Impugnamo i sequestri preventivi

Come ho chiarito nell’aggiornamento al post precedente, un utente Internet può considerarsi persona che ha diritto alla restituzione di un sito “sequestrato”, dunque legittimato a proporre istanza di riesame.
Beh, potrà sembrare una cosa bizzarra, ma, secondo me, non meno di un sequestro preventivo mediante blocco di connessione.
Ho scritto una richiesta formale che vorrei mettere a disposizione di tutti, liberamente e gratuitamente. Ma mi mancano dati importanti del decreto inviato agli ISP.
Ve ne chiedo una copia, per email o al fax 010-91631154. Chi mi aiuta? Tenete presente che, a mio avviso, i termini scadono lunedì (dieci giorni dalla data dell’articolo di Punto Informatico).
Fate girare, danke.

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No Words (*) – UPDATED

I provider nostrani presentano richiesta di annullamento relativamente ai “sequestri” dei siti di tabacchini stranieri.
Vero è che l’art. 324 c.p.p. parla di “interessati”, però…
Magari mi sbaglio, eh…
QUI il comunicato (ma ricordiamoci del diritto, plz).

(*) Thx to Diego fm Rapallo, Italy (grande uomo, molto pragmatico).

Aggiornamento del giorno dopo: se si tratta di sequestro preventivo, come probabile, per la verità rileva anche l’art. 322 c.p.p. che legittima al riesame: imputato, suo difensore, persona cui la cosa è stata sequestrata, persona che avrebbe diritto alla restituzione. In tale prospettiva ritengo più legittimato un utente. Chi mi fa avere il decreto che, magari, lo faccio io?

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Oggetti virtuali, furti virtuali

Molti avranno letto, su PI, la notizia della condanna, da parte di un tribunale olandese, inflitta a due giovani “ladri virtuali”. Ne ha riferito anche Quinta.
Avrebbero “rubato” degli oggetti, ovviamente virtuali, da un gioco di ruolo online.
La suggestione è forte (tanto che è spesso utilizzata – pur erroneamente – in tema di “pirateria”), ma in Italia, con l’eccezione delle energie economicamente valutabili, non è possibile essere condannati per furto di beni immateriali.
Piuttosto, potrebbero scorgersi altri reati (accesso abusivo, danneggiamento, frode informatica – dipende un po’ dai casi concreti), ma il furto proprio no.

P.S.: Per dirla tutta, leggendo PI mi accorgo che la vicenda assume gli astratti controni dell’estorsione più che del furto. Il che rimischia nuovamente le carte.

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Ci vediamo a Milano il 13 novembre?

Ultimamente, le mie quotazioni sono in netto ribasso. Ai convegni non mi invitano più, ma qualche anima pia (ringrazio l’avv. Laura Furlanetto e AIGI) si ricorda di me.
Ecco il programma di un’interessante tavola rotonda. Sarà presentanto anche il testo di Ruben Razzante (che è uno dei due testi cartacei citato ne Il Minottino) e, da parte mia, ci sarà una sorpresa.

In occasione dell’avvio del quinto anno accademico della
SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI DI IMPRESA
La SEZIONE LOMBARDIA e LIGURIA ha il piacere di invitare i Soci alla
Tavola Rotonda:

 

Il mondo dell’informazione e della comunicazione:
regole giuridiche e deontologiche e nuove professionalità

Milano, 13 Novembre 2008
presso la Sala Archi del Centro Studi Just Legal Services
Via Laghetto n. 3 – ore 16.30

 

 

 

Ore 16.00 Presentazione della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa da parte di alcuni componenti del Comitato Scientifico.

Ore 16.30 Moderazione ed Apertura Lavori
Laura Furlanetto, Responsabile Sezione Lombardia e Liguria AIGI – Avvocato, Contracts Negotiator, Tecnimont S.p.A.

Ore 16.45 Introduzione
Ermanno Cappa, Presidente Emerito AIGI, Avvocato, Of Counsel Studio Legale La Scala.

Ore 17.00 Presentazione del Volume: “Manuale di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione“, CEDAM – quarta edizione, da parte dell’autore prof. Ruben Razzante.

Ore 17.30 Tavola rotonda su “La professione della comunicazione e le regole dell’informazione”, con la partecipazione di:

  • Ruben Razzante, docente di Diritto dell’Informazione e del Prodotto Culturale all’Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Giornalismo dell’Università della Basilicata.
  • Enzo Pulitanò, Presidente Emerito AIGI, Avvocato, Of Counsel Pedersoli e Associati, già Direttore Affari Legali e Societari Gruppo Rizzoli Corriere della Sera.
  • Daniele Minotti, avvocato, fondatore e direttore di Penale.it.

Ore 19.00 Fine lavori e conclusioni. Seguirà Cocktail offerto ai partecipanti.

La partecipazione al Seminario è libera. Si ringrazia Just Legal Services per la collaborazione e l’ospitalità.

Per informazioni e conferma, in relazione al limitato numero di posti disponibili, contattare:

 

Segreteria AIGI – 02-86982383 – lunedì/venerdì 9.30/13.30, E-mail: segreteria.aigi@aigi.it
Maggiori informazione sul sito AIGI.

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Avvocati figli d’arte?

Molti ricorderanno la buferetta scoppiata sul caso del Ministro Gelmini che ha passato l’esame in sede diversa da quella “naturale”. Tutto ciò ai sensi di legge, non è questo il punto. Come tutti noi possiamo serentamente ragionare sull’opportunità o meno di “scegliersi” la sede ritenuta più idonea. Magari in altra sede.
Fatto sta che il Ministro aveva lasciato intendere, forse per giustificarsi, che in certi concorsi passano soltanto i figli d’arte. Non è così. Io sono un esempio, anche se, da solo, non faccio certo statistica.
Soltanto oggi leggo il comunicato del mio Presidente, avv. Stefano Savi. QUI, ma ne riporto un passaggio.

L’utilizzo di illazioni non confortate da elementi oggettivi ed anzi smentite da dati inconfutabili non produce altro risultato che disinformare l’opinione pubblica e offendere chi opera nella sfera professionale con dedizione istituzionale, onestà e correttezza.
Per altro delegittimare l’Avvocatura equivale ad indebolire il diritto alla difesa ed il principio di legalità in un momento assai delicato che vede il Governo impegnato prioritariamente su questi temi. Della intervista del Ministro Gelmini ritengo utile richiamare all’attenzione tutti, anche al Ministro, un lodevole passaggio: “bisogna tornare al decoro, al rispetto degli altri… se non si comincia da lì non si cambia niente.

Bravo Stefano!

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Cronaca e critica uti civis

Valeria Falcone mi invia una nuova infornata di sentenze da lei commentate. Ovviamente, in tema di stampa. So che l’argomento interessa, non soltanto a Carlo Felice. Trovate tutto a partire da QUI.
In particolare, ne segnalo una riguardante Internet. La Cassazione – nel caso qualcuno ne avesse sentita la necessità – ribadisce che anche in telematica occorre rispettare i classici termini di cronaca e critica: rilevanza sociale, verità e continenza (il “mitico” decalogo del giornalista – evidentemente non soltanto del giornalista). Ma i diritti di cronaca a critica esistono, per tutti e con qualsiasi mezzo.
Cito: “I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente – e senza bisogno di mediazione alcuna – dall’art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sia anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque – nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) – può “produrre” critica e cronaca“.

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Rispondendo a Quinta

Stefano fa il classico “mumble-mumble” sull’ordinanza (non sentenza, mi si permetta la precisazione) del riesame bergamasco, quella su The Pirate Bay. Provo a dire la mia, riprendendo i suoi punti.

  • la sentenza non e’ chiara

Personalmente, invece, la trovo chiarissima. E’ sbagliata, ma è un altro discorso. Per punti, dice che il reato c’è (in capo a Suede & Co., in concorso con ignoti), che il giudice italiano può decidere (c’è giurisdizione) perché Alexa dice che ci sono tantissimi utenti italiani che hanno visitato la Baia dei Pirati (queste statistiche sono state fornite da FPM, giusto per dirlo, e a GdF, PM e GIP sono state benissimo). Che, soprattutto, c’è il reato.
Anche se, necessariamente, è tutto a livello indiziario, non mi sembra poco.

  • il reato “mettere a disposizione”, ammesso che si configuri con i file in questione, e’ stato commesso all’estero dove non c’e’ competenza italiana, in piu’ basate su nessun concreto reato rilevato ma su statistiche

Il reato prevede la messa a disposizione con immissione nella rete, giusto per chiarezza. A parer mio non c’è, però, la minima prova che vi sia stato qualcosa di penalmente rilevante tale da rientrare in ipotesi come quelle di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a-bis) o 171-ter, comma 2, lett. a-bis). Per le misure cautelari (reali nel nostro caso, ma anche per quelle personali) basta molto meno di una prova. Fumus, indizio, chiamiamolo un po’ come vogliamo. Ma quello è, per legge. Malgrado ciò, ragionare soltanto sulla base di accessi italiani (ammesso che il fatto sia rilevante), mi sembra sbagliato e, come tale, neppure rientrante nel fumus.

  • secondo i giudici il fatto che TPB presenti una licenza di 5000eur+ costo banda per il download a scopo di profitto, fa perdere a TPB il ruolo di mero intermediario tecnico (*)

Una cosa simile la dice il GIP copiano e incollando la richiesta del PM. Ma, nell’ordinanza del riesame, non ve n’è menzione, forse perché scavalcata da altre questioni.
In realtà, quei 5.000 + costo banda rappresenterebbero, secondo TPB, una sanzione per uso non conforme dei propri servizi. Il GIP (e, prima, il PM) da ciò hanno dedotto il lucro che caratterizzerebbe l’iniziativa (oltre alle questioni di pubblicità).

  • la GdF di bergamo ha inciampato disponendo un redirect verso un sito estero afferente i discografici, cosa non stabilita dai giudici

Più che inciampare, ha fatto qualcosa di illegale. Sfido chiunque. Se il mio capo mi dice di impedire l’accesso ad un luogo, io non sono autorizzato a deviare i visitatori verso un altro posto, per giunta senza possibilità di scelta (e, comunque, in modo non trasparente). Basta una metafora, non occorre essere Pisapia (padre). Sembra proprio una delle solite cose all’italiana. Tant’è…
Alcei, Altroconsumo e ADUC si sono rivolti al Garante. Il Partito Pirata ha fatto qualcosa di più depositando un esposto diretto alla Procura di Bergamo. Vedremo, ma non sono così ottimista.
Mazza, difendendo la posizione FPM, dice che non è colpa dei discografici che si sono limitati a mettersi a disposizione su richiesta della GdF. Sta di fatto che, come tutti sappiamo, sul decreto di sequestro non si parla minimamente di redirect che è cosa ben diversa dall’inibizione. Dunque, il problema sta in chi, malgrado un certo ordine, l’ha eseguito in modo essenzialmente diverso. Gli accertamenti del caso sveleranno chi ha deciso questa cosa, spero.

  • il tribunale del riesame  ha detto che “sequestro” non equivale a “filtraggio”, ma non ha valutato l’insussistenza della giurisdizione italiana; inoltre confermando la validita’ dell’impostazione del PM ha affermato la responsabilita’ dei motori di ricerca

Il riesame di Bergamo ha detto che il blocco non può rientrare nello schema di una misura cautelare “reale” (tale è il sequestro preventivo) che necessita dell’apprensione della res, ma, a mio modo di vedere, non ha generalizzato dichiarando la responsabilità dei motori.
Contrariamente, però, a quanto si legge in giro (e che ho scritto anch’io in un primo momento) il riesame ha dichiarato (pur senza particolari argomenti) la sussistenza della giurisdizione italiana. Alexa, come ricordato sopra, dice che ci sono visitatori italiani (da ISP italiani), dunque c’è giurisdizione. Peccato che visitare un sito non sia reato (neppure nel pedoporno, giusto per fare un esempio più scottante).

  • un errore di interpretazione della legge configura per gli ISP l’obbligo di diventare “sceriffi della rete”.

No. O, meglio, non proprio così. Per i motivi appena visti e anche perché il riferimento all’art. 14 d.lgs. 70/2003 è stato oltremodo superficiale. Quel richiamo deriva dalla denuncia FPM, ma nessuno dei soggetti coinvolti (FPM, PM, GIP e Riesame) ha saputo andare al di là di un apodittico “applicabile”. Il fatto è che, come detto da altri saggi in altri ambiti, le leggi nostrane non possono essere lette senza dare un'”occhiatina” ai considerando delle direttive da cui derivano. E’ il solito problema della grande ignoranza del diritto comunitario (di cui non sono immune).

(*) come la mettera’ youtube a sostenere che e’ solo un intermediario se adesso cambia il business model ?

Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani  (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG)  abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.

e poi nel testo della decisione c’e’ questa frase:

…che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall’Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;…

Mi scrive Paolo Nuti:

Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani  (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG)  abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.

Credo che l’osservazione di Nuti sia teneramente ingenua, di una persona (buon per lui) che non frequenta i tribunali. Ognuno è sospetto. Questa è l’impostazione di ogni buon investigatore.

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Incomprensibile o invisibile

Due persone, incontrate a distanza di una settimana l’una dall’altra.

Caso Uno
“Ho letto il tuo commento a quella sentenza, che, peraltro, rileva in quel processo qui da me. Non si capisce proprio niente, sai”?

Caso Due
“Ti volevo chiamare, l’altro giorno. Sulla rivista Zeta ho letto una sentenza che ci frega un po’ su quel processo che abbiamo insieme”.
“Ah… e non hai letto il mio commento? Perché non è così come sembra”.
“No, non l’ho visto”
“Ecco, allora leggilo perché bla, bla, bla”.
“Ma ho letto la massima e ci frega”.
“Anche la massima l’ho scritta io…”.

Succede che, pur in una materia un po’ ostica, non quotidiana e a fronte di regole e giurisprudenza che io per primo ho fatto fatica ad interpretare, venga fuori qualcosa che – come dire – non rende.

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Blocchiamoli, anzi redirect

Come tanti, ho letto questa notizia su PI, rimbalzata da Marco D’Itri.
Dico subito – e i commentatori non si offendano – che ci vorrebbe un po’ più di rigore (che riguarda anche Marco D’Itri che dovrebbe sapere che un sequestro preventivo è disposto da un GIP e non da un PM che soltanto lo richiede) perché diverse cose non mi quadrano:
1) sequestro preventivo – vista, sul punto, la figuraccia rimediata a Bergamo su The Pirate Bay (laddove il Riesame, pur salominicamente, ha detto che un blocco non rientra negli schemi del sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.), mi riesce difficile pensare che ci sia un nuovo tentativo, anche se la giurisprudenza di merito non fa necessariamente “giurisprudenza” come la Cassazione;
2) norme violate – non sono un esperto di monopoli e tabacchi, ma mi piacerebbe conoscere la norma penale violata (contrabbando? fiscale?, boh?);
3) sembra previsto un redirect che, nei fatti, non è peggio di quello fatto per colombo-bt o TPB perché, guarda caso, la AAMS sui tabacchi ci guadagna, alla faccia dei fumatori (e io sono un fumatore).
Follia. Ed è dir poco. Qui si naviga a vista nel diritto.
L’informatica fa dare i numeri (ancora, ricordo che è una mia battuta).

P.S.: Il post va dritto nella sezione “Diritti digitali” perché al di là dell’oscuramento di singoli siti, qui c’è in gioco la liberta di noi tutti, su cui alcuni (pochi e interessati come AAMS) pare decidano per tutti.

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Sanremeide – UPDATED

Di diritto ho poco da dire. Mi do al ludico con un elenco di canzoni sanremesi (in concorso) per me storiche (eventualmente, anche per l’esibizione).

– Per Elisa, Alice (1981)
– Vacanze Romane, Matia Bazar (1983)
– Re, Loredana Bertè (1986)
– Gli uomini non cambiano, Mia Martini (1991)
– Still life, Grace Jones (1991) (che era la versione inglese di Vecchio, Renato Zero)
– Just Tell Me Why, Dee Dee Bridgewater (1991) (versione inglese di Perché lo fai, di Marco Masini che nella – – sua originale, per la verità, era drammaticamente più esplicito)
– La terra dei cachi, Elio e le Storie Tese (1996)
– E dimmi che non vuoi morire, Patty Pravo (1997)
– Giorgia, Di sole e d’azzurro (1991 2001)
– Basterà, DB Boulevard (2004) (che è un po’ una ruffianata perché sul palco c’era un amico mio… vediamo se indovinate – non si tratta di Bill Wyman http://it.youtube.com/watch?v=xiYoup2UfV8)
– Ti regalerò una rosa, Cristicchi & Cammariere (2007)

La lista è chiaramente incompleta, so di averne dimenticate di memorabili, ma se volete aggiungere nei commenti…

AGGIUNTE (suggerite, evocate, ecc.):
– Tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere (penso sia giusto citarlo, malgrado tutto; sara’ apprezzato, penso; accantono ma non dimentico la musica che mi piace)
– Fiumi di parole, Jalisse (1997) (proposta da Bubbola nei commenti, come dargli torto?)
– Almeno tu nell’universo, Mia Martini (1989)

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