Sed Lex > Cassinelli: così si salvano i blog dalla censura

Premessa
Sempre alla tavola rotonda organizzata da AIGI, ho avuto il piacere di ascoltare le parole di Enzo Pulitanò, grande (senza piaggeria, basta informarsi in giro) collega che, quanto ad informazione, ne ha viste di cotte e di crude. Mica un ragazzino di belle speranze qualunque.
Diceva, in quell’occasione, che, in fondo, per fare informazione sulle riforme più controverse, basterebbe convocare, sui media, il politico proponente e fargli una bella serie di domande colte (nel senso del conoscere la materia, senza criticare a vanvera), precise e mirate.
Casualmente, qualcosa del genere (anche se da sgrossare) si sta facendo. Ho recepito subito il messaggio-insegnamento, che condivido pienamente, e, alla prima occasione, ho provato ad applicarlo al concreto.
Per Punto Informatico, ho intervistato, decisamente improvvisato in questo ruolo, l’on. Roberto Cassinelli circa la sua proposta di legge cd. “salvablog”.
Certo, con il parlamentare ho una rapporto privilegiato (è consigliere del mio ordine professionale ed abbiamo un carissimo amico in comune – con questo non millanto alcun credito), però il solco è quello. Ed è ben tracciato. Sarebbe bello si facesse con tutti i politici, di ogni schieramento, senza passare per blog quasi esclusivamente autocelebrativi e demagogici, interviste “programmate” e altri mezzucci “à la page” della politica nostrana.
Ecco il risultato pubblicato oggi su Punto Informatico. Io penso si stia facendo una cosa buona e potrebbe essere soltanto l’inizio. A voi il giudizio.

(da Punto Informatico n. 3115 del 24 novembre 2008)

Roma – Dopo la presentazione della Proposta di Legge Cassinelli cd. “salvablog”, la Rete, appena ripresasi per il dietrofront dell’on. Levi, ha rinserrato i ranghi. Già all’indomani della presentazione della proposta, Punto Informatico ha pubblicato un articolo dove, pur riconoscendo il radicale cambio di rotta di questo testo rispetto a quelli che l’hanno preceduto, si evidenziavano alcune perplessità dei primi osservatori. Ed anche su Facebook si sta discutendo attivamente della cosa, peraltro con il personale intervento del parlamentare.
Tra il partito dell’abrogazione di ogni legge sulla stampa (movimento non certo dell’ultimo minuto) e quello dell’iper-normazione, l’on. Cassinelli pare aver scelto una via mediana. Accettando di rilasciare un’intervista a Punto Informatico, replica alle principali osservazioni formulate in Rete e spiega il suo pensiero.

Daniele Minotti: Onorevole Cassinelli, è ormai chiaro che il Popolo della Rete non ama certe regole nella misura in cui intende Internet come mezzo capace di garantire la più libera espressione del pensiero, anche con riferimento alla Costituzione. In questi ultimi giorni, dopo la notizia della proposta dell’On. Levi, la Rete si è mobilitata denunciando il pericolo non soltanto di oneri e burocratizzazione dell’informazione telematica, ma anche e soprattutto di forme di controllo preventivo nonché di una vera e propria censura. Riassunto lo scenario attuale, come si pone la Sua proposta?
Roberto Cassinelli: La mia proposta vuole essere sostanzialmente antitetica rispetto a quella dell’Onorevole Levi. Come ho scritto a chiare lettere nella relazione che accompagna il testo, l’obiettivo è quello di liberare i blog, le comunità virtuali ed i siti gestiti in modo amatoriale da ogni obbligo di registrazione. Va detto, infatti, che la normativa vigente, che comincia ad essere applicata (si veda a questo proposito la sentenza 194/08 del tribunale penale di Modica che ha condannato lo storico Carlo Ruta per il reato di stampa clandestina), pone criteri assolutamente inopportuni che rischiano di far considerare tutti i blog come prodotti editoriali per i quali è necessaria la registrazione.

DM: La Rete, in modo politicamente trasversale, sembra apprezzare la Sua azione, anche con riferimento alla Sua fattiva partecipazione ad esempio in un apposito gruppo di Facebook. Rimangono, però, alcune perplessità in ordine a quelli che paiono eccessivi e complessi distinguo tra i quali non è facile orientarsi. Mi riferisco alle modifiche all’art. 3 della l. 62/2001. Come intende replicare a queste osservazioni?
RC: Tengo a chiarire che la proposta di legge introduce, insieme ad un articolo che regolamenta determinate e limitate fattispecie, un altro che, al contrario, liberalizza un numero molto più ampio di siti.
Un’altra precisazione che voglio fare e che ritengo molto importante riguarda i blog che traggono profitto da inserzioni pubblicitarie. C’è chi ha scritto che la mia proposta intende imporre, per questa categoria, l’obbligo di registrazione. Non è affatto così: i blog, come è esplicitamente scritto nel disegno di legge, sono esclusi “in ogni caso” dall’obbligo di registrazione. Il fattore “introiti da pubblicità” incide solo per una limitata categoria di siti, gestiti comunque in modo professionale. Capisco, però, che così com’è scritta questa parte si presti ad interpretazioni, e per questo mi impegno a rivederla per evitare che emergano dubbi.
Il testo che ho depositato alla Camera, comunque, è ancora in fase di prima lettura, ed è solamente la base da cui partire per creare un progetto organico e completo. Ho da subito espresso (sul mio sito, sul mio blog e su Facebook) la volontà di svolgere questo lavoro insieme al mondo dei blogger. Sono molto soddisfatto che la risposta sia stata positiva: sono arrivati utilissimi suggerimenti ed anche osservazioni legittimamente critiche (e talvolta corrette) sulla prima versione del testo. Per esempio, una utente mi ha suggerito di trattare il tema dei “social news”, che non sono citati nella prima bozza. Un altro, invece, propone di utilizzare lo strumento “Wiki” per una redazione “comune” del testo definitivo. Sono tutte osservazioni giuste a cui voglio dare seguito. Anche le osservazioni di alcuni blogger al di fuori di Facebook sono interessanti e condivisibili, così come l’articolo di Punto Informatico, che fa alcune giuste critiche al mio testo. Credo che questo sia lo spirito giusto per affrontare un tema come quello della libertà dei blog: ponendo al centro dell’attenzione coloro che ne sono i protagonisti.

DM: Molti ritengono che, come accade in altri Paesi di solida tradizione democratica, l’informazione non debba patire norme troppo stringenti come quelle che impongono la registrazione della testata e la nomina di un direttore responsabile. Da più parti, non soltanto negli ambienti telematici, si invoca l’abrogazione della l. 47/48. Ricordato che le regole della responsabilità civile e penale esistono già e comunque, qual è il Suo pensiero in merito a richieste tanto radicali?
RC: La legge 47 del 1948 è un testo vecchio, che va certamente modificato ed aggiornato. La stessa mia proposta di legge ne limita gli effetti. Credo, però, che un’abrogazione totale sia fuori luogo, ed aprire un dibattito su questo tema allungherebbe enormemente i tempi per una seria liberalizzazione dei blog.

DM: Il Suo progetto di legge si pone in evidente antitesi con quello proposto dall’on. Levi. Come sappiamo, quest’ultimo ha dichiarato, con un comunicato apparso sul sito del PD, di voler cancellare il capitolo Internet. Dunque, non ha anticipato il ritiro del suo elaborato, ma ha soltanto annunciato correzioni. È prevedibile che i due progetti di legge diventino formalmente concorrenti e riuniti in un solo progetto per la discussione parlamentare? E, nel caso affermativo, come intende sostenere la Sua proposta nei confronti di altre di segno opposto?
RC: Non so se i nostri progetti saranno concorrenti (per saperlo bisognerà capire come l’onorevole Levi modificherà la sua proposta), certamente non saranno riuniti. Vi sarà su entrambi un’ampia discussione, dapprima nelle competenti Commissioni, quindi in Aula. Ogni collega Parlamentare potrà proporre emendamenti. Poi si passerà alla votazione e la Camera si esprimerà.

a cura di Daniele Minotti
Il blog di Daniele Minotti

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Tappo di sughero o a corona?

L’architettura mi piace molto, così sono finito a leggere una notiziola su Repubblica.
Nella gallery riguardante il premio per il più bel grattacielo (prima immagine QUI) leggo testualmente:
Il World Financial Center di Shangai, il secondo edificio più alto del mondo, è stato nominato miglior grattacielo portato a termine quest’anno. “La semplicità della sua forma e la sua mole drammatizzano l’idea di grattacielo”, spiega Carol Willis, del Council on tall buildings and urban habitat, il gruppo di architetti ed ingegneri che ha assegnato il riconoscimento. La torre di Shangai è stata progettata dallo studio di architettura Kohn Pederson Fox Associates, con sede centrale a New York e viene chiamata spesso “il cavatappi” per via del suo disegno “attorcigliato”.“.
Guardatevi l’immagine. Ma son scemo io o cosa?

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FIMI risponde a SIAE

Si prendono per benino… FIMI risponde alla diffida SIAE e presenta un documento molto interessante che smorza non di poco la “notifica” alla Commissione Europea.

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La Rete chiama, Cassinelli risponde

Nel caso non lo sapeste già per conto vostro, faccio presente che l’on. Roberto Cassinelli, estensore del recentissimo pdl (o ddl) cd. “salvablog” sta partecipando ad una discussione su Facebook, nel gruppo Salva i Blog!

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Internet è neutra come una pistola

Milano, l’altro giorno, il 13 novembre. Ero ad una tavola rotonda a cercare di dire qualcosa, al seguito di ben più illustri relatori, su comunicazione, regole e deontologia.
Ho sottolineato come, in genere, la tecnologia (dunque anche Internet) fosse da considerarsi neutra. E, francamente, l’ho buttata lì, pensando di dire una cosa scontata nella sua ampia condivisibilità.
No, ci ho sbattuto il muso. Contro alcuni miei esempi (l’automobile che può uccidere nella mani di un ubriaco, ma che salva la vita se è usata come ambulanza), mi sono sentito fare – credetemi – quello della pistola.
La pistola può essere un oggetto bello e di valore in una collezione, ma quando è carica uccide.
Non ho ribattutto. In primis perché conosco alcune vicende personali di chi ha fatto l’esempio (che capisco non ami tanto Internet), in secondo luogo perché, francamente, trovo che l’accostamento sia tanto sballato da essere, di fanno, non commentabile.

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SIAE diffida FIMI

Soltanto per dare la notizia, purtroppo non ho tempo per approfondire.
Qualche tempo fa, FIMI ha divulgato il suo j’accuse contro il bollino SIAE.
Oggi, SIAE risponde con una diffida formale.
Mah… rettifiche OK, ma addirittura una diffida…
Evidentemente, la posta in gioco è molto alta, per tutti.

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Annuncio ritardo

Oggi avrei voluto portare Il Minottino 1.1.0 con me a Milano, per la Tavola Rotonda AIGI.
Purtroppo, le novità sul ddl-pdl editoria hanno fatto slittare il tutto (era praticamente ultimato, ma devo scrivere qualcosa di meditato sulle ultime novità). Mi scuso, ma, peraltro, presto potrebbe esserci una nuova sorpresina. Vediamo un po’ se è fattibile.

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Ddl editoria: one more thing

Pur consapevole di trattare un tema critico, francamente non avevo previsto certi sviluppi. Mi sembra che la questione sul ddl editoria sia andata un po’ oltre non soltanto rispetto alle mie  intezioni (sarebbe il meno), quanto con riferimento all’obiettività dei fatti.
Così, nel caso interessi, preciso meglio la mia posizione, per punti:
– ogni tanto faccio le mie belle ricerchine sui siti di Senato e Camera sperando di covare qualche bel disegno di legge rilevante in tema di telematica. A giugno mi ero accorto che, come promesso, Ricardo Franco Levi aveva ripresentato il “suo” ddl, ma il testo è stato reso pubblico soltanto di recente e l’ho trovato perché stavo revisionando Il Minottino;
– bene fa Luca Spinelli a ricordare che la cosa, comunque, non riguarderebbe soltanto i blog. Infatti, pensando alle mie cose, ho anche guardato a Penale.it che ha una redazione, dei banner e un editore. E vedremo un po’ cosa fare, se si presenterà la necessità di una decisione. Comunque sia, nei miei post ho parlato soltanto di blogosfera sia perché i lettori di questo blog sono prevalentemente blogger sia perché è lo stesso Levi, nella relazione al ddl, a parlare espressamente di blog (e visto che l’anno scorso proprio i blogger l’avevano massacrato);
– ancora, non sono convinto che la mera presenza di banner o ads obbligherebbe alla registrazione al ROC, ma l’ho già spiegato;
– appartengo probabilmente alla schiera degli ingenui perché non penso che il ddl sia un atto intimidatorio e/o di censura;
– e penso ciò anche perché, contrariamente a quello che si dice in giro, il ddl di questa Legislatura non è uguale a quello della scorsa; anzi, contiene, non soltanto per quello che ci interessa, significativi aggiustamenti; penso se ne debba dare atto come è giusto dire che Berlusconi non c’entra;
– e, comunque, sono assai poco paranoico perché, malgrado quel che può far comodo pensare, la punibilità (penale o civile) della diffamazione telematica è del tutto pacifica, esiste già a prescindere da questo ddl;
– verò è che l’applicazione del regime della stampa (ma occorrerà vedere con quali modalità concrete) comporta un aggravamento di pene e un dilatarsi di alcune responsabilità (direttore – che non si sa che fine farà con l’eventuale riforma -, editore e stampatore) ai limiti dell’attribuzione oggettiva, ma non si tratta, in concreto, di effetti così deflagranti come si pensa (il che non significa che siano da sottovalutare, ovviamente);
– detto tra noi, poi, il portare tutto su un server all’estero non garantisce, di per sé, l’impunità;
– in definitiva, le mie critiche puntano sull’assenza di chiarezza, su certe ambiguità, su una “generale genericità”; ma c’è da dire che il ddl prevede anche una delega per la riforma dell’intero settore e che, pertanto, la cosa dovrebbe essere valutata nella sua completezza (lo stesso reato di “stampa clandestina” potrebbe essere rivisto perché, oggi, fa riferimento alla registrazione presso il Tribunale); e anche se non sono d’accordissimo su una delega per una riforma così delicata;
– ché, poi, come ha fatto notare qualcuno mi sembra nei commenti, non è proprio detto che passi atteso che si tratta di un ddl di un Deputato dell’opposizione; ma è giusto tenere alta la guardia.

P.S.: a questo punto, penso proprio che dell’argomento si parlerà durante la tavola rotonda di domani, a Milano. Mi riferiscono di un’ottima affluenza, ma dovrebbero esserci altri posti.

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Contrassegno SIAE: diciamola tutta

Venerdì scorso molti avranno letto su Punto Informatico questo articolo dedicato agli esiti della “madre di tutti le cause” sul contrassegno SIAE.
Oggi mi è ricapitato davanti e mi sembra un po’ cambiato rispetto alla prima versione, quella di venerdì. Parmi ci sia, in più, la precisazione SIAE, in fondo. Che precisa che c’è stato un proscioglimento per prescrizione e non, come si dice, nel merito. Il che, secondo la SIAE, “lascia inalterata la sussistenza del reato”.
Vero sì e no. Bisognerebbe dirla tutta. Ci provo.
Il contrassegno è stato cassato anche dal Tribunale di Forlì-Cesena. Va detto, anche se SIAE non ne parla espressamente. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Rimanevano altri due reati, udite udite contestati soltanto quest’anno, a maggio, dopo che Corte di Giustizia UE e Cassazione italiana s’erano pronunciate, inequivocabilmente, sul contrassegno.
Nel maggio di quest’anno s’è contestata l’asserita riproduzione abusiva di opere dell’ingegno con un’evidente cambio di strategia rispetto alla prima accusa di mancanza del contrassegno.
Il giudice ha pronunciato la sentenza di fatto senza procedere al dibattimento. Dunque, se è vero che una prescrizione non è un’assoluzione nel merito, va anche detto che il giudice, correttamente, ha omesso di addentrarsi nel merito proprio perché non poteva farlo (visto che non ha assunto prove) e come, invece, succede quando la sentenza viene emessa a seguito di un dibattimento. Il giudice poteva proseguire, l’imputato poteva rinunciare alla prescrizione, ma probabilmente ha prevalso il buon senso.
Insomma: nessun giudice ha speso una sola parola sulla sussistenza del reato (che, invece, è rimasta una mera ipotesi dell’accusa).

Al di là delle mie parole, la sentenza è qui sotto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo Sentenza con motivazione contestuale

Il Tribunale monocratico di Forlì – Sezione distaccata di Cesena

In persona del Giudice Onorario D.ssa Barbara De Virgiliis

Alla pubblica udienza di mercoleì 5 novembre 2008

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

SCHWIBBERT KARL JOSEF WILHELM n. 06/05/63 Monaco di Baviera (Germania), res. xxxxxxxxxxxxxxxx, eletto dom.to c/o difensore avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi di Cesena.

Libero presente

IMPUTATO

Del delitto p e p dall’art. 171 ter, comma 1, lett C) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, deteneva per la vendita n.873 compact disk ed altrettanti 308, contenenti rispettivamente opere dei pittori De Chirico e Schifano, tutti privi del contrassegno SIAE. In Cesena, il 10 Febbraio 2000.

(capo di imputazione contestato all’udienza del 21/05/2008)

del delitto p ep dall’art. 171 ter, comma 1, lett. A)e B) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, abusivamente riproduceva n. 1873 C.D. riproducenti opere del pittore De Chirico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione come accertato in Cesena il 10 Febbraio 2000.

–         Con l’intervento del P.M. Dott. Massimo Maggiori

–         Nonché dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena – difensore di fiducia

* * *

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTI

In seguito a decreto di citazione, l’imputato era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 171-ter lettera c) L.633/1941 – fatto accertato in Cesena in data 10.02.2000.

All’udienza del 14.12.2004, il difensore dell’imputato eccepiva questione pregiudiziale; il Giudice con ordinanza motivata come agli atti, accoglieva l’eccezione mandando gli atti alla Corte di Giustizia.

Con sentenza 08.11.2007 la Corte di Giustizia Europea (a cui si rinvia) dichiarava, in sintesi: l’illegittimità della normativa nazionale sull’apposizione del contrassegno SIAE statuendo che il contrassegno costituisce una specificazione tecnica e pertanto poiché lo stato italiano non ha mai ottemperato all’obbligo previsto, ne discende un vizio procedurale nell’adozione delle tecniche e l’inapplicabilità delle stesse, non opponibili ai privati.

All’udienza del 21.05.2008 il pubblico ministero procedeva a nuova contestazione a carico dell’imputato chiedendo di integrare il capo di imputazione con l’aggiunta dell’art. 171-ter lettera a) e b) L. 633/1941 fatto accertato in Cesena il 10.02.2000 (data del sequestro, doc. agli atti).

Il processo veniva rinviato dando termine a difesa.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, a parere di questo giudice, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 171-ter comma 1 lettera c) l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Si precisa, che ai sensi della sent. Corte costituzionale n. 170 del 1984, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che configga con quella comunitaria, con tutte le relative conseguenze anche sul piano penale, come nel presente caso, dove l’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto è requisito per la rilevanza penale o meno dei fatti di cui al reato 171.ter lettera c).

La soluzione per cui si opta è stata avvallata anche dalla Corte di Cassazione, sent. 12.02.2008, n.13810 e n.13816, la quale ha affermato che, dopo la decisione del giudice comunitario viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.

“In concreto il fatto di reato non sussiste quando i contrassegni Siae mancanti non sono validi sotto il profilo comunitario”.

La Corte ha poi ritenuto, con la decisione citata, che la formula assolutoria da adottare debba essere quella che si fonda sull’insussistenza del fatto.

In forza di tali considerazioni l’imputato va mandato assolto dal reato di cui all’art.171-ter lett. c). La Corte di Giustizia, al punto 45 della decisione (a cui si rinvia), ha ritenuto che debba  essere il Giudice nazionale a statuire sulle spese. Conseguentemente, tutte le spese sostenute per il procedimento celebrato avanti alla Corte di Giustizia saranno a carico delle parti soccombenti.

Quanto alla successiva imputazione contestata in data 21.05.2008, questo giudice sottolinea che i nuovi fatti contestati risultano accertati in data 10.02.2000 e pertanto per i sopra citati comportamenti non vi è stata alcuna sospensione del processo (la sospensione, infatti, è inerente solamente alla lettera c) della legge citata ) di conseguenza i reati sono estinti per decorso del termine di prescrizione si sottolinea che sia alla luce della previsione normativa dei nuovi art. 157 c.p. e ss., sia in riferimento alla normativa precedente, in vigore all’epoca dei fatti applicabili ex art. 2 co. 4 c.p in quanto più favorevole al reo, i reati contestati alle lettere c) e b) si sono prescritti.

PQM

Visto l’art. 129 c.p.p dichiara il non luogo a precedere nei confronti dell’imputato in ordine alla nuova contestazione di cui all’art. 171-ter lettera a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l’art. 530, 1° comma, c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter lettera c) perché il fatto non sussiste.

Tutte le spese di giudizio inerente la questione pregiudiziale saranno a carico delle parti soccombenti del procedimento celebrato davanti alla corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C-20/05).

Cesena, 05.11.2008

Il Giudice

Avv. Barbara de Virgiliis

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Non sono del tutto d’accordo

L’ho già scritto ieri, nel post sul ddl editoria, discutendo con Luca Spinelli. Forse, alcune mie riflessioni meritano un post a parte.
Luca, che è sempre molto attento nelle sue ricerche, trae conseguenze decisamente più preoccupate rispetto a me che mi sono genericamente limitato a dire che non c’è una gran chiarezza.
Vedo due punti rilevanti.
Cominciamo col primo. Il ddl dice che se i soggetti “operano sulla stessa [Internet] in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro” non sono tenuti all’iscrizione al ROC con tutte le conseguenze del caso (e vedremo quali, è l’oggetto del secondo punto). Ma i blog possono godere di questa “esenzione”? (eggià… perché di eccezione alla regola si tratta).
Luca dice che, in realtà, si deve guardare al caso concreto (ed è il giusto approccio) sostenendo, ad esempio, che il blog di Grillo non sarebbe esentato e così anche tutti i blog che presentano pubblicità retribuita (es.: i comunissimi ads di Google). Ciò perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, chi lucra, più o meno, da banner e simili sarebbe imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. Sempre Luca, segnala questa pagina, ma, personalmente, io non ci leggo banner=impresa. Piuttosto, vedo delle considerazioni fiscali su un sito di un’impresa che, questa, si fa pubblicità, pagandola, su altri siti. Che mi sembra cosa ben distinta.
E’ vero che l’articolo fa riferimento anche alla figura dell'”intermediario”, ma penso che tale non sia l’eventuale blogger quanto, piuttosto, chi mette in piedi il programma di advertising con una certa organizzazione imprenditoriale (es.: Google).
Mi viene da fare un esempio: è imprenditore il proprietario di un edificio che concede, pur a pagamento, una facciata per apporvi un cartellone realizzato dall’agenzia Alfa per pubblicizzare il prodotto della società Beta? No, secondo me. Pagherà le imposte del caso su quegli introiti, ma non per questo diventerà imprenditore. A meno che non organizzi edifici (o altri supporti) per l’esposizione di cartelloni.
Alla fine, torniamo alla definizione di imprenditore ex art. 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“.
Dottrina e giurisprudenza sul punto sono realmente sterminate, ma, per i profili che ci interessano, tutte pongono l’accento sull'”organizzazione al fine de”. E non penso che detta organizzazione si possa scorgere nell’attività di un blogger “ordinario”.
Per dirla tutta, volendo un po’ pignoleggiare, non a caso il nuovo ddl fa riferimento al forme o prodotti che sono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro. Dunque, è l’ipotetico blog, coi suoi contenuti informativi, a dover essere il frutto di detta organizzazione (non a caso parliamo di editoria). E mi viene da pensare a strutture complesse con redazioni o simili. Cosa che riguarda ben pochi blog che, addirittura, per i puristi blog non sono.
Seconda questione. Non condivido gli allarmismi dei più. Certo, il ddl parla di una figura simile a quella del direttore responsabile (“colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni“) che risponderebbe anche dei contributi altrui (i commenti?) e di applicabilità delle “norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa“.
Ma, attenzione: da un lato se io inserisco un contributo di un terzo, ne sono già responsabile in concorso; dall’altro, il reato di diffamazione, giusto per fare l’esempio più ricorrente, è già pacificamente adattabile ai blog e, in generale, alle pubblicazioni telematiche.
Uniche controndicazioni realistiche (se il ddl fosse per ipotesi applicabile a certi blog, cosa che non penso): burocrazia, spese e “controllo” (sempre che sia possibile controllare un blog soltanto a seguito dell’iscrizione al ROC).

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