Trasparenza, anzi no – UPDATED 2

Da stamattina non si fa che parlare della visibilità dei redditi di chiunque, sul sito dell’Agenzia delle Entrate (per l’anno 2005).
Subito le polemiche. Buone tutte, tutte sbagliate. Non è un tema semplice.
Sta di fatto che il Garante pare abbia appena bloccato detta pubblicazione (via Corriere).

Aggiornamento del poco dopo: In effetti, non c’erano i tempi per un vero provvedimento di blocco. Ed io ci sono cascato, ma la stampa non sa proprio leggere e riferire. Nel sito del Garante si parla di “invito” a sospendere la diffusione dei redditi. Invito che, giuridicamente, non ha molto senso. Diciamo che, a volte, va così e deve andare così.

Aggiornamento del 1° maggio 2008, ore 12.18: Mi fanno giustamente notare, nei commenti, che il termine “stop” è usato dallo stesso Garante (si veda il link sopra). Comunque, QUI c’e’ anche il provvedimento vero e proprio. Due parole anche sull'”invito” (a bloccare spontaneamente la pubblicazione). E’ previsto, in effetti, dall’art. 143, comma 1, lett. a) TU dati personali. Curioso, però, che il provvedimento non menzioni la norma, mentre non si menzionano segnalazioni o reclami (pur possibile, se non probabili).

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Zingaretti Presidente: ora il wi-fi

Un mio vecchio post sulle promesse elettorali di Nicola Zingaretti ha fatto letteralmente furore. Insulti compresi (che ho cancellato; qualcosa in contrario? problemi?).
Soltanto, osservavo che la promessa di un wi-fi gratuito su tutto il territorio pubblico della Provincia fosse una sparata, appunto, da campagna elettorale.
Allora, visti gli esiti di cui stiamo apprendendo: congratulazioni e auguri al Presidente. Sebbene il wi-fi gratuito non sia una priorità (pur essendo un prodigioso veicolo di cultura), ci rivediamo a fine mandato, anzi tra due anni, viste le promesse.
Buon lavoro (io non lo invidio, per certi aspetti).

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E se non metto il bollino?

Si parla ancora (a mio parere giustamente, nei termini che dirò) dell’illegittimità del contrassegno SIAE e delle conseguenze sia della pronuncia della Corte di Giustizia, sia di quelle della Cassazione penale. Se ne parla perché, alla fine, bisogna essere pratici.
Era una cosa che volevo fare io, ci hanno pensato anche altri ed hanno fatto benissimo a fare questa prova.
Un’email alla GdF, con un quesito semplice e secco: devo mettere il bollino sui miei CD autoprodotti?
La risposta è desolante, ma bisogna farci i conti. La GdF, che istituzionalmente ha compentenza in tema di proprietà intelletteuale, risponde laconicamente, copiando e incollando la norma della l.d.a., senza il minimo accenno alle novità che sappiamo.
Fa bene o fa male? Io dico che fa male, non rende un buon servizio al cittadino. Quanto meno, dimostra di non conoscere la legge (e quello che vi sta intorno). Cosa piuttosto grave se consideriamo che le FF.OO devono farla rispettare.
Però, è anche giusto fare i conti con la realtà perché noi giuristi possiamo scrivere tante belle parole, ma, alla fine, se ti arrivano i gendarmi a casa sono disagi, stress, spese, ecc.
Due chiarimenti:
– le norme incriminatrici che si fondano sul bollino sono sono state abrogate, non c’é stata depenalizzazione; sono, di fatto, non operative;
– un giorno, la notifica potrà andare a buon fine, ma si parla di una procedura lunga dei mesi e dagli esiti non così scontati (ci sono ancora problemi di libera circolazione delle merci);
L’atteggiamento di Scarichiamoli è senza dubbio pratico e realista. Spetta, poi, ai singoli accoglierlo o meno, farne una questione di principio o di quotidiano. Anche se certi silenzi, certe distorsioni, certi timori fanno piuttosto rabbia (so di service di masterizzazione che si rifiutano di stampare CD senza bollino, proprio per questo terrorismo psicologico latente).
Però, continuiamo a parlarne perché, forse, alla fine anche la GdF capirà che anche le stellette sono sottoposte alla legge e che, comunque, si devono tenere aggiornate.
Per quello che mi riguarda, non mancherò di segnalare, tempestivamente, l’eventuale notifica del bollino. Penso di essere stato sempre puntuale e obiettivo in queste cose.

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Famolo wiki (l’indice)

Gianni (vedi commento al post precedente) mi invita a rendere pubblico l’indice del c.d. “Minottino”. Non ci avevo pensato e aderisco volentieri.
Soltanto una preghiera: sono veramente all’ultima ora e sebbene, come già detto, l’opera non aspiri a diventare un pilastro del diritto, non potrò svicerare tutti gli argomento con la dovuta serietà.
Comunque, eccolo

Prefazione di Antonio Tombolini

Introduzione

C’era una volta la legge sulla stampa

2001: il Web è stampa? Sì, anzi no

2006: il blog è stampa? Riproviamoci

Il cd. ddl “Levi-Prodi”

Alcuni chiarimenti in tema di ingiuria e diffamazione

Diritto di cronaca, critica e satira

Responsabilità per link e feed

Responsabilità per commenti

La privacy

Diritto d’autore

Licenze d’uso: il caso BlogBabel tra diritto d’autore diritto all’oblio

Pubblicità

Sequestri e dintorni

 

Bibliografia Web

Giurisprudenza Web

Legislazione Web

Altri documenti

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Il manuale giuridico del blogger (titolo provvisorio) – UPDATE

Ci sto lavorando parecchio, in questi giorni. Un progetto ideato tempo fa (diciamo dopo una certa raffica di querele a diversi blogger…) e che si sta realizzando grazie all’incontro con il Semplicissimus Antonio Tombolini.
Sabato 10 maggio 2008, ore 16, a Torino, in Fiera, Pad. 1, Stand A27.
Un testo, che sarà gratuito, pensato per i blogger, senza pretese di divenire un pilastro della cultura giuridica, ma, piuttosto, comprensibile per tutti (spero).
Maggiori dettagli, anche per schedularvi, su Google Calendar.

Aggiornamento del 24 aprile 2008, ore 23.37: Non è un vero aggiornamento, ma volevo dire, come chiarito anche nei commenti, che sarà un ebook, mi dicono anche in formati aperti, comunque fruibile da tutti.

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Abuso di posta elettronica

Io ci ho capito realmente molto poco. Meglio, questo articolo de La Stampa mi sembra un po’ confuso, molte cose non mi tornano.
Se qualcuno ne sapesse di più, magari rintracciando la sentenza…

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Turné

“Saranno coinvolti i comandi provinciali della Guardia di Finanza a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania ma anche Livorno, Trento e, per la prima volta quest’anno, Verona, Pisa e Ancona”.

A me questa cosa (GdF, BSA, FPM) sa tanto di colpo di reni per vedere di rimediare, con tante vuote parole, al miserabile fallimento del bollino.

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Okkio ai feed

Segnalato dai Giuristi Telematici. Ok, sentenza francese, ma…
Tribunal de Grande Instance de Nanterre sulla responsabilità da uso di feed.
Il commento virgolettato dei Giuristi Telematici

E’ la prima volta che il gestore di un sito internet viene condannato per i contenuti riportati da siti terzi via feed RSS. In particolare, i titolari dei tre siti internet, sarebbero responsabili di violazione della privacy in considerazione degli articoli pubblicati da altre persone ma disponibile via RSS dai loro siti“.

E la fonte prima.

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Ci vediamo il 20 maggio a Milano?

Ruben Razzante, Enzo Pulitano e il sottoscritto, con l’introduzione di Ermanno Cappa e l’organizzazione di AIGI nella persona di Laura Furlanetto (che ha anche la regia/moderazione dell’evento), parleranno di

“Il mondo dell’informazione e della comunicazione: regole giuridiche e deontologiche e nuove professionalità”.

Tutt i particolari QUI.

P.S.: Sì, Dok, tu non puoi mancare, almeno ci si vede un po’.

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SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione

La SIAE annuncia che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato le pratiche per la notifica del contrassegno SIAE. Finalmente, l’hanno capita. Bastava già la sentenza della Corte di Giustizia UE, ma, come sappiamo, la SIAE dapprima ha fatto finta di niente, poi ha diffuso una serie di notizie errate e fuorvianti (trovate tutto nella sezione Diritto d’autore di questo blog oppure con questo link-stringa di ricerca, inutile che ripeta).
E continua a farlo, QUI. Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, rispondendo a SIAE, hanno già commentato su Punto Informatico. E sono d’accordo (sul rimborso, taccio per ignoranza). Soltanto, mi si consentito fare qualche pulce al comunicato SIAE del 18 aprile.
Si fa bene a ribadire che la duplicazione abusiva è sempre illecita (a prescindere dal bollino, che non è pertinente per ovvi motivi). Quanto meno non si dà una cattiva informazione a chi, nell’euforia del momento, potrebbe darsi alla duplicazione selvaggia, col rischio concreto di ritrovarsi i gendarmi a casa. Ma occorrono dei distinguo. L’abusiva duplicazione resta sanzionabile, ma… non sempre penalmente. Anzi, in alcuni casi esiste un diritto alla copia privata (col pagamento dell’equo compenso sui supporti) e a quella di sicurezza per il software. E’ una precisazione non da poco.
E, allora, ribadiamo un messaggio fondamentale: il contrassegno non è più (non è mai stato, perché non è mai stato notificato) obbligatorio per supporti contenenti audiovisivi, software e banche dati. Chi vi “ordina” di apporlo, minacciando anche sanzioni  penali, vi imbroglia chiedendovi soldi non dovuti. E anche quando il contrassegno sarà notificato, la cosa non avrà effetto retroattivo. Per tacere delle questioni di libera circolazione di beni e servizi che, pur non trattate dalla Corte di Giustizia, secondo me rimangono ancora in piedi (e sono state oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale).
Andiamo avanti col comunicato.

La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali.

Il virgolettato (e soltanto quello) è tratto dalla sentenza 13.810. Il resto, in particolare il riferimento al penale come conseguenza inevitabile, è invenzione della SIAE. Ed è falso perché, ad esempio, la riproduzione (intesa come duplicazione) di un CD audio realizzata senza scopo di lucro ha, eventualmente, mera rilevanza civile e amministrativa. L’ho già detto e lo ripeto.

Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica.

La Corte di Giustizia non propone principi. Li impone con sentenza sulla scorta della legislazione sovranazionale. Poi, spetta al giudice del singolo Stato valutare se il principio possa servire al caso concreto. E ciò è stato fatto. L’estenzione del principio, poi, non è stata semplicemente “massima”. Era quella dovuta.

Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.

La regola tecnica non comunicata ha un’inefficacia che si estenda non soltanto al penale, ma anche all’amministrativo e al civile. Ecco perché, giusto per ribadire, la SIAE non può più chiedere la vidimazione.

La Corte di Cassazione, però, precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc..

E’ l’ennesima falsa affermazione; ed è anche reticente. SIAE non menziona minimamente le ipotesi di duplicazione penalmente irrilevanti. E così per l’utilizzazione. Sulla commercializzazione, penso che nessuno abbia avuto dubbi. 

La Suprema Corte afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale “valenza indiziaria della illecita riproduzione” e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate. Il bollino Siae nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore.

Tutto questo bel discorso è, in realtà, estratto dal contesto del caso trattato dalla Cassazione. Però, la SIAE vuole renderlo come principio generale, sfacciatamente per rilanciare il suo (presunto) ruolo di garante della legge.
Ci sono molte precisazioni da fare. La SIAE pensa che, pur con gli imbarazzi del legalese, la gente non sappia leggere una sentenza. La verità è che la Cassazione attribuisce valore indiziario alla mancanza del contrassegno soltanto per le ipotesi dove lo stesso contrassegno non è elemento sostanziale. Non a caso, leggendo la sentenza 13.816, si potrà notare che per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d), l.d.a, c’è stata una secca declaratoria “il fatto non sussiste”, senza alcuna indagine indiziaria.

Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’ intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno.

Queste sono considerazioni che non è possibile commentare perché penso che ognuno sia in grado di farsi un’idea.

Leggete e diffondente, per cortesia. Meme. La blogosfera unita penso possa fare più numeri del sito SIAE.

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