Infosecurity e Decreto Gentiloni

Sono reduce, come qualcuno sa, da una trasferta Milanese a Infosecurity 2007.
Invitato da Assintel per uno speech, ho incontrato anche un po’ di gente di Sikurezza.org: Calamari, Zanero, Matteo Flora e, last but not least, Naif. In altra sede, c’erano anche Perri e Ziccardi.
Bene, ma torniamo all’evento Assintel.
Da parte mia, ho detto che, secondo me, con il Decreto citato i provider (di connessione) sono abbastanza in mezzo, in una posizione piuttosto scomoda.[[SPEZZA]]
La regole tecniche devono essere ancora precisate (a quanto mi e’ stato detto), ma, per attuarle, ci vorranno tempo e denaro. Evidenti le ricadute sui piccoli provider.
Poi ci sono le responsabilita’. Anche quelle penali che, forse, sfuggono. Ma ne parlero’, a brevissimo, in un articolo che dovrebbe uscire su Interlex.
Mi sono permesso di dire che il Decreto non piace molto ai provider. Mi appare evidente. Basta sfogliare il sito AIIP. Assoprovider mi sembra che non spenda una sola parola.
Beh, ovviamente, mi e’ stato risposto che i provider sono d’accordo col Decreto non foss’altro per la possibilita’ di salvare anche un solo bambino.
A parte la discutibile equazione oscuramento=salvataggio, ho fatto notare che ho due figli. E se non mi si prova che abuso di loro (o di altri infanti) l’argomento – come amano dire i magistrati agli avvocati – e’ privo di pregio.
Insomma, saro’ anche paranoico, ma non puoi essere critico su qualcosa che riguarda la lotta alla pedopornografia che, subito, ti danno del "filo-pedofilo".
Dimenticavo. A microfoni spenti mi e’ stato detto che, in effetti, il Decreto non piace.

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LexExpo 2007

Paola Parigi ha messo in piedi Lex Expo, Fiera per i professionisti legali. Una scommessa, non da poco. Ma, per come la conosco io, Paola ne ha fatte molte. E so che ne ha vinte altrettante.
Prima fiera, prima edizione.
Mille di queste edizioni!

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Catastrofe in Peru’

Nessuno ne parla. E non so perche’. Mantellini segnala ed invita alla solidarieta’.
Penso non si possa fare diversamente.
QUI maggiori info

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Illegittimita’ Pecorella-bis: la motivazione

Fresca di giornata. QUI.

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Lotta al “cyberbullying”, secondo Fioroni

E’ partita la campagna "Smonta il bullo". Ovviamente, anche contro il "cyberbullying", tradotto "cyberbullismo" (mannaggia, sempre quella maledetta Y di mezzo, anche in italiano…).

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Prescrizione ex-Cirielli: una guida

Guida pratica alla nuova prescrizione penale, questo il titolo (edito da Giuffre’) del lavoro di Alessandro Bastianello (ok, e’ un amico…) e Angelo De Riso.
Per farvi una cultura sulla recente rivoluzione badando anche al pratico (contiene tabelle esemplificative dei nuovi termini).

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Scherzi da indulto

L’editore UTET da anni ha, in catalogo, una banca dati giuridica. Dapprima, ovviamente, in locale, poi anche via Web.
Cercando l’art. 600-quater c.p. si scopre che il reato potrebbe non essere coperto da indulto.

Non e’ cosi’. L’indulto non copre l’ipotesi del secondo comma (ingente quantita’ di materiale illecito), ma si applica alla fattispecie base del primo.
Ecco che dice la legge laddove esclude alcuni reati:
"2. L’indulto non si applica:
    a) per  i  delitti  previsti  dai  seguenti  articoli  del codice penale:
[…]
16)  600-quater  (detenzione  di materiale pornografico), anche nell’ipotesi  prevista  dall’articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre  che  il  delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
".
Beh, l’accoppiata indulto-pedopornografia puo’ fare brutti scherzi facendo dimenticare i limiti del primo.

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A Gentiloni richiesta

Lo sanno gia’ praticamente tutti. Il cd. "decreto Gentiloni" e’ stato pubblicato in Gazzetta.
Trattasi, per la precisione, del D.M. Comunicazioni 8 gennaio 2007. Pubblicato QUI, sul servizio Gazzetta del Comune di Jesi (l’IPZS rende disponibili soltanto gli ultimi 60 gg., dunque destinato a svanire…).
Non piace a molti.
Come per l’oscuramento dei siti di gambling online non in regola con l’AAMS, viene visto come un provvedimento censorio.
In piu’, carica di responsabilita’ gli ISP.
In piu’, potrebbe portare all’oscuramento di siti non illegali.
In piu’, infine, pare che sia facilmente aggirabile (v. Matteo G.P. Flora a Infosecurity2007).
Assez?

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Avvocati, studiate!

Come per tante altre professioni, anche per gli avvocati e’ stata introdotta la formazione permanente obbligatoria.
Si parte dal gennaio 2008.

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Tesi sbagliate e pericolose

Faccio alcune premesse.
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un’illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.
Mi sono imbattuto, non per caso, nel sito intitolato La Rivoluzione che, per quello che ho compreso io, fa dell’anti-copyright la propria battaglia principale, se non esclusiva. Io non so chi ci sia dietro. Il titolare del dominio non necessariamente è l’estensore degli scritti presenti. Di certo, però, dico che, pur ricordando quanto appena scritto, certe materie sono molto delicate e dovrebbero essere trattate da persone competenti. Ripeto che non conosco la cultura giuridica di chi scrive in quel blog.
Ci sono due post (linkati a scarichiamoli.org). Uno un po’ generico, l’altro più approfondito e argomentato. Mi ci sono perso un po’ anche perché ero convinto che il testo del primo fosse diverso, all’origine. Probabilmente, mi sono sbagliato.
Ad ogni modo, a mio parere entrambi – questo il senso del titolo e del contenuto del mio post – sono sbagliati e, soprattutto, pericolosi. Perché qualcuno, più ingenuo e desideroso di trovare una soluzione in un certo senso "vantaggiosa e comoda", potrebbe anche farci affidamento. Ma qui parliamo di diritto penale, mica di bruscolini.[[SPEZZA]]
Nei contributi segnalati – questo il succo – si dice che una legge del 1981 (la 689/81, per la precisione) avrebbe depenalizzato l’art. 171 lda vigente sino a quel momento. Non, dunque, la lettera a-bis) che è quella che riguarda il P2P e le altre forme di messa a disposizione. Novità del 2005.
Risultato? Lo sforzo del legislatore del 2005 di rendere penalmente rilevante la messa a disposizione abusiva di opere protette, senza fine di lucro, sarebbe in contrasto, per violazione (non indicata) dell’art. 3 Cost., con il resto dell’art. 171, comma 1, a detta dell’estensore di esclusiva pertinenza amministrativa.
Ma non è così e, anch’io, ve lo metto per iscritto. Presentandomi e qualificandomi (senza, perciò, definirmi infallibile).
Una breve digressione. Cosa sono le aggravanti e le fattispecie autonome sulla cui distinzione si fonda la tesi de La Rivoluzione? Molto semplicemente: le aggravanti sono "qualcosa in più di non essenziale" rispetto ad un’ipotesi base, le fattispecie autonome sono "qualcosa di essenzialmente diverso".
Giusto per stare in Rete, segnalo questo scritto di Massimo Mannucci, valente magistrato livornese che cita alcuni pilastri del diritto penale. Soltanto incidentalmente, segnalo che la Cassazione ha già risposto al dubbio di Mannucci, ma con un’argomentazione. secondo me, discutibile. Comunque, il valore, quanto meno generale, del pur sintetico scritto di Mannucci rimane.
Contrariamente a quanto ritiene La Rivoluzione, teleologia non significa soltanto bene tutelato dal legislatore, ma, molto più ampiamente, intenzione del legislatore, oggettivamente inteso.
Sicché l’indagine sul bene tutelato – oltre ad essere discutibile nelle conclusioni concrete – è un quasi inutile affanno, specie se altri elementi palesi sciolgono il nodo.
Personalmente, ancor prima di un canone teleologico, penso possa essere sufficiente il dato letterale. "Se i reati di cui sopra" richiama, chiaramente, le fattispecie del comma 1. E potrebbe bastare. Il resto è specificazione che nulla aggiunge, di essenziale, alle condotte, appunto, del comma 1, ma, semplicemente, accorda una maggiore tutela ad ipotesi particolari che, tutte, rientrano nel diritto d’autore.
Atteso che l’art. 171, nelle aggravanti, prevede la pena detentiva, l’art. 32 l. 689/81 non opera coi suoi effetti depenalizzanti.
Déjà vu, incidentalmente, in una sentenza della Consulta del 1986 che, evidentemente attesa la semplicità della questione, non ha inteso dilungarsi troppo.
Tirando le somme.
La presunta discriminazione degli internettiani cade se diamo per buono quanto ho appena esposto (e non soltanto, per la verità).
Sull’iniquità della causa di estinzione, si può anche discuter. Ma l’oblazione (ammesso che quella sia tale) non è certo istituto di ieri.
Soprattutto, però – ed è ciò che mi preme veramente – stiamo bene attenti a prendere per oro colato le tesi presenti in Rete.

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