L’On. Folena ci notizia che in Commissione e’ passata una modifica al ddl C. 2807 sui ciber crimini (ratifica della Convenzione di Budapest). Si tratta, in particolare, dell’art. 615-quinques c.p. gia’ previsto dal nostro Codice, appunto, ma che per necessita’ di ratifica si vuole/deve modificare.
Questo il testo passato in Commissione e, per quanto dettomi, approvato in Aula alla Camera (nel blog non c’e’, mi e’ arrivato di straforo):
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.
Come ci spiega il parlamentare, il pericolo scampato starebbe nell’esclusione di sanzioni penali per chi della sicurezza informatica (in particolare, dello studio dei malware) ne fa professione o studio non dannoso (e non stupido e vandalico diletto).
Il realta’, il problema non e’ nuovo. Sin dalla l. 547/93 (la legge che ha introdotto, in Italia, i reati informatici) esisteva questo genere di perplessita’ tanto che, molto opportunamente, Carlo Sarzana Di Sant’Ippolito (padre della legge) intervist0′ l’allora Guardasigilli (Giovanni Conso). Per chi ama i riferimenti bibliografici, pur su carta: Sarzana di S. Ippolito C., 1995, Comunità virtuale e diritto: il problema dei Bulletin Board System, in Diritto e Procedura Penale, 372-377.
Si sosteneva l’operativita’ dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), ma, con il dovuto rispetto, la tesi non mi ha mai convinto.
Questo nuovo testo (dire, comunque ancora in iter e non so se terminera’ prima delle elezioni), mi sembra piu’ chiaro.