Cinquecentosedicimilaeuro???

Leggo, un po’ dappertutto, della liquidazione per ingiusta detenzione riconosciuta a Patrick Lumumba, il finto carnefice (come, invece, additato da tutta la stampa) di Perugia.
Leggo anche i commenti alla notizia, per esempio sul Corriere.

Leggo di molti che vorrebbero prendere il posto dell’ingiustamente detenuto per vedersi liquidare 8.000 euro (ok, prima vi fate 14 giorni di carcere al buio, nella prospettiva del carcere a vita, senza sapere se e quando uscirete, poi ne riparliamo).
Leggo di molti che giudicano, anche soltanto implicitamente, una sparata la richiesta di 516.000 euro.
Due chiarimenti, il secondo non tanto ai lettori, ma a chi scrive gli articoli di giornale senza avere la benché minima cognizione:
– come anticipato, prima fatevi 14 giorni di carcere, nella prospettiva di un ergastolo, e’ poi, realizzate che siete su Scherzi a parte; comunque, penso che, sempre per evocare la nostra bassa cultura televisiva, un giorno in carcere “non ha prezzo”;
– quella cifra (poco più, in considerazione dei decimali del cambio dell’euro) è quella massima (peraltro innalzata nel 1999) prevista dalla legge (che vale anche per detenzioni, ingiuste, pluridecennali, salvo altre voci di danno non facilmente azionabili perché esiste una legge che sanziona il magistrato soltanto in caso di dolo o colpa grave); trattasi dell’art. 315, comma 2, c.p.p. Naturale che il difensore abbia fatto riferimento ad essa. Ci saremmo augurati, da parte della stampa, questa precisazione. La stampa deve informare, anche in questi particolari.

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Fine della favola? – UPDATED 2

Duchesne si svela, lo dice il Corriere.
Io ci rimango un po’ male…

Updatino: come si capisce dal video, e’, ancora una volta, colpa di SIAE… Bah… (si veda 3:19 e seguenti del video)

Updatino-ino: che la fine di questo anonimato sia l’avanguardia del metodo Carlucci? 😉

Ancora aggiornamento: i più recenti (dopo l’annuncio) commenti all’ultimo post di Duchesne sono in larga parte deliranti, segno di grandissimo disagio personale, professionale e sociale.

Aggiornamento del 18 marzo 2009: Anzi, pare che chiuda (anche se ce lo si poteva aspettare).

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Diritto e Carlucci

Finalmente, pur sempre con toni non ingessati, si parla del ddl Carlucci (quello sull’anonimato) anche in termini un po’ giuridici.
Lo fa Adriana Augenti in un’intervista su Periodico Italiano, QUI.

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Libertà o censura? – UDPATED

Stavo appassionandomi alla questione della proposta di legge dell’On. Carlucci. Ma gli eventi sono praticamente quotidiani e non riesco a starci dietro. Mi dedico a qualcosa che sembra (e dico “sembra”) più lineare.
Corriere e Repubblica (quest’ultima per la tastiera del “sempre pronto” Longo) ci parlano di una recentissima sentenza della Cassazione circa alcune espressioni di opinione postate sul forum di ADUC. In realtà, non si sa bene se abbiamo a che fare con un mero dispositivo (es.: la Corte annulla, ecc.) oppure anche con le motivazioni.
Fatto sta che i fatti dovrebbero essere, con alta probabilità, i seguenti.

Qualche forumista c’ha da ridire sui preti pedofili. Abbiamo ben noti e tristi precedenti. Don Di Noto non ci sta, non perdona, si arrabbia e sporge denuncia. Ne esce fuori (fatti del 2006) un’accusa di “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone” (art. 403 c.p.) che così recita al primo comma:

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000“.
Il forum viene sequestrato per intero (sic), poi ADUC ottiene una sacrosanta riduzione del vincolo limitatamente ai post incirminati (che è il minimo).
Oggi, con questa sentenza, si verte su due argomenti:
– se la pronuncia abbia detto qualcosa circa la pretesa equivalenza Internet=stampa;
– se Internet, di per sé, sia sequestrabile.
Come suggerito, non ho letto la motivazione. Vado un po’ per senso, spero buono.
Internet non è stampa di per sé. Dieci e più anni fa lo diceva Vincenzo Zeno-Zencovich con argomentazioni che mi sembrano ancora attuali.
Il che da un lato porta il vantaggio dell’inapplicabilità delle regole della stampa (in primis, la responsabilità di un ipotetico “direttore”).
Ma in seconda battuta, quasi in un paradosso, impedisce l’applicazione del divieto di sequestro che è tipica garanzia della stampa (per parlare della fonte più elevata, ricordo l’art. 21 Cost.). Dunque, sequestrare un sito che non è stampa non è una bestemmia secondo il diritto vigente.
In definitiva, la sentenza è una buona notizia? A naso (e senza aver letto la motivazione) io penso di sì. E mi sento pienamente d’accordo con Fulvio e Andrea citati da Longo.
D’altro canto, essere stampa comporta vantaggi, ma anche oneri.
Sulla libertà di espressione ne riparliamo un’altra volta.

P.S.: Ecco, una cosa che non ci viene spiegata (e che, pure, avrebbe grande rilevanza) è se ADUC sia chiamata come corresponsabile (in qualche modo) del reato oppure come semplice titolare del sito.

Aggiornamento dell’11 marzo 2009, ore 16:25: Allora devo fare due aggiornamenti.
1) Il primo è, in realtà, una correzione. Molto distrattamente, ho copiato e incollato l’art. 403 da un vecchio codice che tengo, offline, sul computer, non aggiornato. In realtà, lo stesso ha subito qualche importante modifica per opera della l. 85/2006 (sui reati di opinione). Il riferimento, ora, non è più alla religione di stato, ma a tutti i culti. Le pene sono state sensibilimente attenuate. Mi scuso e ringrazio Fabrizio nei commenti che gridando allo scandalo per la “religione di stato” mi ha fatto accorgere dell’errore.
2) La sentenza è pubblicata dal Sole ed è molto interessante. Dà una risposta, per esempio, al mio P.S. (ADUC non è ritenuta responsabile), ma chiarisce che forum, blog, mailing list, chat e quant’altro non sono, solo perché tali, “stampa”. Con tutto quello che ne consegue, anche vista la “forza giurisprudenziale” della Cassazione.
Una notazione di cronaca. In fondo alla sentenza, per ragioni giuridiche, si dà atto della morte del Presidente Claudio Vitalone, scomparso la notte tra il 28 e il 29 dicembre 2008, pocchi giorni dopo il dispositivo. R.I.P.

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Fake Bersani

Pare che l’azione di partito abbia determinato la “scomparizione” di un fake di Bersani su Facebook. Fonte il Corriere.
Tutti sappiamo che, su Facebook, ci sono un sacco di fake di personaggi famosi. Ma – mi domando – se la “scomparizione” (peraltro miracolosa, visto che non è facile arrivare ai vertici di FB) fosse stata collegabile ad un altro personaggio avremmo sentito voci di giustizia o di censura?
A dire il vero, la cosa veramente divertente (in realtà, su cui meditare) è che, normalmente, i fake hanno più fan di quelli veri… Ci sarà un perché…

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Tutti contro D’Alia

L’espresso ha finalmente pubblicato il video della tavola rotonda organizzata da Alessandro Gilioli con ospiti molto importanti. Da vedere.
Due osservazioni veloci:
– Sofi ha parlato poco, ma ha detto una cosa sacrosanta e, cioè, che, semmai, ci vuole una legge generale, non spot normativi, che, però, dica il meno possibile;
– Di Pietro ha parlato molto e, francamente, io ho capito veramente poco.

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Convenzione di Budapest: un convegno (autopromozione)

Il tema, malgrado sia passato quasi un anno dal nostro recepimento, pare ancora attuale. Dopo il lavoro a cura di Luca Luparia, mi faccio un po’ di autopromozione segnalando un convegno sul medesimo tema, in quel di Vicoforte (CN), vicino a Mondovì.
Copio e incollo il programma con tutte le informazioni del caso.
Importante: il termine per l’iscrizione scade, formalmente, mercoledì 4 marzo, ma mi hanno detto che anche il 5 marzo (giovedì) va bene.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONDOVI’

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INCONTRO FORMATIVO

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“I NUOVI REATI INFORMATICI: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE DOPO LA L. n. 48/2008”

Relatori:

Alessia Sorgato, Avvocato in Milano

Daniele Minotti, Avvocato in Genova

Marco Cuniberti, Avvocato in Mondovì

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L’Incontro si terrà il

6 MARZO 2009 alle ore 15

IN VICOFORTE – SANTUARIO

presso CASA REGINA MONTIS REGALIS

SALA CONGRESSI

Il contributo per la partecipazione è di €.5,00, da corrispondere al momento dell’iscrizione.

La partecipazione darà diritto a crediti formativi come da Regolamento.

Si prega di intervenire almeno 30 minuti prima per la registrazione dei presenti al fine dell’attribuzione dei crediti formativi.

E’necessaria la preventiva iscrizione, da effettuarsi presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro e non oltre mercoledì’ 4 marzo 2009.

IL PRESIDENTE

Avv. Piero Jemina

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Convenzione di Budapest: un libro

In attesa della consueta e dovuta copia omaggio e con dedica, segnalo un nuovo libro di Luca Luparia (a cura di): “Sistema penale e criminalità informatica”. Per i tipi di Giuffrè.

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Il Giornale e le mezze verità

Quando facevo pratica (e anche dopo) mi hanno sempre detto che una mezza verità è una falsità. Che è anche vero (mi si scusi il bisticcio).
Oggi, distrattamente, ho letto un titolone su Il Giornale: “Corte di Cassazione, clandestini incesurati: no attenuanti generiche”. E prosegue: “Le nuove disposizioni in materia di sicurezza in vigore dallo scorso luglio escludono che un immigrato clandestino – rimasto in Italia nonostante l’ordine di espulsione – possa avere le attenuanti generiche perchè non ha precedenti penali”.
Considerata anche l’evidenza dalle notizia (di per sé banalotta, per chi conosce la legge), penso che l’italiano medio abbia ragione di intendere che l’incensuratezza sia ostativa esclusivamente per il “clandestino”. E non è così, anche perché, se veramente così fosse, farebbe a botte con l’art. 3 della Costituzione (che fissa un ineludibile principio di eguaglianza, evidentemente non immediato per certa stampa).
La verità, dunque, è un’altra. Premesso che non ho letto la motivazione della sentenza, il sospetto che si tratti di una mezza verità è troppo forte. Anzi, è proprio fondato.
Il “divieto” di circostanze generiche (ex art. 62-bis c.p.) non riguarda soltanto i clandestini, ma tutti, italiani in primis.
Chi lo dice? L’art. 1, lett. f-bis) del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. QUI.
Gli italiani (non soltanto i clandestini) sono avvisati.

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Stalking: è reato (anche in Internet) dal 25 febbraio

Era un disegno di legge, già approvato da un ramo della Parlamento e in attesa dell’OK da parte dell’altro. Ma il Governo ha deciso, con lo strumento del decreto legge, di anticipare le cose.
In vigore dal 25 febbraio (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) la legge prevede questo nuovo reato

«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Qualche chiarimento.
Prima, per fatti analoghi, si poteva contestare il reato di cui all’art. 660 c.p. (Molestie), previsione molto blanda e, soprattutto, di dubbia (se non impossibile, secondo me) applicabilità alla telematica (Internet non è luogo pubblico, aperto al pubblico, tanto meno telefono).
Le condotte devono essere reiterate, nel senso che non è sufficiente un singolo episodio (ne bastano due?).
La minaccia o la molestia devono cagionare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero devono essere tali “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Che, specie in punto “ansia”, è una previsione piuttosto vaga, pericolosa (lascia troppo spazio al giudizio concreto). L’ha già detto Fulvio.
Ancora, non capisco l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. E’ la normalità dei casi, purtroppo.
Il termine per la querela (semestrale) è, non a caso, allineato a quello per i reati di violenza sessuale. E’ non è l’unico indizio che avvicina il nuovo reato a quelli appena menzionati.
Rimangono, tra gli altri, anche l’istituto dell’ammonimento e la nuova misura cautelare del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa “.
Vedremo. Effettivamente, lo “stato d’ansia” è piuttosto vago. Confidiamo in un’applicazione equilibrata anche perché le pene non sono da poco.

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