Anche Repubblica…

Anche Repubblica mi cita (grazie ad Alessandro Longo), peraltro, nel mio brano piu’ presuntuoso.
Si riporta la mia difesa a Folena il quale, a sua volta, mi menziona.
Insieme alla citazione su Il Manifesto, ora posso dire di essere un celebre compagno perfetto…

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Su il Manifesto (autopromozione?)

L’altro giorno, mi ha chiamato Raffaele Mastrolonardo per un commentino sulla proroga del decreto Pisanu.
Ne e’ uscito un articolo per Il Manifesto, con interviste a persone molto piu’ autorevoli di me.

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Garlasco, i guardoni, il rispetto

Il Garante stigmatizza la pubblicazione della corrispondenza privata e intima tra Chiara Poggi e Alberto Stasi.
Diciamocelo chiaramente: chi legge e’ soltanto un guardone, chi pubblica vive sui pruriti e nel totale spregio di una persona cosi’ ferocemente uccisa e della sua famiglia; e anche di Stasi.

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E se Folena avesse ragione?

Anzi, leviamoci il "se". Perche’, in fondo, non e’ che i politici hanno per forza totalmente torto, sempre.
PI (e non solo) pubblica la replica di Folena accusato, in buona sostanza, di aver tirato un colpo basso al diritto di fruire e diffondere la cultura.
C’e’ sempre l’articolo di PI che e’ un valido spunto e, ieri, anch’io ho fatto qualche piccola riflessione pur senza l’approfondimento che la questione meritava (cronica mancanza di tempo…). Personalmente, ero giunto soltanto ad una conclusione e, cioe’, che bassa risoluzione e degradazione sono paletti troppo ingombranti (e indefiniti).
Ora, vediamo meglio cosa e’ successo, senza pregiudizi.
Questo e’ il primo comma dell’art. 70 l.d.a.:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Altrimenti detto, con quella sola norma non si puo’ riprodurre integralmente un’opera. Al massimo se ne fa un riassunto o una citazione oppure se ne estrae un brano o una parte. Sempre per solo uso di critica o discussione. Alle condizioni indicate sono salvi anche i fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ora, secondo alcuni il nuovo comma 1-bis limiterebbe questo primo comma. Lo rileggiamo insieme:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
E’ vero? A questo punto, mi sono convinto di no e non sto a saltare sul carro di presunti vincitori (anche perche’ i diritti appartengono a tutti). Pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche. Adesso, se proprio vogliamo cavillare, c’e’ un nuovo limite (non aggiuntivo) di ordine qualitativo, ma non penso sia cosi’ pesante (se applicato ragionevolmente – v. la mia conclusione in calce).
Certo, la novita’ riguarda soltanto Internet (anche se non condivido questo limite), immagini e musiche (e non altre opere che seguono il regime del primo comma), ma un passo avanti, ancorche’ nel compromesso, c’e’. Penso sia fuori discussione e scusate la presunzione.
Vittoria dei diritti, dunque? No, non proprio, ma per motivi un po’ diversi da quelli letti in giro. Rimane, infatti, un problema non da poco: che ci sara’ qualcuno che tentera’ di fissare definizioni assurde (e tecnicamente non accettabili) di "bassa risoluzione" e "degrado". Vedremo.

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Posso essere un po’ confuso?

Premetto che, a differenza di tanti altri, non ho ancora le idee chiare sulla famosa riforma dell’art. 70 l.d.a. Probabilmente, si tratta di un mio limite.
Per quelli di fretta, segnalo PI dove c’e’ linkato quasi tutto in materia. E riporto il testo del comma 1-bis, quello incriminato.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma“.
Ho da fare poche considerazioni, per ora. Sono il sunto anche di una “mailata” (non si legga… “maialata” ;-), vuol dire che ci siamo scritti) con Stefano Quintarelli e una terza persona che ci ha stuzzicato sul punto.
Cosa significano “bassa risoluzione” e “degradate”?
Sulla bassa risoluzione occorrerebbe qualche elemento in piu’ perche’ chi dedice (e come) cos’e’ basso, medio e alto?
Degradata, se proprio vogliamo trovare il cavillo, e’ qualsiasi riproduzione di un originale non digitale (es.: la fotografia di un affresco), mentre per le opere originariamente digitali esistono tecniche senza compressione o lossless. Le compressioni lossy sono tutte in qualche modo degradanti, per definizione.
Pero’, un algoritmo destinato alla pubblicazione su Internet e’, di regola (e per tante ragioni, anche di banda), a “bassa risoluzione” e “degradato”.
Il fatto e’ che esiste anche l’eccezione di cui occorre tenere conto, come si puo’ sostenere, senza tema di smentita, che un’opera non e’ pianamente fruibile se non nella completezza dei suoi particolari. E infatti, allora, che senso avrebbe il Cenacolo in alta definizione?
Conclusioni: sto ancora cavillando sulla legge nel suo insieme (e Quinta ha gia’ scritto qualcosa), ma, in effetti, quel comma, che potrebbe giovare a Wikipedia, sembra, comunque, un limite alla diffusione della cultura, non da poco.
Ah.. poi, qualcuno ci dovra’ spiegare l’esatta portata dello scopo di lucro. Ad esempio, se riguarda un sito che pubblica qualche annuncio (ricordate il prof. romagnolo?).

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Privacy e Giustizia: ma per chi?

Adesso, mi tiro fuori qualche sassolino dalle scarpe, a costo di essere impopolare.
Partiamo dal fatto piu’ recente: gli effetti del decreto Pisanu (estate 2005) sono stati appena prorogati a fine 2008. Mi riferisco, in particolare, alla data retention: tabulati telefonici, telematici e tracciamento presso gli Internet cafe’.
Tralasciando l’ultimo settore di intervento, cio’ significa che per finalita’ di antiterrorismo (ma la norma non e’ chiarissima sul punto) i termini ordinariamente vigenti (24 + 24 mesi per i telefonici e 6 + 6 mesi per i telematici) non valgono piu’.
Purtroppo, nei comprensibili timori per la riservatezza comune, nessuno si rende conto di una cosa. La dico, ma e’ molto impopolare: 6 mesi (gli altri 6 aggiuntivi sono soltanto per reati di una certa gravita’ o specifici) per i tabulati telematici sono pochi. Perche’, come ogni buon operatore del diritto sa, se io porto una querela in Procura sovente prima che venga registrata, assegnata ad un magistrato e presa in carico da qualche anima volentorosa i termini sono scaduti.
A me, come avvocato, e’ successo diverse volte.
Questa e’ la tutela della vittima del reato tipica del nostro sistema giudiziario.

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Grosse Bruder

In tedesco, Grande Fratello dovrebbe dirsi cosi’ (si accettano correzioni).
In Germania, rivolta contro una legge sulla data retention.
Da noi, un Governo di centro-sinistra proroga, senza plausibili ragioni, una norma voluta dal centro-destra e, a suo tempo, molto criticata. Ha il suo senso, paradossalmente.
Tutto molto in sordina perche’ nei comunicati del Governo si parlava di altro e la proroga della data retention e’ stata ufficialmente taciuta.
Soprattutto, ci piacerebbe sapere se i dati conservati dall’estate 2005 a fine 2007 sono serviti a qualcosa. Altrimenti, la proroga non ha ragione d’essere, anzi e’ illegittima.

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Pisanu di ritorno

Ricordate il decreto Pisanu dell’estate 2005? Criticato dall’allora minoranza, oggi prontamente prorogato.
Stile perfetto, classico.
QUI.

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Amarcord 2007 – UPDATED

Visto che nel 2007 sono accadute molte cose, ho deciso di scrivere questo post (lunghetto…) riassuntivo, non esaustivo, di quanto ho scritto in tema di diritto delle nuove tecnologie. Buona lettura, se volete. continua a leggere

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Andrea Beggi’s facts (unofficial)

Oggi ho incontrato Andrea Beggi all’IKEA di Campi. (*)
Ha montato un salmone dello shop alimentare: senza utensili, soltanto con lo sguardo! Risaliva la corrente!

(*) Vero, ci siamo anche salutati.

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