XP lo perderemo di Vista

PI dice che MS dismettera’ nel 2014 l’assistenza (patch di sicurezza) di XP (Home, Pro e MCE).
La scorsa estate e’ gia’ successo per 98.
Secondo una certa interpretazione, cio’ significa che, dopo quella data, XP sara’ fuorilegge in relazione alla disciplina sulla tutela dei dati personali trattati con strumenti elettronici gestiti da quel sistema operativo.
C’e’ tempo, ovviamente, e, nel frattempo, la legge puo’ cambiare.
Mi domando, pero’, se non sia il caso di iniziare a pensare a sistemi operativi piu’ assistiti e gratuiti.

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Sulla diffamazione

A Roma, il 31 gennaio p.v., il terra’ un convegno dal titolo sintetico e inequivoco: La diffamazione.
Letti i nomi dei relatori, penso proprio che si parlera’ anche dell’argomento Internet e stampa nonche’, ovviamente, di tutela della privacy.
QUI il programma completo.

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Pecorella-bis: un de profundis

Ieri, la Consulta (ANSA) ha bocciato due norme fondamentali della legge cd. "Pecorella-bis" che limitavano fortemente le possibilita’ di appello da parte del pubblico ministero , dunque anche della parte civile.
L’avevano previsto/voluto in molti. Un esempio, ricordando che, addirittura, c’era un progetto di legge per l’abrogazione.

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Avvocati e Bersani

Alla fine, malgrado le numerose giornate di astensione d anche prima dell’estate, sono arrivate le modifiche al Codice Deontolofico Forense.
QUI la fonte piu’ autorevole e attendibile.

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Altroconsumo contro sanzioni penali per P2P e DRM

QUI i particolari di una petizione lanciata dall’Associazione di cui all’oggetto.

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Caricare e scaricare: e’ reato?

Vedo che, pur a distanza di qualche giorno, la stampa si occupa dell’ultima sentenza della Cassazione in materia di scambio di software (e non solo).
Per citare alcune testate, Corriere, TGcom, Ansa, La Stampa.
Titoli roboanti, come al solito. Quasi sempre poco coerenti con il testo e, soprattutto, con la verità. Su La Stampa il piu’ "visionario", sbagliato e gravamente fuorviante: "La musica torna libera"
Se vi interessa conoscere la mia opinione, continuate a leggere questo post.[[SPEZZA]]
La vicenda e’ molto semplice. Tre studenti del Politecnico di Torino (uno, in seguito, deceduto) mettono in piedi e gestiscono, su una macchina dell’Istituto, un server ftp caricandovi programmi, crack, giochi per console, film e mp3 (per la cronaca, c’era anche una copia di Back Orifice). Era previsto lo scambio con terzi, ma a condizione che questi fornissero, a loro volta, nuove opere. Tutto cio’ fino all’estate del 1999 e la data e’ molto importante, per i motivi che vedremo.
La cosa viene scoperta e ne nasce un procedimento penale che arriva a diverse imputazioni distinte (la sentenza di primo grado e’ visualizzabile QUI): duplicazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale e ricettazione.
Bene, cominciamo a dire che, prima dell’entrata in vigore della l. 248/2000 (ecco perche’ e’ rilevante la data di commissione del reato), sia per software, crack e giochi per console (art. 171-bis lda) e audio-video (art. 171-ter) era previsto lo stesso regime di dolo, vale a dire il lucro (oltre allo scopo commerciale in relazione alla condotta di detenzione).
E il giudice di Torino lo sapeva benissimo, non e’ stata una scoperta della Cassazione.
Lo stesso magistrato, pero’, ha ritenuto che la gestione del server fosse una vera e propria attività Imprenditoriale/commerciale (con qualche perplessita’, da parte mia), mentre il "do ut des" che governava gli scambi di opere era una sorta di permuta che, come almeno i giuristi sanno, e’ un contratto a titolo oneroso. Ecco perche’, anche per sofware, giochi psx e crack, in tali regole della comunita’ erano stati visti, appunto, il fine commerciale e il dolo di lucro.
A monte, lo stesso giudice ha ravvisato un’attivita’ di duplicazione e la condanna e’ conseguita.
Incidentalmente, va notato che il giudice torinese, con argomentazioni diverse, non ha ravvisato la ricettazione.
Purtroppo, non ho dati completi sulla sentenza (di conferma) di appello, ma, come ci riporta la cronaca, in Cassazione e’ caduto tutto. Perche’?
Schematicamente, l’opinione della Suprema Corte:
– contrariamente a quanto ho letto in giro, per la Cassazione l’interazione con un server ftp comporta un’attivita’ di duplicazione;
– dunque, il problema si sposta nuovamente sul fine di lucro;
– contrariamente a quanto sostenuto da altri, con la riforma del 2000 non si e’ voluta fornire una sorta di "interpretazione autentica" della legislazione precedente, ma, al contrario, si e’ ampliata la copertura penale. Lucro e profitto sono cose bene diverse;
– nel caso concreto, i gestori del server avevano tratto, semmai, un semplice profitto, non il lucro a suo tempo richiesto dalla legge in ordine al software (ricordo che per audio e video c’e’ sempre stato il lucro) e non avevano posto in essere alcuna struttura imprenditoriale/commerciale.
L’annullamento e’ senza rinvio, dunque quella vicenda si e’ definitivamente conclusa.
Ma oggi e’ reato scaricare opere protette? No, ma e’ pur sempre una violazione amministrativa (art. 174-ter lda). Oltre alle problematiche civili.
Mettere in condivisione (o distribuire) anche senza scopo di lucro? Si’, e’ una piu’ recente fattispecie creata dalla legislazione Urbani (art. 171, lettera a-bis), lda.
E mettere in condivisione con scopo di lucro? Si’, e’, addirittura, un reato piu’ grave (art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), lda.
Enzo Mazza, piu’ volte citato negli articoli segnalati, non ha tutti i torti. Mentre Roberto Maroni (che mi risulta essere avvocato) dicendo, al Corriere, che "È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D’ora in poi scaricarla dal Web non potrà più essere considerato illegale" ha preso una sonora – e colpevole – cantonata dichiarando l’esistenza di una liberta’ che non c’e’.

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Porca…

"Il virus, della classe ‘Troja’, penetra nel computer quando l’utilizzatore clicca sul messaggio per aprirlo".
Su ANSA.

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Annunciazione

E’ ufficiale. Informo che, dopo la vicenda di Aosta, c’e’ un altro magistrato che pensa che un tenutario (peraltro, mero intestatario del dominio) di un forum qualunque sia direttore responsabile. Dunque, tenuto al controllo. Dunque, se non controlla, da citare a giudizio, previa notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.[[SPEZZA]]
Oggi, sono stato incaricato di occuparmi della questione e quello che segue e’ un estratto del testo dell’avviso.
"Indagato del reato di cui agli artt. 595 terzo comma, 13 L. 8/2/48 n. 47, in relazione all’art. 57 cp perchè, quale direttore responsabile della testata editoriale sito internet "xxxxxxxxx.xxx", omettendo di esercitare sul contenuto di tale sito da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione fossero commessi reati, offendeva la reputazione di Tizio [parlamentare in precedenti legislature e attualmente amministratore a livello locale, n.d.r.] poiché su tale sito venivano pubblicate email di persone non identificate che denigravano la sua attività di Tizio con epiteti quali "[riga di insulti vari]".
Osservo, incidentalmente, che il citato forum non e’ una "testata editoriale" (creatura da laboratorio che unisce testata giornalistica e prodotto editoriale), non ha un direttore responsabile, mentre, probabilmente (perche’ non conosco ancora gli atti di indagine), le "email" delle persone non identificate sono soltanto i post di un normalissimo thread.
Cominciamo bene, staremo a vedere. ‘Sta sentenza di Aosta sembra stia facendo sfracelli…

P.S.: Sul numero 3/2006 (pagg. 366 e segg.) de Il diritto dell’informazione e dell’informatica e’ riprodotta la sentenza della Vallée’ con una nota che mi risulta essere proprio di Zeno-Zencovich.

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Infosecurity 2007 (solita autopromozione)

C’e’ questo programma, non ancora definitivo (tanto meno il titolo del mio intervento) finalmente definitivo.
Il problema e’ anche che di questo benedetto decreto Gentiloni si conosce soltanto il testo di una bozza che non necessariamente e’ uguale a quello firmato il 2 gennaio.
Complimenti per la trasparenza nell’era di Internet.

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Qualche raggio di luce sulla vicenda GoogleVideo

Vicenda arcinota, evito il tedio (vostro) nel riassumerla.
Sta di fatto che Mantellini legge Repubblica su carta (io no, se non a scrocco al bar, qualche volta) e riporta un articolo nel quale si danno news interessanti, molto.
Il passaggio che mi sembra piu’ significativo, almeno sotto il profilo giuridico (e in attesa, magari, di avere il provvedimento per esteso).
"Ieri il tribunale del riesame, dichiarando inammissibile il ricorso del motore di ricerca, che chiedeva il dissequestro di quattro computer con hard disk cifrato (impossibile finora da aprire), ha finalmente sciorinato l’ipotesi dei magistrati dell’accusa. E cioe’ che non li sfiora il dubbio di dover "censurare" il motore di ricerca in base alle leggi sulla stampa. Ma che esiste una legge, quella di tutela della privacy. Questa legge impone di informare sul "trattamento dei dati" che riguardano le persone. Invoca grande cautela quando si tratta della salute della persona. E siccome per la legge italiana (ma anche in molti Stati europei) "non impedire l’evento equivale a causarlo", Google ha preso le misure necessarie per rispettare le leggi?"
Ok, allora legge stampa e responsabilita’ dei provider non c’entravano.
Mi domando, pero’, perche’ tanto silenzio da parte degli inquirenti su una questione che non meritava questo manto di velluto?

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