Martedì scorso, il 25, sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della parificazione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”. Eccola.
Breve storia delle vicenda. Nel dicembre del 2005, il governo varava un decreto legge su alcune questioni ritenute urgenti tra cui un articolo voluto per evitare che un ordine di esecuzione interrompesse un programma di recupero dalla tossicodipendenza.
Nel febbraio 2006 il Parlamento approva la legge di conversione non limitandosi appunto alla mera conversione in legge, ma aggiungendo un bel po’ di cose, tra cui l’abrogazione della distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” (con differenze di pena non da poco). La legge è normalmente chiamata “Fini-Giovanardi”.
Così, dopo la decisione della Consulta, tutti a plaudire o criticare, tutti in modo molto strumentale.
In realtà, la Corte non è minimamente entrata nel merito della distinzione. Ha cancellato la sua abrogazione non perché le droghe “leggere” debbano essere distinte da quelle “pesanti”, ma perché c’è stato un’abuso della decretazione d’urgenza e relativa conversione.
Ecco il passaggio che spiega tutto.
“la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, è fondata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione”.