Occhio, malocchio…

Succede che oggi, durante un mio tour, mi vedo con Massimo (il Mantellini) sul suo posto di lavoro.
Bene, mi offre il caffè, io me la tiro esibendo il mio PDA-phone (uno vero, mica l’iPhone). Lui me lo chiede e lo soppesa; poi mi dice *pesantino, eh…* (195 grammi, poteva andare peggio…).
Ben, sarà perché è Windows Mobile (6), ma mi si è inchiodato all’istante, dopo un mese di funzionamento ineccepibile.

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Due parole sul phishing

E’ iniziata una mia modesta collaborazione con Il Secolo XIX, testata dei miei luoghi.
Un breve articolo sul phishing, senza pretese scientifiche, ma per cercare mettere in guardia gli utenti piu’ sprovveduti. Pare che ce ne siano ancora tanti.

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Omicidio (?)

È omicidio anche se si vede cadere qualcuno o se si sa che è in pericolo di vita e non si fa nulla“.

Questa parole sarebbero state pronunciate dalla dott.ssa Angela Rosa Nettis, presidente del collegio del Riesame di Bari che ha valutato, a suo tempo, l’originaria ordinanza di custiodia per il padre dei poveri bambini di Gravina. Lo dice il Corriere, virgolettandole in un constesto piu’ ampio.
Non sto a fare speculazioni su una storia cosi’ triste, ma voglio dire con certezza che l’affermazione e’ falsa. Semmai, e’ omissione di soccorso. Sulla gravita’ in concreto possiamo discutere, ovviamente, ma giuridicamente non e’ omicidio.
Siccome non posso pensare che un magistrato di quel livello abbia detto una cosa del genere, non posso che concludere per l’errore (comunque gravissimo) del cronista.

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File sharing e condivisioni automatiche

La storia riassunta in breve.
Tizio viene monitorato dagli investigatori i quali accertano che, usando WinMX, ha in condivisione diversi file pedopornografici.
Dopo le perquisizioni e i sequestri “di rito” e a seguito di un’analisi dei reperti, si fa il processo e, verosimilmente, la difesa osserva che con quel client non si puo’ impedire la messa in condivisione che, di fatto, e’ automatica. Probabilmente, spera in un’assoluzione per mancanza di dolo.
Il giudice, invece, condanna (v. Altalex); e a leggere la motivazione, sembra che la decisione sia dipesa dall’accertata competenza tecnica dell’imputato. Come dire – e penso di non azzardare troppo – che se fosse stato un utonto forse l’avrebbe spuntata.
Beninteso che cio’ vale per tutte le condivisioni, non soltanto di pedopornografia, ma anche, ad esempio, di opere protette da copyright.
C’è, però, un passaggio che non mi convince completamente circa un diverso argomento.

“Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi”.

Pur non necessaria per la decisione del caso concreto (che parla di altro client, come visto), non mi quadra una cosa. Non so Bearshare, ma il mulo mette in condivisione automaticamente (addirittura, anche soltanto una parte di file scaricato, dalla cartella file temporanei). La cartella di condivisione, di upload, coincide con quella dei completati. Dunque, l’assunto del giudice, sempre riguardo a eMule, è sbagliato. O sbaglio io?
O, forse, la sentenza, pur in modo non chiarissimo, fa riferimento a stop mirati, file per file oppure allo spostamento dei completati verso un’altra cartella.

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Ragionevolezza

Legenda
M: Minotti
C: Collega

M: Sai, presto ho un convegno nella tua città. Mi piacerebbe tanto se venissi.
C: Non posso, ho un’udienza, si conclude. Però…
M: Ma è una argomento sul quale hai scritto quella bella cosa!
C: Appunto. In effetti, l’imputato, con l’approssimarsi dell’udienza, diventa cagionevole di salute.
M: Già, direi che è il classico esempio di imputato “ragionevole” di salute…

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Notizie (anche tragiche) del momento

L’ex wiki-fidanzata, wiki-scaricata, si vendica e vende gli abiti dell’ex wiki-fidanzato. Dove? Sulla Baia, ovviamente. Un wiki-abuso enciclopedico su fatti di cui non ci wiki-frega proprio un wiki-niente (piu’ interessante, il presunto maquillage del wiki-profilo della wiki-fidanzata). Raccapricciante il titolo del Corriere: “La coppia di Vip scoppia via Internet”.

Professionista quarantenne semi-evirato dall’amante gelosa della legittima sposa (QUI anche il commento della suocera Mantellini, come spesso accade riassunto in un titolo azzeccatissimo).

Mette in Rete le foto porno dell’ex, per vendetta. E fa pure spam. Risultato: 2 anni e 4 mesi, piu’ invio degli atti alla Procura per estorsione e trattamento illecito. Beh, questa puo’ essere interessante per il mio mestiere, ho gia’ chiesto di recuperare la sentenza per Penale.it.

Che noia, che barba; che barba, che noia.

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Progressioni

Entusiasmante progressione rintracciabile nelle mie statistiche di marzo (sezione Parole Chiave)

zingaretti nicola
zingaretti programma provincia
zingaretti wi-fi
zingaretti wimax
zingaretti wimax gratuito provincia di roma

E poi?

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Toghe

Il babbo accompagna il figlio in tribunale. Vedendo un avvocato indossare la toga, il ragazzo, chiede: “Papà, perché quell’uomo si veste come una donna?” “Perché deve parlare molto”.

(Bella. Unisce perfettamente la considerazione che ho di molti colleghi con la mia nota misoginia).
Thanks to sbattimento.com.

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Decreto Pisanu definitivamente prorogato (ma con modifiche) – UPDATED

Compromesso sulla data retention, non necessariamente efficace. Un po’ cerchiobottista.
Il decreto Pisanu, come molti sanno, e’ il decreto che, per ragioni di antiterrorismo, ha, tra le altre cose, allungato i termini di data retention di cui all’art. 132 T.U. Privacy. Insomma, i log dei gestori (telefonici e telematici). Poi, all’approssimarsi della scadenza (fissata per il 31 dicembre 2007) e’ stato prorogato con un decreto-legge (248/2007) al 31 dicembre 2008. Infine, nei giorni scorsi, e’ intervenuta la conversione in legge (l. 31/2008) con vigore dal 29 febbraio 2008. Ecco come come sono state riorganizzate le proroghe secondo il testo del decreto di dicembre con testo coordinato a seguito delle conversione:

Articolo 34.(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»;

b) all’articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

Breve spiegazione. La lettera b) riguarda gli Internet point e i centri telefonici: che devono identificare tutti e tracciare il possibile. Ma non e’ una novita’. Il testo e’ lo stesso del decreto legge prima della conversione.
Molto interessante, invece, la lettera a) che “raccoglie” le proteste, anche del Garante, circa la conservazione dei dati (esterni) delle comunicazioni che, con la recente proroga, aveva termini assai preoccupanti.
Il risultato, di evidente compromesso forse soltanto apparente, e’ che se si da’ attuazione alla direttiva 2006/24/CE (proprio sulla conservazione dei dati), si rispetteranno quei nuovi termini e non quello, originario, del 31 dicembre 2008.
Ci sono due problemi che si chiamano… ” governo sfiduciato” e “fine legislatura”. Ce la faranno ad approvare il decreto legislativo di attuazione entro fine 2008 malgrado questi “incidenti”? Qualcuno bene informatico mi dice di si’, ma tutto puo’ succedere…
Non c’e’ molto, in Rete, quando si parla di decreti (almeno, per i disegni di legge c’e’ molto materiale). Io ho trovato questa pagina.

Aggiornamento di luglio 2008: visto che, grazie a Google, cercando notizie sul Decreto Pisanu capitate tutti qui, mentre un po’ è cambiato, suggerisco la lettura di un post aggiornato, scritto proprio per voi. QUI.

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Pay-tv, circoli ricreativi e la Consulta

Mi era sfuggita perche’ ho la pessima abitudine di leggere le sentenze e non le ordinanze.
Certo, e’ un’ordinanza e, dunque, non ha (non puo’ avere) gli effetti dirompenti della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, ma e’ comunque molto interessante.
Su un tema giuridico che, negli ultimi anni, ne ha passate veramente di tutte (sviste del legislatore comprese), direi che il provvedimento dice una cosa importante: che l’uso di un abbonamento pay-tv privato in ambito pubblico non costituisce necessariamente e automaticamente reato.
Nelle ultime righe della motivazione appare, infatti, evidente il pensiero della Consulta e, cio’, l’insufficienza della mera violazione contrattuale (privato destinato al pubblico) e la necessita’ di guardare agli altri elementi e, cioe’, uso non personale e scopo di lucro.
Quest’ultimo, aggiungo io, deve essere considerato nell’ambito concreto: un circolo ricreativo, verosimilmente no-profit. Ergo, il reato non dovrebbe sussistere (appunto, perche’ non c’e’ lucro).
Ovviamente, se sbaglio, scatenatevi nei commenti.

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