La crittografia svelata

Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), questa notizia del presunto “plagio” di un software è veramente interessante.
Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio riguarderebbe anche un sistema di crittografia.
Col il timore – e credo sia questo il punto più delicato – che certi archivi non siano così sicuri visto che la tecnologia sembra conosciuta.
Vedremo, magari si sgonfia tutto.

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Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan

L’ho letta e me ne sono innamorato all’istante

Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque “strumento atto ad offendere” di cui sia vietato il porto “senza giustificato motivo”, oltre che dal disposto testuale dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l’inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi “indirette”) in “qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

Ah, si parla di una stampante presa da un cassonetto.

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Moncler vs. Resto del Web: l’ordinanza (in HTML)

Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell’ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio “richiamava” i prodotti Moncler.
Su Penale.it.

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ZeusNews > Monti taglia anche la privacy

(da ZeusNews del 6 dicembre 2011)

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.

Quello citato è il testo dell’art. 40, comma 2, del “decreto salva Italia” riguardante, nel particolare, la “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”.
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.
Rimane l’unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre “abbonati” come specificato dal Codice della privacy. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing.

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Free P2P

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011.
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo)

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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Direttori irresponsabili

La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori.
La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo:
– il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente  “stampa”;
– secondo l’art. 1 l. 47/48 “”Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”;
– i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni;
– per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo  preventivo dei contenuti;
– dunque, l’art’. 57 c.p., previsto per la “stampa”, non si applica;
– in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i “commentatori”).
La sentenza in esame richiama anche il noto precedente dell’anno scorso e segnalo anche l’ampio articolo su Repubblica.
Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi).
Una buona novella, credo.

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Repetita iuvant

Eggià…

«Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell’Aiip, l’associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su Internet per una forma di sequestro – aggiunge Nuti – e che si arresti l’iter dei progetti di legge tesi a legittimare, in contrasto con la legislazione comunitaria, tale insensata ed incostituzionale deriva».

(dal Corriere di oggi, sulla sentenza della Corte UE in tema di filtri al P2P)

Io non credo che la sentenza della Corte comunitaria possa generare decisioni dello stesso segno circa i sequestri di siti per “inibizione” (caso The Pirate Bay e figli, per intenderci), però mi fa piacere che anche Paolo Nuti comprenda la necessità di fare qualcosa.

Personalmente ritengo che l’unica possibilità (anche quella più solida) sia quella legislativa. L’avevo detto tempo fa, ma proprio una persona molto vicina a Nuti ha definito la mia idea bizzarra e strampalata. Stai a vedere che…

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011)

Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi.

Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore.

In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer;
– da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a spese esclusive dei singoli provider;
– senza limiti nel tempo.

Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili.

Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso.

La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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Avvocati e punti Miralanza

Tra pochi giorni, in quel di Roma, si terrà la III edizione del “Salone della Giustizia“, vale a dire, citando la fonte ufficiale, l'”appuntamento irrinunciabile per quanti operano nel complesso sistema giustizia del nostro paese” (magari la maiuscola…).
Ho trovato una cosa curiosa. Non so se sia il primo anno, ma la partecipazione al Salone consente di avere crediti formativi:

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha stabilito che la permanenza all’interno del Salone per almeno 3 ore – con la visita agli stands delle varie realtà Istituzionali e la partecipazione ai numerosi work-shops e seminari – consentirà l’acquisizione di 6 crediti formativi (di cui uno deontologico), per ogni giornata di frequenza, previa rilevazione dell’entrata e dell’uscita presso lo stand dell’Ordine di Roma.

Insomma, a stretto rigore letterale, per avere ben 6 crediti (al giorno) è sufficiente dimostrare di essere entrato ed esservi rimasto per almeno 3 ore. La visita degli “stands” e la partecipazione agli eventi sono chiaramente facoltative.
Però poteva andare peggio: l’anno scorso qualcuno si è portato a casa ben 8 crediti semplicemente scendendo in piazza.

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Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale

In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio precedente post. Lo si può leggere nel sito della Cassazione

A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che il mero esorbitare da scopi e finalità non fa scattare la sanzione penale, almeno io non capisco benissimo cosa si intenda per “violazione dei limiti o delle condizioni dell’abilitazione”.

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