L’UE vuole regole per i blog, ma dimentica le libertà

La notizia non è dell’ultimo minuto, ma penso valga la pena di rilanciarla.
Marianne Mikko è un’eurodeputata estone, quota PSE, giornalista (con tanto di laurea).
Come membro della Commissione per la cultura e l’istruzione, ha ritenuto di dover promuovere un progetto di relazione “sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d’informazione nell’Unione europea”.
I propositi direi che sono lodevoli, ma… anche ricordando che la “madrina” del documento è una giornalista – che, evidentemente, percepisce anche la “nuova concorrenza” – non ci si stupisce se, alla fine, si va sempre a parare nello stesso cantone…
Un assaggio:

considerando che i weblog sono un mezzo di espressione sempre più comune, sia per gli operatori del settore dei mezzi d’informazione che per i privati cittadini; considerando altresì che lo status dei loro autori ed editori, inclusa lo status giuridico, non viene definita né indicato chiaramente ai lettori dei weblog, il che è fonte di incertezze per quanto riguarda l’imparzialità e l’affidabilità delle informazioni, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici di condotta e l’attribuzione di responsabilità in caso di azioni legali

dunque

propone di chiarire fra l’altro lo status giuridico dei weblog e incoraggia la loro classificazione su base volontaria in funzione delle responsabilità professionali e finanziarie e degli interessi dei loro autori ed editori.

I motivi:

Lo sviluppo e l’accettazione di nuove tecnologie ha favorito la nascita di nuovi canali mediatici e di nuovi tipi di contenuti. La comparsa di nuovi media ha apportato al panorama mediatico un maggiore dinamismo e una maggiore diversità; la relazione incoraggia l’utilizzo responsabile dei nuovi canali.
In tale contesto la relazione sottolinea che la mancanza di una definizione dello status degli autori e degli editori di weblog e di indicazioni al riguardo provoca incertezze per quanto concerne l’imparzialità, l’affidabilità, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici etici e l’attribuzione delle responsabilità in caso di controverse giudiziarie.
La relazione raccomanda il chiarimento dello status giuridico delle diverse categorie di autori ed editori di weblog, nonché la dichiarazione degli interessi e la classificazione volontaria dei weblog.

Mie considerazioni? Pregiudizi e paletti, ma richiami chiari ed universali alla libertà di espressione del pensiero anche per i blogger neppure l’ombra.
Doveri tanti, diritti pochi o nulli. Solita storia.

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Modifiche in corso d’opera – UPDATED

Notizia per i più “giuristi”, ma, comunque, importante.
Come anticipato in un precedente post, il Parlamento si appresta ad esaminare una proposta “correttiva” alle regole introdotte dalla l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sui cybercrime), precisamente all’art. 11.
Mi riferisco, in particolare, alla creazione della “super-Procura” distrettuale (quella della circoscrizione della Corte di Appello) che, in quel momento, non ha visto il corrispettivo del GIP/GUP parimenti del tribunale del distretto.
E’ il ddl S-533.
Modifiche proposte anche per il pubblico ministero del dibattimento.
Tutto molto opportuno: ci sono fascicoli che stanno andando avanti e indietro da circondari a distretti e ritorno.
Ecco il link e, sotto, il testo copiato e incollato.

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dal comma 3-quinquies»;

b) all’articolo 328, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Aggiornamento del 25 giugno 2008, ore 17.40: In realtà, un “adeguamento” del genere è previsto nella conversione al pacchetto sicurezza. Ecco il testo della prima parte dell’art. 2 come convertito

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 3-quinquies”»;

0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”;».

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Diventa editore di te stesso: col blog si può – UPDATED

Sabato 21 giugno, in mattinata dalle 9.30, se non avete altro da fare balzate su I Sabati di Blue Mouse (ci si può andare anche fisicamente, ad Ancona).
Ospiti: Orientalia4all, Luca Lorenzetti, Gaspar Torriero e Matteo Marchelli. Modera Marco Traferri.
Ci sarà uno streaming e interverrò anch’io, purtroppo soltanto telefonicamente (ho un impegno, lontano dalla webcam).
Il tema sta nel titolo.

Aggiornamento del 18 giugno 2008: QUI c’è qualcosa di più sull’evento.

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Materialismo storico

Questo, in breve, il testo. Veniamo al commento, che sarà ancora più breve. La legge non passerà. Per alcuni motivi:

  1. Il mercato della pornografia genera un giro d’affari superiore a quello della vendita di armi e della telefonia e, come è noto, è uno dei settori più floridi del commercio via web.

(grande Luca)

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Contrassegno SIAE: dalla Cassazione una batosta ancora più pesante (per la SIAE)

Arriva la Settima Sentenza (penale) sul bollino. Nessuna rivoluzione pro SIAE, anzi…
Mi preme evidenziare tre punti.

1. Contrariamente a quelli che non conoscono (colpevolmente) il Trattato CE/UE oppure sono in malafede

è appena il caso di rilevare come il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, in quanto, ai sensi dell’art. 164 del Trattato CEE, l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministra­tive) degli Stati membri, anche ultra partes. Una sentenza della corte interpreta­tiva di una norma comunitaria, infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia.

2. Incidentalmente, questa Sezione della Suprema Corte ha ritenuto che la formula più giusta sia “il fatto non costituisce reato” e non, come per gli altri provvedimenti, “il fatto non sussiste”. Personalmente, sono d’accordo.

3. Infine, c’è la questione dell’assenza del contrassegno come (seppur mero) indizio di illceità. Cassata, malgrato il diverso avviso delle precedenti sentenze:

Non può invece condividersi la tesi, prospettata nella medesima e in altre decisioni in pari data, secondo cui la mancanza del contrassegno potrebbe sem­mai essere valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, né tanto meno la tesi (sostenuta dalla sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n. 13836, El Assi) secondo cui «se trattasi di opera sulla quale l’apposizione è ob­bligatoria, la mancanza assume particolare valenza indiziaria in ordine all’illecita provenienza del supporto e, valutata unitamente alle altre circostanze del caso concreto, può giustificare l’affermazione di responsabilità».
E difatti, come chiaramente traspare da questa motivazione, attribuire alla mancanza di contrassegno Siae il valore anche di mero indizio di una attività illecita altro non significa, in sostanza, che continuare a ritenere che l’apposizione del contrassegno fosse appunto obbligatoria e che quindi il non aver rispettato tale obbligo significhi indizio di un comportamento illecito.

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Internet, minori e cultura

Lorenzodes è riuscito a scovare quello che io non sono stato capace di trovare. Il testo di uno dei disegni di legge elencati in un post precedente. Si tratta del ddl S 664, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
Il testo è QUI, ma lo copio e incollo comunque.
Poi, ci facciamo le nsotre riflessioni.

********

Art. 1

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell’ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall’articolo 1 commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L’autorità giudiziaria dispone l’oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 3

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell’articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l’uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l’accesso ai siti di cui al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l’assistenza per l’installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l’accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l’invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente.

Art. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l’introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extrascolastico e l’inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curricolari dell’area scientifica.

Art. 5

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell’abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d’arte;

b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

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I soliti sequestri

Dario Salvelli, citando il Minottino, riassume perfettamente il mio pensiero. Con un po’ di veggenza, peraltro, perché quelle cose (più o meno) le avevo scritte in una bozza di post mai pubblicato perché andavo troppo controcorrente (specie sulla conformità giuridica – in via astratta – del sequestro). Ma ci ho ripensato.
Bene, abbiamo notizia di sequestri e di querele. Rinvio sempre a Dario, anche se sono due casi in questi giorni notissimi.
Non si tratta, ad esempio, di violazioni del diritto d’autore o di pedoporno. No… espressione di cronaca e critica. Dunque, la faccenda si fa ben diversa.
Il sequestro preventivo ha uno scopo: quello di impedire ulteriori conseguenze del reato (nel nostro caso, una presunta diffamazione) o la commissione di altri. Se un sito non è stampa, non ha la copertura costituzionale del divieto di sequestro.
Dunque, teoricamente, ci sta. E’ giusto dirlo e ribadirlo. Ai sensi di legge, senza divagare in modo demagogico.
Rimangono due problemi:
– ma non si poteva limitare il sequestro al singolo post incriminato? Sì, a volte è successo, ma si potrebbe obiettare che il mantenimento di un blog consentirebbe al blogger di rincarare la dose (i.e. commettere nuovi reati);
– ma perché, come nell’esempio di Dario, Travaglio “la passa liscia”? (nel senso che, al limite, lo querelano, ma non gli sequestrano il blog). Il fatto che Travaglio sia un giornalista non trasforma, automaticamente, i suoi scritti in stampa. D’altro canto, Antonio Monteleone ha dimostrato di “averci azzeccato” già una volta, dunque di essere attendibile. Eppure ha il blog sequestrato. Lui sì, il giornalista no.
Lieto per Travaglio, per la libertà di espressione, ma la disparità è macroscopica. Se sequestrano uno scritto telematico di Travaglio, scoppia un casino. In questo senso è un privilegiato (anche se sono convinto che sia il primo a provarne imbarazzo), mentre gli altri sono il “resto del mondo” coi quali utilizzare armi di distruzione di massa, senza tanti complimenti, soprattutto senza tante verifiche e cautele.
Questo è il mio pensiero. Grazie, Dario, per averlo capito perfettamente.

P.S.: Sulla mitica questione del server all’estero, volevo precisare che se c’è identificazione del titolare dello spazio web non si va esenti da responsabilità. L’unico “vantaggio” è che il sequestro diventa, di fatto, impossibile.

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Rimborso o scherzetto?

Dopo la pubblicazione dei redditi online, in diversi hanno “promesso” risarcimenti. Stamattina mi arrivano due email identiche con un allegato zip (apparente). Puzza di bruciato lontano in miglio. Ho fatto qualche piccolissimo accertamento.
Il collega menzionato pare non esistere, l’indirizzo di provenienza fa riferimento ad un dominio di un ortofrutta (sic), l’italiano è buono (ma non perfetto) mentre il “giuridico” lascia un po’ a desiderare (i dati di reddito non sono sensibili).
Non ho verificato i numeri di telefono, ma qui, per cautela, non li metto. E cosi’ anche l’indirizzo del presunto “Studio Legale No Profit.
Ecco il testo. Okkio… non aprire l’allegato.
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ROMA li 10/06/2008

Alla cortese attenzione dei Cittadini Italiani,

Dopo la decisione del Garante per la Privacy sulla vicenda dell’elenco dei contribuenti pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo il piacere di informarvi che abbiamo vinto la battaglia.

Alla luce del provvedimento del Garante, milioni di Cittadini Italiani i cui dati sensibili sono stati violati, possono finalmente ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per tale motivo abbiamo predisposto il modulo in allegato che tutti i cittadini Italiani devono scaricare, compilare, e inviare per ricevere l’immediato risarcimento di 1.000 Euro

per ciascun familiare per la grave violazione della privacy subita.

Distinti Saluti.

Avv. Claudio Corbetta

Studio Legale No Profit
Viale
00195 Roma
Tel. 06
Fax. 06

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Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

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What?

Parola del giorno prende l’esempio del Minottino per insegnare l’italiano agli anglofoni. Carino, grazie.
Anche se manuale l’avrei tradotto handbook.
Adesso mi arriva una ciabattata…

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