Astensione udienze 21 > 23 marzo 2007

L’ha indetta l’Unione delle Camere Penali Italiane per protestare contro il via libera all ddl Mastella sulla riforma dell’Ordinamento Giudiziario.
In particolare, non e’ gradita la scomparsa di ogni riferimento alla separazione delle funzioni dei magistrati. Ma c’e’ anche altro e, personalmente, non posso che essere d’accordo.
Ah, il 21 marzo tutti a Roma per una manifestazione di piazza.
La delibera sul sito dell’UCPI.

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Raccolta scommesse e Unione Europea

Qualche anno fa, in provincia di Teramo e Bari, furono indagate diverse persone per raccolta (anche online) di scommesse che, nel nostro Paese, e’ reato, anche di una certa gravita’.
Invero, i primi provvedimenti furono favorevoli agli indagati in considerazione di alcune norme europee.
Il 6 marzo scorso, su uno dei due casi, si e’ pronunciata anche la Corte di Giustizia UE ricordandoci (evidentemente mai abbastanza) che esistono principi come quello della liberta’ di stabilimento e, l’altro, della libera prestazione dei servizi. Gli stessi conosciuti dai giudici di Teramo e Bari, ma, evidentemente, ignorati dal nostro legislatore che fa di tutto per mantenere un monopolio assurdo e, anzi, illegale.
Ecco la scheda di tutta la causa con link anche alla sentenza.

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Parlamentari e nuove tecnologie

Poco tempo fa leggevo (non mi ricordo dove, purtroppo) l’ennesima inchiesta sulle conoscenze tecnologiche dei nostri parlamentari. Soliti esiti distastrosi, come potevamo immaginare.
Nei giorni scorsi, trovavo il testo di un intervento di Rodota’ tenuto alla Camera e riportato da Repubblica su carta con il titolo "I sette peccati capitali di Internet (e le sue virtu’)". Quintarelli lo riproduce qui.
Ma, allora, io mi domando… Ma che ci va a fare Rodota’ in Parlamento? A parlare ai sordi?

Aggiornamento del 9 marzo 2007, ore 12.05: C.V.D. Ecco le parole del Presidente della Camera On. Fausto Bertinotti tratte dalle "Virgolette" di PI "Ho una resistenza generazionale alle nuove tecnologie".

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Controllo lavoratori Internet e email

E’, comprensibilmente, un tema molto discusso, specie nelle sue implicazioni informatiche,
Il Garante ha annunciato la pubblicazione, sulla GU, di un provvedimento generale. QUI la presentazione con link al testo del provvedimento.
Si parla di monitoriaggio (vietato), limiti ai siti visitabili dai dipendenti, email aziendale, policy datoriale (versione linguisticamente sofisticata della oramai vecchia "policy aziendale"), disclaimer sui messaggi (sempre odiati…), ecc.
Dichiaratamente, molta prevenzione. Mi viene una battuta: prevenire e’ meglio che spiare.

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Le future leggi sui reati sessuali

Lo scorso 25 gennaio, il Governo (per iniziativa di tre Ministri e il concerto di molti altri) ha presentato il ddl C2169 intitolato "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione". QUI la scheda per seguire tutto l’iter e, ovviamente, leggere articolato e relazione.[[SPEZZA]]
Pur apprezzando i nobili intenti e la volonta’ di occuparsi di piu’ delle vittime (anche se non vado pazzo per la parola "repressione"), devo dire che ho trovato il ddl con l’unica parola chiave "Internet". C’e’ un motivo: il testo mira ad introdurre uno specifico reato di "adescamento amichevole" ("grooming"). Che va benissimo, figuriamoci. Ma mi preoccupa la specificazione, nel testo dell’art. 609-undecies, "anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione". Mi ricorda molto da vicino l’inutile – e vagamente criminalizzante – inciso "anche per via telematica" contenuto nell’art. 600-ter, comma 3, c.p.
Al di la’ di cio’, vale la pena di notare l’introduzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che dovrebbe, in larga parte, ovviare ai limiti di applicabilita’ dell’art. 660 c.p. in tema di molestie.
Infine, ma questo e’ un appunto nuovamente negativo, con il ddl in esame si vorrebbe far rientrare dalla finestra (pur in termini inversi) la pedopornografia "apparente". Come gia’ per molte altre ipotesi di reati sessuali, anche per i i casi di cui all’art. 600-ter (dunque, non soltanto per i fatti di produzione) non sara’ piu’ invocabile l’ignoranza (errore sul fatto) circa l’eta’ della persona offesa.
Insomma, anche per fatti di mera diffusione telematica gratuita (caso, purtroppo, non sempre consapevole nella rete P2P) si potra’ essere puniti in relazione a materiali ritraenti soggetti minorenni ma "apparentemente" maggiorenni senza un contatto con essi tale da poter svelare la vera eta’.

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Autopromozione: Decreto Gentiloni su Interlex

Cammarata ha pubblicato un mio intervento sul decreto di cui all’oggetto.
Su Interlex. Anzi, copio e incollo qui sotto.[[SPEZZA]]

Perché il "decreto Gentiloni" non piace ai provider

Il decreto Gentiloni non piace ai provider. Non sempre lo si dice apertamente e nelle sedi ufficiali. Penso, però, che non si possa sostenere il contrario.
C’è, anzitutto, un motivo economico, evidente. Sebbene le regole più dettagliatamente tecniche siano ancora da scrivere, organizzarsi per il filtro dei siti segnalati dal Centro costa, anche tanto. Colpo mortale ai piccoli provider, tanto per cominciare. Poi, ci sono anche i tempi. Non è detto che quelli voluti dal Ministro siano sufficienti. Infine, c’è il timore che la procedura di oscuramente possa inibire anche l’accesso a siti non illeciti.

C’è, però, qualcosa di cui i provider, piccoli o grossi, che sono invitati al tavolo delle trattative non sembrano rendersi conto.
Mi riferisco alle sanzioni penali non espresse, che vanno ben oltre – in punto gravità generale – rispetto alle pur non trascurabili sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6, cui si possono aggiungere in virtù della clausola di riserva con la quale esordisce la disposizione appena citata.

Poco meno di quattro anni fa commentavo, su questa stessa rivista, il decreto 70/2003 in tema di commercio elettronico. Concludevo – penso senza sbagliare troppo – che quelle norme, malgrado la possibile strumentalizzazione (e, oggi, le più recenti discussioni su casi come quello di GoogleVideo), non avrebbero comportato particolari responsabilità penali in capo ai provider.
Il motivo? Al di là dell’articolato sin troppo chiaro, è sufficiente leggere i considerando della direttiva da cui origina (
2000/31/CE). Che, in generale, fanno riferimento all’apertura dei mercati e alla libera circolazione di merci e servizi, volendo evitare che la responsabilizzazione dei prestatori divenga un ostacolo a questi obiettivi (anche se, va detto, il n. 8 chiarisce che non è tra gli scopi della direttiva stessa quello di armonizzare il diritto penale in quanto tale).

Oggi, però, la situazione è parecchio cambiata. Tre sono i riferimenti legislativi rilevanti nella mia argomentazione:
1) l’art. 40, comma 2, c.p. che codifica i cd. “reati omissivi impropri”;
2) il predetto DLgv 70/2003;

3) il recentissimo decreto Gentiloni.
Circa il primo punto, occorre ricordare che il nostro ordinamento contempla una norma (il citato art. 40, comma 2, c.p.) secondo la quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo”.

Un poliziotto, ad esempio, si trova in questa “posizione di garanzia” proprio perché vi sono delle regole che gli impongono di impedire un evento penalmente rilevante. Se non lo impedisce, è come se lo cagionasse in prima persona. La legge è molto chiara.
In merito al decreto del 2003, ancora oggi penso di poter affermare che esso non fissava, in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione, una “posizione di garanzia” valevole ai sensi del predetto art. 40, comma 2, c.p. Detto altrimenti – e per riprendere il discorso precedente – il decreto non stabiliva alcun obbligo di impedire l’evento.

Ma, con il decreto Gentiloni, ci sono grosse novità (anche se riguardano i soliti provider di connessione e non, ad esempio, gli hosting provider).
Se, infatti (e giusto per citare soltanto la norma fondamentale), “i fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1” è chiaro che ove non provvedessero conformemente (e, comunque, nelle sei ore) scatterebbe quella che, secondo me, non potrebbe non essere una corresponsabilità penale nella diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma ter, c.p.).

Penso che il “dolo” di non oscurare sia, in realtà, un’ipotesi remotissima, sostanzialmente teorica. Non riuscirei proprio ad immaginare un provider che, consapevolmente, ritenesse di non dover “obbedire”.
Penso, piuttosto, ai casi di problemi di comunicazione. Personalmente – visto che mi è stato anticipato l’uso di questo mezzo – non vedo, nella posta elettronica, un mezzo di comunicazione infallibile. Neppure nella versione PEC (Posta Elettronica Certificata) che, comunque, il legislatore sembra aver dimenticato (per non parlare della PA tenuta ad adottarla). Nessuno, allo stato. può dare la certezza della lettura dell’email. Soltanto, è tecnicamente possibile avere una prova, legale, della ricezione.

Personalmente, considerato l’atteggiamento particolarmente intransigente in tema di pedopornografia, temo che qualche operatore di giustizia particolarmente zelante, non riscontrando l’oscuramento nei termini previsti potrebbe denunciare il provider.

Eccessiva apprensione? E’ possibile, ma ritengo anche che, su questo punto, si debba avere qualche chiarimento al tavolo delle trattative, sicuramente al fine di concordare mezzi pienamente affidabili perché, come visto, non è soltanto questione di garantire “l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso”.

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Awards

Ho appreso la notizia dell’Oscar a Morricone al TG della mattina.
Mi sono messo in testa l’iPod e mi sono "emotivato" Gabriel’s Oboe.
Come Padre Gabriel, Morricone incantatore di anime.

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Libertà di espressione

Il Corriere (e non solo) riferisce della condanna di un blogger egiziano per offese alla sua religione.
Con il pieno e incondizionato rispetto che dobbiamo a tutte le religioni, vi sembra accettabile?

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Sed Lex > P2P, certe eMulte sono in agguato

(da Punto Informatico del 23 febbraio 2007)

Roma – Molti avranno letto la notizia del bresciano raggiunto da una sanzione di oltre 360mila euro per aver scaricato (e rivenduto) opere coperte da copyright. Altrettanti, o quasi, si saranno domandati se una sanzione del genere trova una qualche fondamento nella legge (o, piuttosto, se sia una “sparata” degli accertatori) e se questa eMulta potrebbe essere comminata a chiunque fosse sorpreso a scaricare. continua a leggere

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eMulte

ANSA di ieri ci riferisce che, nel bresciano, un 39enne si e’ visto propinare una "multa" di ben 363mila.
Insolito? No, un mio cliente ha ricevuto un conto simile (poco piu’ di 300mila), mentre so di un cliente di un amico che dovrebbe pagare una cifra con sei zeri.
Strano? Beh, sulla carta e se vogliamo dare un’interpretazione rigida (ed anche un po’ sbagliata), neppure.
L’articolo non ci fornisce una radiografia completa del caso, ma provo ad ipotizzare.[[SPEZZA]]
Diciamo che gli scaricatori "semplici" possono stare tranquilli. Mal che vada, valgono sempre le gia’ ampiamente ricordate regole. Il fatto e’ che, nel caso di specie, la GdF pare aver scoperto una vera e propria attività imprenditoriale/commerciale (e lo si capisce soltanto dal testo perche’ il titolo e’ piuttosto allarmante). Che, poi, non e’ detto che potra’ essere riconosciuta da un giudice.
La presunta attivita’ imprenditoriale fa scattare tutta una serie di ipotesi, congiunte, penali e amministrative. Queste ultime, sempre per quello che posso ipotizzare, sono responsabili della "multa" esosa: art. 174-bis lda:
"1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto".

P.S.: Il gioco di parole del titolo (che richiama anche il nome del noto client P2P) mi e’ venuto cosi’, al momento, perche’, dapprima e con un diverso testo, avevo scritto multe senza T. Se e’ brutto, ditelo pure. Se non si capisce, fate altrettanto.

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