’è quell’urgenza richiesta dalla Costituzione. Poi, si vedrà in sede di conversione, magari aggiungendo cose che non c’entrano nulla, ma che possono facilmente passare con il ricatto della decadenza del decreto non convertito.
L’ultima sortita è di ieri: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, in Gazzetta ieri, in vigore in pari data.
All’art. 29 un po’ di semplificazioni. So che qualcuno sta opinando la tecnica legislativa. Io, che devo ancora approfondire, inizio a dire che, comunque, “semplice” non è una parolaccia, anzi…
All’art. 42 il colpo di scena (o di mano). Mi riferisco agli elenchi dei contribuenti che sono, evidentemente, diventati una priorità, una cosa da regolare con estrema urgenza e fermo rigore.
D’ora in poi (da ieri), saranno consultabili secondo la legge sulla trasparenza (l. 241/90), cioè non da “chiunque” (come ne precedente testo, ma soltanto da chi può dimostrare un “interesse”. Viva la trasparenza, dichiarata. Bah…
Ne parla più diffusamente Ernesto Belisario, QUI.
Ecco, invece, il testo della disposizione, per vostra comodità.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
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Le leggi che verranno
Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.
S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?
S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…
S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…
C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…
C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere
C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica
C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam
C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.
Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.