Sed Lex > Ma quell’IP di chi è?

(da Punto Informatico n. 2928 del 7 febbraio 2008)

Nelle ultime settimana si sono rincorse quattro importanti notizie, rilevanti sia sul piano della privacy che, in buona parte, anche su quello del diritto d’autore. Eccole riassunte di seguito. continua a leggere

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Prova

Soltanto una prova per vedere cosa ha combinato l’aggiornamento di WordPress…

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Sempre su degrado e bassa risoluzione

Senza presunzione, eh… Dopo uno scambio di opinioni con Quinta, ero arrivato a scrivere questo: “Degradata, se proprio vogliamo trovare il cavillo, e’ qualsiasi riproduzione di un originale non digitale (es.: la fotografia di un affresco), mentre per le opere originariamente digitali esistono tecniche senza compressione o lossless. Le compressioni lossy sono tutte in qualche modo degradanti, per definizione.
Pero’, un algoritmo destinato alla pubblicazione su Internet e’, di regola (e per tante ragioni, anche di banda), a “bassa risoluzione” e “degradato”
“. Ed io e Quinta non siamo stati i soli a fare questo genere di considerazioni.
Ora, non capisco tutto questo baccano per l’articolo di Repubblica.

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Illegalita’ da contrassegno illegale

Gli arresti, per detenzione di materiale audiovisivo sprovvisto del marchio Siae e illecitamente riprodotto per la vendita illegale. sono stati eseguiti soprattutto nei Castelli Romani” (via Corriere).
Ora, questi signori non saranno dei santi (sempre ricordando che esiste un principio di non colpevolezza), ma qualcuno mi spiega come si possono arrestare delle persone per detenzione (la duplicazione e’ un altro paio di maniche) di un qualcosa (i supporti) perche’ privi di un bollino dichiarato fuorilegge? Ma siamo impazziti?
Sempre che non ci sia stata notifica, nelle more…

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Definizioni da dare

Legenda
Lei = immagine del mosaico ravennate di Teodora (Basilica di San Vitale)
Lui = mp3 di una canzone di Serge Gainsbourg

Lei: Sei un vecchio degradato!
Lui: Taci tu che sei a bassa risoluzione…

La battuta (ok, un po’ penosa e anche lievemene cervellotica…) per parlare, ancora una volta, della riforma dell’art. 70 l.d.a. (a proposito, la legge e’ stata pubblicata qualche giorno fa). Ad oggi, non e’ ancora in vigore (ma lo sara’ a brevissimo), pero’ tutti comprendono che anche quando lo sara’ rimarra sempre il problema delle definizioni delegate al Ministero.
Abbiamo i seguenti problemi:
– definizioni limitate all’uso didattico e scientifico o anche al degrado, alla bassa risoluzione e forse anche al lucro?
– e cosa si dovra’ intendere con tutti queste termini (due o cinque che siano)?
Ed e’ chiaro che la lingua e il diritto vigente non possono essere violentati.
Ieri ho citato l’articolo di Alessandro Longo su Repubblica. Molto contrapposte le idee di Andrea Monti ed Enzo Mazza. Intanto (ma temo sara’ vano, non me ne vogliano…) da tempo Guido Scorza e Luca Spinelli lavorano ad un wiki per il testo del decreto (che, a quanto si capisce dalle parole di Mazza, e’ gia’ pronto, immodificabile).
E qui entra in gioco Quinta che riflette sulla “relativita’” dei concetti di degrado e bassa risoluzione. Ma il “progetto” di Scorza e Spinelli prende in considerazione questo aspetto proponendo un abbassamento della qualita’ in termini percentuali, dunque in prospettiva relativistica (si puo’ dire?), pertanto, teoricamente, valevole da qui alla fine del mondo.
Altro nodo: didattica e scienza soltanto per le “istituzioni”. Questo sembra essere l’approccio di Mazza nelle dichiarazioni rese a Repubblica e che, addirittura, esclude i siti dei singoli professori (es.: Homolaicus). Ma e’ accettabile nel confronto con la Costituzione? Vediamo cosa dice all’art. 33, come suggerito: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento“.
Certo che aspettare che qualcuno faccia da cavia in un processo penale e’ molto triste. Ma, forse, questo atteggiamento svela soltanto quello che e’ gia’ sotto gli occhi di molti: la non tassativita’ della norma, con tutte le conseguenze del caso.

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Cibi precotti

La legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti”, dice Enzo Mazza, presidente Fimi (Federazione dell’industria musicale italiana)” (da Repubblica segnalata da Luca Spinelli).
A me non sembra una battuta felice, eh… Mi sa tanto di “la legge la facciamo noi e ve la cuccate voi, cotta a puntino”.

P.S.: Beninteso che sono completamente d’accordo con Andrea, su Repubblica, circa l’universalita’ del diritto alla didattica.

P.P.S.: Ho cambiato il titolo perche’ questo mi piace di piu’…

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Logistep, IP e la giustizia elvetica

Quinta, commentando la decisione della Corte di Giustizia, scova una notizia riguardante Logistep AG, l’azienda svizzera che ha supportato l'”indagine” Peppermint (e non solo). Ma la leggo un po’ diversamente da Stefano. Ho trovato qualcosa anche in questo forum.
Ma andiamo un po’ con ordine.
Step #1: L’IP e’ dato personale se rientra nella definizione del TU Privacy (gia’ osservato in altro post, pur con la discussione nei commenti). La Svizzera non e’ UE, pero’ ha una legislazione molto simile alla nostra (anche per ragioni di collaborazione gia’ esistenti). Una mano a capire bene ce la da’ l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) che dedica all’argomento file sharing una pagina molto significativa. QUI, in francese, notizie sul testo della legge di revisione appena entrata in vigore. La definizione di dati personali (art. 3) e’, invece, “dati personali (dati)1: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile” (QUI la legge completa).
Step #2: La stessa Logistep e’ sostanzialmente ammissiva sul punto e se ne fa vanto “The user identification in all P-2-P protocols is fully accurate” (fonte).
Step #3: L’attività di Logistep e’ certamente trattamento che puo’ essere lecito o illecito.
Step #4: I dati “anagrafici” degli utenti possono essere recuperati soltanto nella giustizia penale.
Step #5: Logistep, per aggirare la legge svizzera, cerca di sollecitare procedimenti penali, viene in possesso di certi dati e li impiega nel civile malgrado le accuse in penale siano destinate a cadere.
Step #6: Logistep pare neghi che un IP sia un dato personale (un po’ contraddicendosi, secondo me).

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Vierika in appello

PI ci relaziona sulla sentenza di appello circa il caso Vierika.
In attesa di poter leggere le motivazioni del provvedimento, ricordo la sentenza di primo grado.
In effetti, la condanna per accesso abusivo aveva lasciato tutti un po’ perplessi. Ritenere il malware (o presunto tale) come una sorta di “sonda” atta all’intrusione è una forzatura, non c’è dubbio.

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Carriere

Carla Bruni e il dubbio amletico sul possibile matrimonio con Sarkozy: “Carriera o amore”?.
Ma… carriera de che?

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Macché furto… – UPDATED

Leggo su Repubblica (a firma Ernesto Assante e a proposito di file sharing): “che si tratti di “furto” è evidente, copiare una canzone senza pagare i diritti d’autore significa semplicemente privare i musicisti dei frutti del loro lavoro“.
Ed e’ il meme di tante campagne “di informazione” delle varie associazioni di major (che nessuna Autorita’ ferma).
Sara’ una mia deformazione professionale, ma copiare o scaricare (pur abusivamente) una canzone NON e’ furto per il semplice motivo che l’autore non viene spossessato dell’originale. Non e’ un sofisma giuridico (e potrebbe anche esserlo atteso il testo dell’art. 624 c.p.), ma una semplice questione di lingua italiana, di visione corretta della realta’.
Purtroppo, vedo che, sostanzialmente, le pene per i reati in tema di diritto d’autore sono coincidenti con quelle del furto. E la cosa mi preoccupa molto, giacche’ le condotte sono ben diverse e dovrebbero essere sanzionate in modo differente (v. art. 3 Cost.).

Aggiornamento del 31 gennaio 2008, ore 11.05: Giustamente, nei commenti, mi hanno chiesto qualche chiarimento. Spero che questa sentenza chiarisca bene il mio pensiero. Anche questa mi sembra pertinente.

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