Beata ignoranza, la mia. Spiegazione… in calce

Appartiene al gergo leguleio. Lo scrivo tante volte, ma… “in calce” ha un’origine precisa, inaspettata e interessante.
Ce lo spiega Mitì che, tra l’altro, è indicata da Wikipedia tra i genovesi importanti di tutti i tempi (per tacere della via e delle sezioni ANA – anche nella mia amata-odiata Santa – intitolate al suo grande padre nonno).

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Lecito dubitare

Considerate le dimensioni della pancia di Google, quali e quanti dati prenderà Chorme? Codice per verificare?

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L’irrilevanza del blog

La sentenza che ha condannato Carlo Ruta per stampa clandestina fa discutere.
Si propongono molte opinioni. Tra le tante che parlano di stato fascista, che è colpa di Berlusconi e che siamo peggio della Cina (comprensibili sfoghi, ma che, anche se a sparare sui politici di ogni parte non si sbaglia mai, non colgono il segno), personalmente ho la mia opinione. Di minoranza.
Inizio col dire che mi riprometto un più approfondito studio del provvedimento. Dietro la vicenda (segnalo questi ulteriori materiali che potranno una visione più ampia della cosa) c’è un intreccio complessissimo di norme, giurisprudenza e opinioni dottrinali. Insomma, il nodo non si può sciogliere con un argomento secco.
Già nei commenti al post precedente sono emersi dei buchi, ma mi permetto di ribadire:
– che chi si aspettava una sentenza motivata un po’ “alla buona” come quella di Aosta (ed io ero tra questi) si è sbagliato di grosso;
– che la legge, come detto da alcuni (es. Guido Scorza) è ambigua (e mi permetto di ricordare che è una cosa che dico anch’io, da tempo).
Malgrado ciò, a differenza di altri, non mi sento di dire che siamo tutti blogger clandestini, eventualmente fiero di appartenere a detta categoria. Uno dei passaggi, in fatto, fondamentali è la negazione della natura di blog. Il giudice disserta diversamente, ma la prova sta nella visione del sito. Dove? Ma su Webarchive, ovviamente. Pure io ci sono cascato titolando per Penale.it (ho corretto).
Fatto sta, però, che la cosa, pur significativa dal punto di vista sociale, non rimescola le questioni giuridiche sul tappeto. Dunque, lasciamo da parte il blog-lamento. Rischia di sviarci. La sentenza, pur articolata, appare debole (i commentatori, come detto, hanno già evidenziato alcuni punti molto deboli), ma, appunto, la blogosfera non c’entra. Passiamo oltre, al diritto.

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Carlo Ruta: i motivi della sentenza

Sta girando il testo della motivazione della sentenza di condanna contro Carlo Ruta.
Io ce l’ho, ma, al momento, non ho fonte prima su web (che vorrei segnalare).
Comunque, eccolo qui, in calce.
I commenti (anche giuridici senso stretto per una pronuncia molto discutibile) verranno.

TRIBUNALE DI MODICA

SENTENZA

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti

n. 46                                                                     Libero Assente

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.

In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.

Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.

del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.

Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..

MOTIVAZIONE

Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.

All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..

Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.

All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.

In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.

Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione.

La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.

D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.

Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.

Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione.

Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.

Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.

Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione

Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948″.

A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».

Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria.

Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi.

Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.

Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.

D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi.

Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico.

Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica.

In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.

A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.

L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.

Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.

A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.

In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.

Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).

Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.

Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.

Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).

Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.

Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.

In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.

Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa   “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).

In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).

In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione.

L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948.

In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.

Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.

Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.

Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.

Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.

Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.

A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”.

L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato.

L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.

Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.).

All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;

 

fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Modica 8.05.2008 

IL GIUDICE
Patricia Di Marco

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Bella d’estate

Nei commenti al post precedente, mfp ci ha dato un’idea geniale: una raccolta di leggi, decreti e, magari, anche bandi d’agosto, quando l’attenzione dell’opinione pubblica è distrattamente in ferie.
Allora, io spero che questa idea sia ripresa da qualcuno che voglia mettere in piedi un qualcosa di collaborativo. Nel frattempo, potete segnalare nei commenti. Io metto la sanatoria segnalata nel post precedente e la 248/2000 di riforma al diritto d’autore.

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Sanatorie d’estate

Marco Scialdone ci segnala una cosa importante (e significativa, a suo modo) che vale la pena di riportare.
Vi ricordate la questione degli elenchi dei contribuenti online? Bene, con l’occasione della conversione in legge del decreto-legge su questioni tributarie varie (d.l. 112/2008), dopo la nuova disciplina che già si conosceva (introdotta dal decreto, a giugno), è saltata fuori anche una bella (quanto classica) sanatoria.
E’ nel comma 1-bis dell’art. 42 che, per comodità, riporto
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Come dire: per il passato, va bene così anche se così non andava bene…

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Ne rimarrà uno solo

Mentre la FIMI si offende e minaccia, disordinatamente, azioni legali contro chi ritiene/afferma che l’industria dell’intrattenimento abbia responsabiità nel redirect delle connessioni verso The Pirate Bay, molte verità vengono a galla. E non sono bellissime per i discografici.
Poi, visto che, nei commenti ad un post precedente, Enzo Mazza mi ha dato un po’ del “leggerino” (per così dire) nell’accusare i discografici (cosa che non ho mai fatto) c’è qualche motivo in più per chiarire le cose (giudicate voi se un pur titolato manager con questo profilo Linkedin o queste altre credenziali può seriamente opinare la mia professione, le mie considerazioni giuridiche).
Diciamo, tornando al punto, che gli “indiziati” (ma, poi, vedremo di cosa) possono essere cinque, distinti (parto dal PM che, denunce-querele e indagini a parte, origina sicuramente il tutto):
– il PM che ha richiesto il sequestro;
– il GIP di Bergamo;
– la GdF che ha curato le indagini e, soprattutto, ha eseguito il sequestro;
– gli ISP che, tecnicamente, hanno operato il redirect;
– i titolari del server su cui le connessioni sono ridirezionate e che contiene l’avviso di sequestro (il cd. “pecettone”).
Escludiamo subito i primi due soggetti. Non per piaggeria o servilismo (non condivido una sola parola di quello che hanno scritto, peraltro in tandem malgrado un primo rigetto, ma sono critiche giuridiche che staranno altrove), quanto perché decreto e richiesta (quest’ultima sostanzialmente identica al primo) non contengono una sola parola in tal senso (e non poteva essere altrimenti, atteso che i magistrati, come il sottoscritto, non hanno determinate competenze tecniche). Parlano, molto semplicemente, di “inibizione all’accesso”. Che, se chiudi la porta di accesso ad un locale, non significa “deviare” forzatamente (e in modo non necessariamente trasparente) i visitatori verso un altro àmbito potenzialmente pericoloso e gestito da soggetti estranei all’Amministrazione della Giustizia, anzi potenzialmente interessati a determinati esiti. Inibire significa soltanto chiudere la porta. Punto. Tutto il resto è andare oltre. Qual è la differenza tra discrezionalità e arbitrio?
Saltiamo agli ISP. Tutti sappiamo che gli operatori hanno, tecnicamente, provveduto in modo diverso. E al di là delle scelte tecniche, la cosa rimane piuttosto inquietante perché dette scelte sono troppo distanti tra loro per rientrare nell’alveo, appunto, delle differenti opzioni (tecniche). Emblematico è il caso di H3G che (verificato ancora questa sera) attua un redirect su un server riconducibile alle Major contenente una pagina di avviso apparentemente formata dalla GdF.
Fastweb, in risposta a Gambirasio, dà qualche informazione aggiuntiva. Non completa, ma preziosa. Il provider parla di una “disposizione” (che, dove vige la lingua italiana, è sinonimo di “ordine”) ricevuta dalla Polizia Giudiziaria (nel caso concreto, la Finanza) di reindirizzare verso una pagina web (definita “di cortesia” – sic) da essa indicata. E, qui, penso che la cosa sia inequivoca anche se, come anticipato, nessuno ci dice quale sia la pagina (e il server). I 21, però, la stessa Polizia Giudiziaria ha cambiato ordine imponendo di deviare il tutto su un errore generico. Questo dice Fastweb.
Cosa sta in mezzo tra le prime disposizioni e il contrordine? Molto verosimilmente la scoperta, da parte di Sunde e Flora, di un redirect anomalo e imbarazzante. Notizia che non si è fermata sulle pagine dei due blogger, ma che ha avuto vasta eco su tutto il Web. Se non avesse meritato tale evidenza come sarebbero andate le cose? E per quanto tempo?
In mezzo, per la verità, sta anche un altro accadimento. Sconosciuto ai più perché di minore diffusione. L’Eco di Bergamo ha pubblicato, su Web, la notizia del “sequestro” di TPB con la reazione della Baia. Altro, sulla versione online liberamente accessibile, non mi risulta. Carta, invece, canta. Edizione del 19 agosto 2008 (guarda caso, due giorni prima del contrordine menzionato da Fastweb), pag. 11 – Città. QUI trovate l’articolo (gentilmente fornito dal Partito Pirata – è a fondo pagina), a firma Fabio Conti. Di seguito ne espongo il succo.
Scopo dell’articolo è, in primis, quello di riportare la “difesa” della GdF smentendo che ci sia una schedatura degli utenti (o una schedatura utilizzabile in giudizio, che è un’altra cosa). Ma le ammissioni sono immediate. La GdF ha “chiesto” a Ifpi di ospitare il comunicato del sequestro, ma “soltanto per una questione tecnica”. Perché, in un primo momento, la pagina doveva essere ospitata sul server FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale, costola italiana di Ifpi, “figlia” di FIMI e, nel caso concreto, denunciate-querelante), ma siccome era stato oggetto di presunti attacchi, alla fine la richiesta è stata rivolta a Ifpi. Il che, per la verità, non sposta di molto il problema. Italiani o inglesi, piacerebbe sapere come sia saltata in mente quest’idea, volando bassi definibile almeno bizzarra, di ridirezionare le connessione rendendo possibile a privati (e basta la possibilità) tutta una serie di operazioni (non soltanto di raccolta) sui dati degli utenti (l’IP è un dato personale, se incrociabile – è pacifico).
Dunque, scagionati i magistrati (ma, a mio parere, era già facilmente immaginabile sebbene un maggior controllo da parte loro sarebbe stato doveroso), preso atto che (altrettanto prevedibilmente) gli ISP hanno soltanto obbedito a un ordine (ma rimane il mistero del diverso comportamento di H3G) è inevitabile guardare alla GdF (che, senza un ordine specifico del GIP, anzi, andando oltre, ha chiesto – non ordinato il redirect) e ai discografici che hanno accettato di fare qualcosa di quanto meno anomalo, mai visto. Per la verità, ci mancano due documenti rilevanti. Prima di tutto, l’ordine di esecuzione del decreto di sequestro redatto dal PM (ma, di solito, si tratta di poche righe “formali”, da escludere che il PM abbia aggiunto qualcosa). Poi, dovrebbe esserci anche il verbale di esecuzione del sequestro, atto proprio della PG. Ma, viste le ammissioni proprio della GdF, non penso che possa stravolgere le posizioni di responsabilità.
Sulla scorta di questi fatti obiettivi, FIMI ha ancora qualcosa da dire?
Il Garante, grazie ad ALCEI, dirà qualcosa, ma sarebbe opportuno che anche la Magistratura si attivasse in qualche modo.
Un’ultima cosa: io, come detto, non sono d’accordo con la tesi del PM poi accolta dal GIP. Ma si tratta di considerazioni giuridiche che, certamente, saranno formalmente esposte dagli ottimi Colleghi che sostengono la difesa Sunde. Di fatto, qualcuno è andato ben oltre il loro volere dei magistrati creando un serio pericolo per i cittadini. E, ora, i magistrati non possono far finta di nulla. Io, al posto loro, mi sarei arrabbiato, parecchio.

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FIMI si è offesa…

… e minaccia denunce.
Al di là degli scricchiolii giuridici del comunicato riportato da Alessandro Longo (e gentilmente segnalatomi nei commenti), penso sia da ricordare che il redirect è un fatto obiettivo (imputabile a chi bene non si sa, ma Fastweb già si è tirata indietro, in modo un po’ fumoso) e che il fatto telematico è già stato “congelato” dalle consulenze di almeno tre qualificati informatici. Varranno qualcosa.
FIMI, invece di minacciare, visto che assume di conoscere la verità (ad esempio, che i discografici non sono responsabili, che può anche essere), dovrebbe spiegarci qualcosa sul redirect stesso. Se intende farlo, ovviamente. Parte svantaggiata, minacciando denunce per rispondere a fatti obiettivi. Un comportamento che si commenta da sé.

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Una Giustizia vicina ai cittadini

Stamattina stavo cercando qualche informazione aggiuntiva su un tipo di pratica (amministrativa) che non tratto spesso (malgrado sia collegata ad una questione penale).
Una gugolata mirata mi ha dato, tra i primi risultati, l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) degli Uffici Giudiziari genovesi. E devo dire che le informazioni sono molte e aggiornate.
Un servizio che consiglio, vivamente.

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Qualche spiegazione sul redirect di TPB – UPDATED

Chez Massimo Mantellini trovate notizie interessanti diffuse da Simone Gambirasio.
Peccato che, almeno per 3, non si spieghi la presenza del pecettone di sequestro su un sito di un privato straniero (verificata ora).
Che, personalmente, conforta i miei sospetti: che gli ISP hanno ricevuto ordini dalla GdF (PM e GIP sono soltanto pedine inconsapevoli) e tra le stellette vanno cercati i colpevoli.

Aggiornamento del poco dopo: A due commentatori (che ringrazio per l’attenzione) i conti non tornanano. E, anch’io, avevo qualche dubbio. Ci si riferisce a questa frase della risposta di Fastweb.

Ci preme infine precisare che l’architettura di rete che FASTWEB utilizza per la fascia residenziale della propria clientela è basata sul concetto di NAT (tecnica che consiste nel modificare, mediante router e firewall gli indirizzi IP dei pacchetti in transito, assegnando loro un altro indirizzo IP che viene utilizzato per le connessioni dirette al di fuori della rete FASTWEB): si può avere visibilità solo degli IP di navigazione (appunto IP di NAT), e pertanto non risulta tecnicamente possibile risalire ai dati anagrafici dell’utente FASTWEB che ha effettuato la navigazione“.

Ora, io, coi miei buoni limiti, l’ho capita così: che la rete Fastweb (residenziale) assegna un solo IP per tutte le connessioni che escono da un dato sistema che implementa la tecnica NAT. Qualcosa del genere, al suo tempo, mi era stato detto da un investigatore. Poi, però, io ho visto procedimenti (per roba su P2P) dove gli utenti sono stati immediatamente compiutamente identificati proprio grazie ai log di Fastweb. Peraltro, le ultime modifiche in tema di data retention introducono un vero e proprio obbligo di conservazione (con corrispondente sanzione amministrativa per l’omissione) specificando molto bene quali sono i dati da conservare.
Dove sbaglio? C’è qualcuno che può aiutare?

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