Del futuro del bollino non ho più avuto notizie. Mi risulta che il Governo (e non SIAE, cui non spetta) abbia “notificato” un draft di regolamento (nella forma della bozza di DPCM). Come osservato a suo tempo avallando Guido Scorza, mi sembra inefficace.
Ma SIAE insiste, ovviamente quando ci sono novità a suo favore. Comprensibile, per certi versi: senza il gettito del contrassegno (pochi centesimi ma moltiplicati n volte), l’ente rischia un vero tracollo.
L’ultima novità è rappresentata ad una sentenza della Cassazione (32064/08 III Sezione, depositata il 31 luglio) che, sul valore del bollino, sembra fare un passo indietro rispetto ad una precedente pronuncia.
La sentenza è pubblicata proprio da SIAE. Quale, nel caso interessi, la mia opinione?
Sicuramente, la Suprema Corte sostiene, tra le altre cose, che il bollino è indizio dell’illecita riproduzione. Io, però, non sono d’accordo. Ciò per tre distinti motivi:
– la sentenza della Settima Sezione mi sembra decisamente più rispettosa della giurisprudenza comunitaria, equa e logica; il bollino, cacciato fuori dalla porta, non può rientrare dalla finesta, pur con potenziale ridotto; se il contrassegno non è obbligatorio, non esiste; ciò soprattutto (ma non solo) dopo la pronuncia della Corte UE (perché la più recente Cassazione vorrebbe fissare un principio valido prima, ma anche dopo); Tizio, domani, mette in commercio CD di software, senza bollino proprio perché conosce la giurisprudenza comunitaria e quella di casa nostra; subito arriva la Finanza, gli sequestra tutto e gli comunica che nei suoi confronti sarà avviato un procedimento penale perché la mancanza del bollino è “indizio” di illiceità; vi sembra giusto?
– il contrassegno non è mai stato discrimine tra lecita o illecita riproduzione; piuttosto, il legislatore aveva previsto (ma violando le regole comunitarie che hanno portato alla sentenza Schwibbert) che la semplice mancanza sul supporto portasse all’illegittimità, senza ulteriori accertamenti (scelta scellerata e non soltanto per quanto stabilito in quel di Lussemburgo);
– è la stessa Cassazione che, smentendo quando riferito sopra, ricorda quello che tutti dovrebbero sapere e, cioè, che “la presenza del contrassegno non dimostra in maniera univoca il rispetto della normativa sul diritto d’autore e viceversa la sua mancanza non evidenzia con altrettanta univocità la violazione delle norme sul diritto d’autore”; e soprattutto “il contrassegno viene rilasciato secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato con il D.P.C.M. n. 338 del 2001 in assenza di un esame approfondito circa la titolarità dei diritti da parte di chi ne ha fatto richiesta”.
Ecco, proprio su quest’ultima citazione (ribadisco, fatto notorio), mi domando che senso abbia insistere sulla bontà del contrassegno e sulla necessaria riproposizione dopo la sentenza della Corte di Giustizia. Risposta? Per dare soldi alla SIAE, ovvio. Ma che c’entra con i diritti degli autori visti, poi, i discutibili criteri di ripartizione?
Intanto qualcuno, per non far scappare tutti i buoi, si è inventata l'”obiezione al bollino SIAE”.