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Category Archives: Reati informatici
Oscurantismi anomali
Soltanto ieri pomeriggio ho potuto leggere pochi atti del procedimento. Con il fine settimana il tempo a disposizione è realmente poco perché a qualcosina di lavoro si aggiungono gli impegni familiari.
Diciamo che sto facendo brain storming continuo e in solitario sulla questione del “sequestro” di siti stranieri di sigarette. Sull’argomento, ho già scritto, ma vengono fuori sempre nuovi ragionamenti rilevanti anche ai fini dell’impugnazione. Per esempio…
Il GIP di Milano, affermando che un sequestro (preventivo) di un sito può essere pacificamente attuato mediante “oscuramento” ha ordinato, appunto, il sequestro di due siti. Che significa, allora, “oscuramento di siti Internet”?
Non è un termine giuridico. Semmai è tecnico, ma penso che abbia almeno due significati:
a) mettere le mani nella macchina in locale e fare in modo che chi cerca un determinato sito si ritrovi, sempre a quell’indirizzo, con un contenuto diverso (es.: un banner che informi del sequestro); questa è la forma ordinaria, che conosciamo già, che possiamo definire “pacifica”; i particolari tecnici, ovviamente, li lascio a chi ne sa di più;
b) inibire l’accesso ad un numero più o meno vasto di utenti mendiante un aggiustamento del DNS; questa è l’unica possibilità, in assenza di altri strumenti giuridici della collaborazione internazionale, per impedire la visione di un sito collocato su un server all’estero.
Nei fatti, però, sappiamo che c’è stata un’inibizione da parte dei provider cui è stato ordinato di “oscurare mediante un redirect che dia notizia del sequestro”. Dunque, siamo nella seconda ipotesi, senza dubbio (e già lo sapevamo).
Ora, però, occorrerebbe domandarci che cosa intendesse il GIP perché è il soggetto che comanda.
Ho motivo di ritenere che il GIP sapesse della collocazione all’estero e che, dunque, abbia inteso ordinare la seconda opzione. Sicché, l’impugnazione basata su questo presupposto dell'”oscuramente-inibizione” non riconducibile al sequestro preventivo avrebbe senso (vedi l’ordinanza di Bergamo sul caso The Pirate Bay).
Diversamente, ci troveremmo di fronte a qualche “libertà” presa da chi, per la legge, deve eseguire il sequestro (PM e PG). Ma, allora, l’impugnazione, sul punto formale del sequestro preventivo, sarebbe rigettata perché – immagino già – il riesame potrebbe rispondere “il sequestro per oscuramente è valido, sono invalide le modalità di esecuzione, ma noi non possiamo farci nulla, non è di nostra competenza”.
Difficile dire, questo punto. Di certo, ulteriori elementi interessanti potrebbero emergere dalla richiesta del PM e dagli atti di PG (che io non ho potuto leggere). Anche se, ribadisco, mi riesce difficile pensare che il GIP non sapesse che i siti stavano all’estero e che non si potesse andare all’estero a mettere le mani in un server.
Non vorrei che su queste ambiguità qualcuno ci marciasse perché, altrimenti, ci ficcheremmo in una via senza uscita, nell’impossibilità di poter impugnare un provvedimento così, appunto, ambiguo e sicuramente anomalo.
Posted in Reati informatici
39 Comments
Chiediamo il dissequestro? – UPDATED
AGGIORNAMENTI: Li antepongo perché sono molto importanti, sebbene anticipati.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:00
Uno stretto carteggio con Stefano Quintarelli mi ha indotto a fare qualche modifica all’atto di impugnazione e ad aggiungere qualche precisazione. Insomma, quelle cose che un avvocato dà per scontate e che, però, non necessariamente risultano di immediata comprensibilità per il “profano”. Vediamo un po’.
1) Ho aggiunto i motivi. Si potevano anche riservare (come nella prima versione), ma, in effetti, avrebbe costretto le persone a depositare, prima dell’udienza, i motivi presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano oppure a presenziare all’udienza per depositarli in quella sede (a pena di inammissibilità). Cose che si possono anche evitare se, appunto, si inserisce anche soltanto un motivo nell’atto.
2) L’unico motivo che, al momento, si può ragionevolmente indicare (visto che non conosciamo gli atti) è quella relativo al “sequestro mediante oscuramento”. Ecco perché ho riportato il passaggio dell’ordinanza di annullamento nella questione di The Pirate Bay. Il punto è quello, specie se lo vediamo nella nostra prospettiva di utenti Internet.
3) Ribadisco che si può tranquillamente eleggere domicilio in un luogo ove si ha la possibilità di ricevere gli atti. Significa, molto semplicemente, “mandatemi gli atti in questo posto”. Non arrivano gendarmi.
4) Qualcuno mi ha suggerito di farmi nominare e/o di fare eleggere domicilio presso il mio studio. Al di là delle difficoltà pratiche (anche per me), non sono qui per accaparrarmi clientela, pro bono o a pagamento.
5) Ho usato l’espressione “a vostro rischio e pericolo”. Potrebbe spaventare qualcuno. Semplicemente, non posso assumermi responsabilità per questa cosa sia perché non ho incarichi professionali specifici (e non voglio averli, v. sopra), sia perché la questione è tanto “originale” che, malgrado le mie convinzioni, tutto può succedere. Ma, alla peggio, può succedere che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Il che comporterebbe soltanto le spese (qualche decina di euro). Nessun pregiudizio.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 10:31: rileggendo un po’ alcuni atti, mi sono accorto che il GIP non ha ordinato l’oscuramente mediante inibizione, ma soltanto l’oscuramento. Dunque, è chiaro che l’inibizione è stata voluta da altri soggetti. Per questo motivo, ho leggermente corretto l’atto con precisazioni sul punto.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 14:08: ho fatto qualche ulteriore riflessione su un post successivo, questo. Al momento, il testo dell’impugnazione è invariato, ma è probabile un aggiornamento in serata.
Domenica 26 ottobre 2008, ore 21:34: piccole modifiche ai motivi anche per giustificare la legittimazione.
Lunedì 27 ottobre 2008, ore 9:07: Direi che il testo dell’atto può dirsi consolidato e definitivo.
Saranno possibili ulteriori aggiornamenti nella stessa giornata di domenica.
Segue il testo del post.
*********
Premetto: è una provocazione, ma non meno di quella di chi ritiene che un sequestro preventivo possa essere “pacificamente” realizzato mediante un oscuramento di un sito collocato all’estero (con ridefinizione del DNS, direi) e di coloro che pensano (secondo me erroneamente, magari mi sbaglio) che il provider costretto ad “oscurare” sia legittimato ad impugnare.
Leggo, nel codice di procedura penale (art. 322), che soltanto “l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione” possono impugnare il decreto di sequestro definitivo.
Se vogliamo raccogliere questa “originale novità” di un sequestro disposto, in quel modo, su beni non materiali, andiamo sino in fondo, sino a riconoscere che un abbonato Internet ha diritto alla “restituzione” di quel bene. Poi, se la restituzione non può essere disposta è un altro paio di maniche, ma io, con un laido abbonamento TI, voglio quel sito, anche se non mi interessa di comprare le sigarette di “contrabbando” (questa è la contestazione). Voglio accedere, ne ho diritto. Punto.
In questa provocazione, propongo, a vostro rischio e pericolo (come spiegato nelle note) un atto d’impugnazione.
ECC.MO TRIBUNALE PER IL RIESAME DI MILANO
Richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p.
Il sottoscritto………………………….. nato a ……………………………… il …………………………………. e residente in ………………………………………………., elettivamente domiciliato in ……………………., nella qualità di persona che ha diritto alla restituzione in quanto titolare di connessione Internet con contratto di accesso alla Rete stipulato con il provider …………………………………… (e come meglio specificato nei motivi)
DICHIARA
di interporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 settembre 2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dott. Andrea Ghinetti (proc. pen. nn. 42486/06 RGNR – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché 9502/06 RGGIP Tribunale di Milano) con il quale veniva disposto il vincolo, mediante “oscuramento”, dei siti Internet già raggiungibili agli indirizzi www.k2smokes.ch e www.rebelsmokes.com.
MOTIVI
Contrariamente a quanto assunto dal GIP, il sequestro preventivo su siti Internet non può essere “pacificamente” disposto mediante oscuramento, in particolare se detti siti sono collocati su server localizzati all’estero (come risulterà in atti) e il loro oscuramente può avvenire, come in effetti è avvenuto, soltanto mediante l’inibizione, operata dai provider nazionali su ordine dell’Autorità, di accesso da parte di utenti italiani (o che, comunque, si avvalgono di provider nazionali) e non con una materiale apprensione del server.
Ostano insormontabili ostacoli di carattere logico e giuridico.
Come, infatti, osservato da una recente ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Bergamo in un caso del tutto analogo, un decreto di tal contenuto “lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale – come detto ambito proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione” (Tribunale per il riesame di Bergamo, Ordinanza 24 settembre 2008 – dep. 3 ottobre 2008 pubblicata su http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1520).
D’altro canto, ad ulteriore riprova dell’impossibilità di poter ricondurre l'”oscuramento” de quo agli schemi di un sequestro preventivo, misura cautelare “reale”, va osservato che l’ordinamento conosce distinte forme di inibizione tassative, limitate nell’àmbito e di competenza di soggetti diversi dal giudice penale (es.: Decr. Min. Comunicazioni 8 gennaio 2007 in tema di pedopornografia).
Si precisa che, al fine della valutazione della tempestività dell’impugnazione, lo scrivente ha avuto notizia del ridetto sequestro soltanto a seguito dell’articolo “Italia, in arrivo nuove forme di censura” pubblicato il 17 ottobre 2008 sul quotidiano telematico Punto Informatico (http://punto-informatico.it/2442295/PI/News/italia-arrivo-nuove-forme-censura.aspx).
Si aggiunge, altresì, che, in effetti, mediante connessione con l’operatore ………………. i siti indicati risultano irraggiungibili, dunque realmente “oscurati”, e che da tale privazione di accesso discende il diritto alla “restituzione” che legittima l’impugnazione.
Se è vero, infatti, che l'”oscuramento” disposto limita il diritto del singolo utente Internet in quanto non gli consente la libera visione di quanto si è inteso “sequestrare”, lo stesso è chiaramente persona interessata alla restituzione di quanto in vincolo.
Con riserva di ulteriori motivi, chiede sin d’ora l’annullamento del ridetto decreto.
Elegge domicilio in ……………..
Con osservanza.
Data
Firma
NOTE
– illustri Colleghi ritengono che la richiesta vada gestita con un avvocato dotato di procura speciale; secondo me no, ma navigando così a vista in questa bizzarra vicenda, sottolineo questo dubbio, dunque l’eventuale necessità di rivolgersi ad un avvocato;
– l’impugnazione può essere depositata presso un qualsiasi tribunale o giudice di pace d’Italia (da QUI tutti gli indirizzi) che provvederà a trasmetterla al riesame milanese. Chiedete dell’apposito ufficio (di solito chiamato “ufficio impugnazioni”, appunto). Se, però, volete depositarla a Milano, dovete farlo presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano. Potete anche chiedere che, su una copia, sia apposta la certificazione dell’avvenuto deposito. Acquistate una marca da 3,10 euro;
– portate con voi un documento, per l’identificazione;
– il termine per l’impugnazione è di dieci giorni, secondo me decorrente, per chi non ha ricevuto notifica del provvedimento, dall’articolo di Punto Informatico (che è il giorno della conoscenza del sequestro eseguito). Dunque, scadrebbe il 27 ottobre 2008, lunedì. Anche se prendessimo il giorno del post di Marco D’Itri (citato da Punto Informatico), la scadenza sarebbe la stessa (perché il 26 ottobre 2008 è festivo e si passa al giorno seguente);
– dovete eleggere domicilio perché, altrimenti, le vostre notificazioni saranno fatte presso la cancelleria del Tribunale per il riesame di Milano e non vi si può andare tutti i giorni a vedere se ci sono delle comunicazioni; eleggere domicilio significa, molto semplicemente, scegliere un posto dove vi faranno avere, in primis, la fissazione dell’udienza; può essere anche il luogo di residenza o quello del lavoro, non c’è problema; se avete un amico avvocato presso cui eleggere domicilio, tanto meglio;
– al domicilio eletto vi sarà inviata la comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione, sempre che non considerino carta straccia questa impugnazione ;-);
– così, potrete avere accesso al fascicolo per la visione degli atti ed estrarre copia;
– visto che c’è tempo sino a lunedì, ai signori seriamente intenzionati a depositare la richiesta (io sono uno di quelli) suggerisco di attendere gli eventuali aggiornamenti di questo post; potrebbero esservi novità rilevanti.
ATTENZIONE: l’azione giudiziaria che si prospetta è, come detto in premessa, una provocazione che, però, deriva da un “oscuramento” che si ritiene non rientri negli schemi del sequestro preventivo. Non do alcuna garanzia di successo, dunque, ognuno si assume le eventuali conseguenze, vale a dire la condanna alle spese del procedimento che consegue all’eventuale rigetto dell’impugnazione (comunque, poche decine di euro, per la verità, e non vi macchiate di certo la fedina penale 😉
Posted in Diritti digitali, Reati informatici
8 Comments
Impugnamo i sequestri preventivi
Come ho chiarito nell’aggiornamento al post precedente, un utente Internet può considerarsi persona che ha diritto alla restituzione di un sito “sequestrato”, dunque legittimato a proporre istanza di riesame.
Beh, potrà sembrare una cosa bizzarra, ma, secondo me, non meno di un sequestro preventivo mediante blocco di connessione.
Ho scritto una richiesta formale che vorrei mettere a disposizione di tutti, liberamente e gratuitamente. Ma mi mancano dati importanti del decreto inviato agli ISP.
Ve ne chiedo una copia, per email o al fax 010-91631154. Chi mi aiuta? Tenete presente che, a mio avviso, i termini scadono lunedì (dieci giorni dalla data dell’articolo di Punto Informatico).
Fate girare, danke.
Posted in Reati informatici
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Oggetti virtuali, furti virtuali
Molti avranno letto, su PI, la notizia della condanna, da parte di un tribunale olandese, inflitta a due giovani “ladri virtuali”. Ne ha riferito anche Quinta.
Avrebbero “rubato” degli oggetti, ovviamente virtuali, da un gioco di ruolo online.
La suggestione è forte (tanto che è spesso utilizzata – pur erroneamente – in tema di “pirateria”), ma in Italia, con l’eccezione delle energie economicamente valutabili, non è possibile essere condannati per furto di beni immateriali.
Piuttosto, potrebbero scorgersi altri reati (accesso abusivo, danneggiamento, frode informatica – dipende un po’ dai casi concreti), ma il furto proprio no.
P.S.: Per dirla tutta, leggendo PI mi accorgo che la vicenda assume gli astratti controni dell’estorsione più che del furto. Il che rimischia nuovamente le carte.
Posted in Reati informatici
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Accesso abusivo, appropriazione indebita, trattamente illecito di dati personali
Non sapevo bene come titolare il post, allora ho enuclato i tre temi principali, semplicemente.
Ho appena inserito su Penale.it un’interessante sentenza degli ultimi giorni. Appunto, sui temi di cui al titolo. Il primo nodo (primo tema) è stato trattato in modo identico rispetto a una “vecchia” sentenza, storica.
A voi la lettura.
Ausiliari e intercettazioni
Ho appena finito di leggere l’articolo di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sulla questione del redirect di The Pirate Bay (e anche colombo-bt.org, come sappiamo).
Enucleo qualche approfondimento:
– qualità (eventuale) di ausiliario di P.G. in capo al titolare del server/IP ove le connessioni sono state deviate-terminate e sui limiti;
– trattamento di dati;
– eventuali delitti di intercettazione.
Con rispetto per Carlo, pur trovando degli spunti molto interessanti, non mi sono chiare alcune cose:
– da cosa si deduce la qualità di IFPI, perché occorre pur sempre una nomina in tal senso (consacrata in un verbale di cui, almeno io, non sono a conoscenza); va da séè che, come dice Carlo, l’ausiliario fornisce esclusivamente le proprie competenze tecniche e non i server…;
– sul trattamento di dati, siamo d’accordo; diciamo che, sotto questo profilo, le questioni non sono dissimili da quelle che hanno caratterizzato la causa Peppermint (e altre) vs. resto del mondo di condivisori; poi, ovviamente, parliamo di potenzialità di trattamento; non sappiamo se i dati siano realmente trattati (oddio… potremmo anche dire che ogni server tratta IP e altro, non foss’altro per motivi di diagnostica);
– sulle intercettazioni (a parte il fatto che, probabilmente, c’è stata una svista sulle norme richiamate), sono molto intrigato perché erano considerazioni che avevo fatto anch’io, per altri motivi; tutto sta nel capire se una “devizione-terminazione” possa costituire (spero di non scivolare in zona latinorum…) “inter-cipere” (perché l’impedimento mi sembra in linea con il decreto – formalmente valido – del GIP, sebbene giuridicamente inaccettabile).
Posted in Privacy e dati personali, Reati informatici
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Metafore sbagliate
Nei giorni scorsi mi sono trovato, un paio di volte, a suggerire ai tecnici di ultizzare lo strumento della metafora per spiegare le questioni tecniche ai giuristi (siamo un po’ tonti e ignoranti, sul punto… è noto…).
Vedo, però, che i giuristi fanno lo stesso, pensando, in sostanza, di essere tecnici che devono spiegare le cose a noi ignoranti.
Leggo dal Corriere:
“Ma secondo il pm Mancusi il sito svedese favorisce comunque la violazione della legge: “Si comporta come il ‘palo’ in caso di furto”. “.
Che è una metafora sbagliatissima, penso sia chiaro a tutti. E non poteva essere altrimenti perché il pm (come il sottoscritto) non è un tecnico che ha gli strumenti necessari. Sino a prova contraria, ma la presunzione vale.
The Pirate Bay: sequestro annullato – UPDATED
Al momento non si conoscono le motivazioni dell’ordinanza (potrebbero essere questioni meramente formali), ma non posso non complimentarmi con i Colleghi della difesa Sunde: Giovanni Battista *GB* Gallus e Francesco *Kikko* Micozzi, from Cagliari.
Aggiornamento del verso sera: Mi dicono (in realtà già alo sapevo, ma i diretti interessati non mi avevano confermato) che il tecnico della difesa Sunde è Matteo Flora.
Fermo resta – e tengo a sottolinearlo come ogni avvocato farebbe – che, al momento, si conosce il dispositio che dice, semplicemente, “annulla il decreto” (e non l’ordinanza come ho letto in giro…). Il motivo potrebbero essere anche il classico “cavillo” (che, comunque, va bene) non un’approfondita analisi nel merito. Ciò non vuole sminuire l’opera dei Colleghi (e loro lo sanno), ma la notizia va data così. Diffidate di chi vi dice, prima delle motivazioni, che TPB è legale, ecc.
Posted in Diritti digitali, Diritto d'autore, Reati informatici
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Prove che non provano
Non sono l’avvocato di Carlo Ruta. C’è già in Collega che sono certo non si risparmierà anche per l’appello.
Mi occupo della cosa soltanto per motivi di studio e apprendimento professionale (oltre che come “cronista” sul tema dei diritti digitali).
Stavo studiandomi un po’ Web Archive-Internet Archive (e la sua WayBack Machine) che, talvolta, viene usato in campo giudiziario. Normalmente, come una sorta di “grande cache”, più grande di quella di Google, per provare l’esistenza e il contenuto di determinate pagine non più online (oppure aggiornate).
A parte che, come avvertono gli stessi padri, il servizio non garantisce alcunché (QUI i vari disclaimer), occorre ricordare che la sentenza di Modica si fonda, tra le altre cose, su degli accertamenti di PG che avrebbero dovuto provare la periodicità regolare di Accade in Sicilia.
Ma ci sono due problemi: il primo è che, anche a prendere tutti i risultati, la regolarità delle pubblicazioni non emerge (anche per i limiti evidenziati nelle FAQ); il secondo è che i risultati riportati dalla PG non rappresentano tutti degli aggiornamenti.
Lo capiamo sempre dalle FAQ:
What does it mean when a site’s archive data has been “updated”?
When our automated systems crawl the web every few months or so, we find that only about 50% of all pages on the web have changed from our previous visit. This means that much of the content in our archive is duplicate material. If you don’t see “”*”” next to an archived document, then the content on the archived page is identical to the previously archived copy.
Ora confrontiamo i dati forniti dalla PG con quelli ricavabili con la stringa del caso.
Risultati:
– su 38 risultati soltanto 22 sono realmente aggiornamenti (quelli con l’asterisco);
– che, con questi buchi, la tesi della periodicità (che, comunque, per me non costituiva motivo giuridicamente rilevante o decisivo) vacilla ancor di più.
Vero è che il giudice non ha fatto espresso riferimento agli “aggiornamenti” risultanti da Internet Archive, indicando, piuttosto, le date degli articoli (anche se si tratta di date non necessariamente vere e, secondo me, non prova della periodicità – si noti che Internet Archive non ha registrato certi “aggiornamenti”, dunque c’è qualcosa che non va da una parte o dall’altra), ma certe risultanze di PG vanno attentamente valutate. Un asterisco può fare la differenza.
trojan : redirect = Germania : Italia (?)
Questo pomeriggio, un amico mi aveva segnalato la cosa, ma ero un po’ impegnato (grazie comunque, Simone… 😉 ).
Insomma, pare che le autorità tedesche (si può scrivere in minuscolo, a volte…) abbiano fatto le furbette, alla faccia del diritto, giusto per il *sacrosanto* diritto di spiare, non si sa mai, con lo spauracchio del terrorismo.
E il nostrano redirect di The Pirate Bay?
(Circa il titolo, sono un po’ a digiuno di certe cose, perdonatemi eventuali imprecisioni matematiche, devo riallinearmi a mio figlio che attualmente fa la prima media…).