Vista si “autotutela”

"La ratio di una siffatta integrazione, che incide anche sulla fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso mediante violenza sulle cose, risiede nella necessità di non lasciare privi di sanzione comportamenti di sicuro rilievo delittuoso e che appaiono assimilabili alle ipotesi di danneggiamento o di mutamento di destinazione. Si tratta, ad esempio, della «mutilazione» o del rendere, anche parzialmente, inservibili programmi informatici in ordine ai quali l’agente vanti pretesi diritti, ancorché si trovino nella disponibilità altrui, ovvero dell’impedire o dell’alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici, azioni realizzate con l’intento di esercitare diritti che potrebbero essere fatti valere innanzi al giudice, e per i quali si ricorra, invece, ad una sorta di autotutela, e cioè a quel «farsi ragione da sé medesimo» che la norma contenuta nell’art. 392 c.p. mira appunto a reprimere".

Quello riportato e’ un brano della Relazione al ddl 2773 – XI Legislatura dal quale sortiva la l. 547/93 in tema di reati informatici.

E questo?

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Vista si “autotutela”

La ratio di una siffatta integrazione, che incide anche sulla fattispecie del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso mediante violenza sulle cose, risiede nella necessità di non lasciare privi di sanzione comportamenti di sicuro rilievo delittuoso e che appaiono assimilabili alle ipotesi di danneggiamento o di mutamento di destinazione. Si tratta, ad esempio, della «mutilazione» o del rendere, anche parzialmente, inservibili programmi informatici in ordine ai quali l’agente vanti pretesi diritti, ancorché si trovino nella disponibilità altrui, ovvero dell’impedire o dell’alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici, azioni realizzate con l’intento di esercitare diritti che potrebbero essere fatti valere innanzi al giudice, e per i quali si ricorra, invece, ad una sorta di autotutela, e cioè a quel «farsi ragione da sé medesimo» che la norma contenuta nell’art. 392 c.p. mira appunto a reprimere“.

Quello riportato e’ un brano della Relazione al ddl 2773 – XI Legislatura dal quale sortiva la l. 547/93 in tema di reati informatici.

E questo?

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Re: Il prezzo delle riproduzioni

Gianluca Navarrini ha commentato la notizia della riforma dell’art. 65 lda traendo spunto da quanto riportato su PI.
Non certo perche’ ha definito la mia soluzione come “semplicistica” (non mi sono offeso, siamo amici), ma devo dire che non sono d’accordo con tutto quello che sostiene.
Sebbene questo blog non abbia pretese scientifiche (ecco perche’ le mie considerazioni possono apparire semplicistiche – e forse lo sono anche), provo ad approfondire.
L’art. 65 lda (nel suo testo attuale – perche’ il Collegato e’ in vigore dall’altro ieri ed e’ il decreto-legge 262/2006) regola, anzitutto, le cd. “rassegne stampa” (e ne esistono di diverse tipologie), precisamente al comma 1 (Gianluca indica il terzo, ma, probabilmente, si tratta di un refuso o qualcosa del genere).

Vediamo, schematicamente, cosa, dove e a che condizioni si puo’ riprodurre e comunciare.
Cosa
– articoli di attualita’ di carattere economico, politico e religioso;
– pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico;
– altri materiali dello stesso carattere;
Dove
– in altre riviste o giornali;
A condizione che
– la riproduzione non sia espressamente riservata;
– si indichino la fonte, la data e il nome dell’autore, se riportato.

Il nuovo comma 2, quello incriminato e che indica quando pagare la riproduzione, non e’ perfettamente sovrapponibile al comma 1.
E, infatti, a parte il fatto che riguarda soltanto la riproduzione (e non la comunicazione):
Cosa
– riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali;
Come
– con qualsiasi mezzo.
Esenti
– le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In buona sostanza, contrariamente a Gianluca non penso che questo nuovo comma si applichi a tutte (e soltanto a) le ipotesi di cui al comma 1. E mi spiego meglio, scusandomi per l’inevitabile legalese.

Stamattina ho sentito Giovanni D’Ammassa (che di diritto d’autore ne sa infinitamente piu’ di me) e, illuminato, ho tratto queste conseguenze.
In primis, questo nuovo compenso e’ “gemello” dell’equo compenso previsto per supporti come CD, DVD e apparecchi di riproduzione (masterizzatori, player, ecc.) e per le fotocopie. Tutto discende dall’art. 5 della Direttiva 29/2001/CE. Cosi’, non c’e’ da prendersela con questo o quel Governo.
Se, poi, si vuol riprodurre qualcosa ci si deve limitare a quello che dice il comma 1 dell’art. 65 lda: non ci piove e, da oggi, bisogna pagare. Comunque, occorrerebbe pagare anche quando la riproduzione avviene in ambiti diversi da riviste e giornali (in effetti, certe rassegne stampa – es.: quelle “aziendali” – non lo sono). Lo deduco perche’ il comma 2 (sul compenso) non rinnova questa precisazione (“riviste o giornali”, scusate la ripetizione) riferendosi semplicemente alle riproduzioni. Dunque, il titolare di un blog (che non sia possibile definire come rivista o giornale) potrebbe trovarsi a dover pagare il compenso.
Pero’, pero’, pero’… Io ho messo il condizionale perche’, sfogliando Dirittodautore.it (diretto dallo stesso D’Ammassa), ho trovato le parole del Sottosegretario Levi pronunciate poco prima del varo delle nuove regole. E si riferisce espressamente ed esclusivamente alle “rassegne stampa”. E un blog, normalmente, e’ ben diverso da una rassegna stampa.
Le parole di un Sottosegretario, pur “padre” della norma, non possono definirsi, “interpretazione autentica”, ma, comunque, possono dare un’indicazione di una certa… certezza (scusate il bisticcio).

Ma c’e’ di piu’. Diamo un’occhiata anche all’art. 70 lda che si riferisce a comunicazioni, riproduzioni (parziali) o citazioni a determinati fini. Eccolo.

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Da qui, occorre ragionare caso per caso per vedere se il compenso e’ applicabile o meno. Ritengo che, nella stragrande maggioranza dei casi, un blog citi per i fini indicati da quest’ultima norma e che, dunque, non debba pagare.
La soluzione sembra sin troppo facile o, almeno, ci sono tanti puntelli. Tanto rumore per nulla come dice Gianluca? Non so… mi, gli, ci ricordo quanto accaduto all’indomani della l. 61/2001 sui prodotti editoriali. Noi possiamo proporre un’interpretazione ragionevole, ma, nella non perfetta chiarezza della legge, non possiamo scommettere che altri la pensino come noi e che non applichino le regole in un determinato modo. Forse, la conversione del decreto potra’ essere l’occasione propizia per i chiarimenti del caso.

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Pero’ l’avevano detto

Ricordavo di aver scritto gia’ qualcosa, tempo fa, sul tema delle rassegne stampa. Ecco qui. Ero molto critico nei confronti di chi scrocca sistematicamente per lucro. Ma esistono realta’ ben diverse.
La notizia allora riportata da Dirittodautore.it non e’ piu’ liberamente visibile, ma basta andarla a cercare, ad esempio, su Adn Kronos. Titolo del lancio “Editoria: Levi, costituiremo tavolo FIEG-FNSI su diritti rassegne stampa”.
Per la cronaca, Ricardo Franco Levi e’ il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’Editoria.
Poco tempo dopo, diverse fonti riportavano la notizia del sequestro del sito AGE, proprio per ragioni di rassegna stampa. Link su Reporters, per tutti.
Le novita’ introdotte dal Collegato alla Finanziaria, allora, non dovrebbero stupire.
Rimane il problema dei blog, delle mere citazioni, delle riproduzioni non sistematiche. Ma temo che le novita’ riguardino anche questi casi.
Sarebbe bello un chiarimento da chi lo deve. Altrimenti, facciamo la fine della legge 61/2001 con le sue applicazioni incontrollate e contraddittorie.

P.S.: Seriamente, mi sto domandando se, per qualcuno, i link possano essere considerati “riproduzione con qualsiasi mezzo”.

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Il prezzo delle riproduzioni

Non fai in tempo a parlare di un argomento che… zac! Ti cambiano la legge.
Mantellini legge Wittgenstein, io no. Allora nota che un lettore di quest’ultimo blog si e’ accorto che la Finanziaria interviene anche sul diritto d’autore.
Nel post sulle rassegne stampa riportavo il testo dell’art. 65 lda che, secondo l’art. 32 della Finanziaria, sara’ cosi’ modificato:

1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al cornma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Leggo che alcuni si interrogano sul significato di questa modifica. Ed e’ comprensibilissimo perche’ la materia si sta complicando parecchio. Provo a dire la mia.
Non per presuntuosa coerenza con quanto scritto nell’altro post, ma, secondo me, nella forma non cambia molto. Nel senso che i limiti alla riproduzione rimangono, ma per riprodurre (ove consentito) occorre pagare. Il che, pero’, frustra lo spirito dell’art. 65 che, pur con determinati limiti, e’ quello della diffusione e dell’elaborazione del sapere mediante citazione.
Detto cio’, mi sembra che Internet, di per se’, non possa essere classificata come rivista o giornale. I blogger, dunque, abbandonino subito eventuali sogni di ricchezza.

Aggiornamento/precisazione delle 15.30: per essere precisi, il citato art. 32 non e’, strettamente, della Finanziaria, bensi’ del cd. “collegato”.

Aggiornamento/precisazione del 4 ottobre, ore 13.50: la battuta sui sogni di ricchezza dei blogger (per un ipotetico arricchimento dovuto alla riproduzione dei loro contributi da parte di aggregatori, media, ecc.) era, ovviamente, ironica.

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Internet e le leggi che verranno

C’e’ un’altra proposta in Parlamento. E’ il ddl S 291 presentato dal Senatore Butti ed intitolato “Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori” .
A voi il giudizio, ma leggete anche la Relazione, e’ sempre molto importante.

P.S.: Noto una strana tendenza trasversale. Non sai che pena edittale mettere per un reato commesso mediante Internet? Facciamo da uno a cinque, non si sbaglia.

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Due saggi Due

Non capita tutti i giorni di poter avere libero e gratuito accesso a contributi giuridici di elevata qualita’.
Roberto Caso, ricercatore a Trento, ha scritto sulle modifiche alle Playstation (modchips) nonché su controllo delle informazioni e DRM.
Ok, sono scritti in legalese, ma, in certi ambiti, e’ necessario.
Buona lettura.

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Astensione avvocati: 11, 12 e 13 ottobre

Non so perche’, ma se si cerca astensione avvocati su Google esce, per primo, il mio blog. Tutto e’ cominciato con un brevissimo blog, a luglio. Eppure…
Mi sento, allora, quanto meno moralmente obbligato a dare info sull’argomento.
Ecco gli aggiornamenti.
Il 12 astensione e manifestazione a Roma. Proclamata dall’OUA per protestare contro Bersani e le sue nuove regole. E anche contro la Finanziaria: non guasta.
Il 11, 12 e 13 astensione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane contro lo stop alla riforma dell’Ordinamento Giudiziario e altro.

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Aggregatori e rassegne stampa

Con la storia del ddl anti-pornografia ho avuto una certa visibilita’. Involontariamente perche’, malgrado abbia “dolosamente” segnalato la cosa Mantellini, non avrei mai pensato che ne nascesse una discussione cosi’ accesa e che la notizia venisse ripresa da cosi’ tanti siti facenti riferimento al mio blog.
Il 28 settembre, lo stesso Mantellini ha riallacciato una discussione cara a molti blogger e, cioe’, quella sul “risucchio”, da parte di altri media (specie i “pezzi grossi” con i loro aggregatori), di contenuti pubblicati originariamente sui blog non “istituzionali”.
In verita’ il tema era stato sollevato prima da Lele Dainesi che cita Luca De Biase e ricorda il recente caso Google in Belgio.
In principio era il copia&incolla. Il semplice link, di per se’, e’ assai poco lesivo. Anzi, salvo (forse) il caso particolare del deep-linking, costituisce una segno di “cortesia” al sito linkato (ricordo questo bel post di Alberto Mucignat). Il framing, invece, puo’ essere realmente subdolo. Lo fanno in tanti, anche certe testate nazionali.
Oggi si fa diversamente. Sfruttando i feed e speculando un po’ sulle licenze Creative Commons, molti si sentono liberi di “succhiare” i contenuti altrui.
I feed sono una gran cosa, molto comoda, ma possono rendere piu’ agevoli gli abusi. Le licenze Creative Commons, invece, sono tanto belle nella loro filosofia, ma, giuridicamente, servono a ben poco. Senza mezzi termini, dico che sono di moda, ma non tutti quelli che, adottandole, vogliono essere trendy si rendono conto che qualcuno ci possa speculare facendo il finto tonto. Per cedere qualcosa di piu’ rispetto alla regola che vieta ogni utilizzo delle opere dell’ingegno, basta mettere “di pubblico dominio a fini non commerciali” o formule del genere. Rimane, forse, il solo vantaggio della standardizzazione evidenziata da una “pecetta” CC.
Quale soluzione giuridica al problema segnalato? Non bisogna pensare che, per forza, Internet debba avere una sua legge, diversa da quella del cd. “mondo reale”. A volte, certi concetti della legge sono inconciliabili con le nuove realta’ tecnologiche, ma non e’ sempre cosi’.
Io, negli aggregatori di feed, vedo un comodissimo sistema per fare rassegna stampa. Ne’ piu’, ne’ meno. E la rassegna stampa non e’ certo una novita’ tecnologica. Cambiano le modalita’, la sostanza e’ indentica.
Premesso che omettere il nome dell’autore e’ sempre illecito (addirittura, lo stesso autore non puo’ rinunciare a questo diritto morale), ha ragione chi dice che, comunque, non si puo’ disinvoltamente riprodurre cio’ che e’ presente su Internet, anche se sotto CC.
Insomma: Creative o non Creative, e’ sempre l’autore che decide cosa fare del proprio elaborato e cio’ non si puo’ discutere. Se limita, ad esempio, gli utilizzi a fini non commerciali, la cosa non si puo’ fare a meno che (ma si tratta, come chiaro, di eccezione ad una regola) non si ricada nell’alveo applicativo dell’art. 65 lda.

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Ma c’e’ anche da dire che, pur ricadendo nelle ipotesi appena viste, attingere sistematicamente da un sito per realizzare una rassegna stampa puo’ diventare concorrenza sleale. Ecco cosa dice l’art. 101 lda.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

E che dire del regime giuridico delle banche dati? (sempre che un sito, non necessariamento di tipo blog, possa essere definito banca dati). Insomma: la legge c’e’, basta conoscerla e l’ingnoranza di legge non scusa.
In Rete ci sono gia’ alcuni validi contributi giuridici sulle problematiche di cui sopra. Basta una ricerchina su Google, suggerisco con la stringa rassegna stampa diritto d’autore.
Nel merito, al di la’ delle questioni strettamente giudiche, sono d’accordo con le parole di Mafe e Attivissimo, riportate nel post di Mantellini. Sebbene gli aggregatori stuzzichino il desiderio (debolezza) di notorieta’ di molti blogger, io non ho interessi economici immediati da difendere e, soprattutto, i miei post non sono cosi’ dotti e preziosi. Per il momento, mi basta quello che dicono i citati artt. 65 e 101. Un domani, si vedra’.

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Lego e diritto penale

Nel 1994, all’indomani della l. 547/93, Renato Borruso tenta una definizione di “sistema informatico”, assente nella legge.
L’Autore ritiene necessario “che si tratti di apparato elettronico, che funzioni “a programma”, che i segnali oggetto di elaborazione decisiva siano digitali (cioè costituiti da BIT) e non analogici e, infine, che tale elaborazione avvenga sulla base della logica di Boole (AND, OR, NOT)” aggiungendo la necessità di una multifunzionalità almeno potenziale, escludendo implicitamente i dispositivi dedicati.
Sotto i ponti e’ passata un po’ d’acqua e la tecnologia ci ha sorpreso. E cosi’ anche la giurisprudenza che ha applicato norme poste a tutela dei sistemi informatici (es.: art. 615-ter) anche ad entita’ che, forse, non avremmo mai definito “sistemi informatici o telematici”. L’esempio classico e’ quello dei sistemi di trasmissione televisiva via satellite con riferimento al “traffico” di smartcard abusive e relativi codici. Giacomo Stalla, giudice torinese, ha riassunto il tutto molto efficacemente.
Salto.
Da piccolo, i miei giochi preferiti erano i trenini e il Lego. La passione, pur senza pratica, mi e’ rimasta ancora oggi ed e’ naturale che cerchi di trasmetterla ai miei figli.
Lego sta lanciando questo favoloso prodotto: e’ Mindstorms NXT.
Stavo pensando al gioco dei bambini. E se un pupo entrasse, via USB, nell’unita’ centrale dell’aggeggio, commetterebbe un accesso abusivo a sistema informatico?
Beh… va detto che gli infraquattrodicenni non sono imputabili…

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