Premetto che le sentenze si commentano soltanto dopo aver letto personalmente le motivazioni, non certo sulla scorta del dispositivo e dei commenti sulla stampa.
Dunque mi accingo a scrivere due parole su questa notizia sul piano assolutamente astratto, pur in attesa di poter leggere il provvedimento intero.
Dal 2006 (l. 38/2006), a causa di norme sovranazionali, anche in Italia è punita la pedopornografia “virtuale” (e proprio il termine usato dalla legge).
Ecco la norma che ci interessa
“Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”
Ora, io non conosco i fatti giudicati a Milano, ma mi sembra che non sia possibile prescindere dall’utilizzo di immagini di minori (o parti di esse) e che, pertanto, una rappresentazione grafica totalmente (e chiaramente) “finta” non sia punibile (specie allo stato delle tecnica). Ciò vale, anzitutto, per i fumetti.
Avevo scritto qualcosa qui, ai tempi.