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Tag Archives: file sharing
Neutralità
“Il semplice utilizzo di programmi P2P (es.: Emule) non prova la volontà di diffondere materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 3, c.p.)”.
Quello appena riportato è il succo di una recente decisione della Cassazione.
In realtà non si tratta di un orientamento giurisprudenziale innovativo. Sin dal 2010, infatti, la Suprema Corte era giunta alle stesse conclusioni, con questa sentenza, quella realmente fondamentale sul tema. E, poi, c’è stata quest’altra.
Tutto abbastanza acquisito, dunque. Tuttavia, a mio avviso l’occasione è propizia per fare (o rifare) alcune riflessioni.
I rischi del P2P – ma, più correttamente, dovremmo dire del “file sharing” – sono noti da tempo. Personalmente, sette anni fa e più avevo scritto una cosina per Punto Informatico che aveva avuto un certo apprezzamento. Insomma, non sembravo l’unico paranoico.
Dopo un anno, infatti, una sentenza, pur di merito, si occupava della consapevolezza dell’upload automatico operato da alcuni programmi (nel caso di specie, l’imputato aveva usato WinMX) e condannava l’imputato.
Poi, fortunatamente, nel 2010 è arrivata, come visto, la prima sentenza della Cassazione che ha finalmente detto che non si può dare per scontata la consapevolezza di certe funzioni dei software. Con le menzionate conferme del 2011 e dei giorni scorsi.
Tutti i tre provvedimenti della Suprema Corte riportano un passaggio sostanzialmente identico di cui avevo già scritto nel 2011 e che credo sia bello da riportare anche perché dice una cosa non certo secondaria o banale. Leggiamo insieme
Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della massa degli utenti e che, nello stesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere. Del resto, le due suddette esigenze ben possono essere entrambe soddisfatte perché, con indagini adeguate, è possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti.
La morale, per me, è la seguente: la tecnologia è neutra e, pertanto, va difesa. Dimmi poco…
Posted in Reati informatici, Sentenze e sentenzine
Tagged 600 ter, emule, file sharing, p2p, pedopornografia, pornografia minorile, winmx
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Free P2P
Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011.
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo)
Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.
Come finiscono le cose
Ho appena avuto una bella notizia.
Un mio cliente era (lo è ancora, per la verità) indagato per pedoporno, precisamente per detenzione e diffusione (via eMule) di questi materiali illeciti. Per capirci, è l’indagine (una delle tante) di cui si è parlato in primavera, avviata dalla Procura di Savona. Qualcuno, si era anche pubblicamente lamentato per l’esistenza di fake, file dal titolo non inequivoco (o riferibile ad altro genere lecito), ma dal contenuto vietato. Anche il mio cliente aveva ipotizzato questa cosa (ma aveva preferito mantenere un profilo più basso per non essere additato) perché non è pedofilo, non lo è mai stato, neppure per “curiosità”.
Chiaro, però, che il fenomeno dei fake (che dovrebbe essere noto a chi opera nel settore), non ha alcuna rilevanza. Basta un solo monitoraggio, fatto un po’ così, e si finisce indagati, con tutto il materiale informatico sequestrato e con molte pene (anche economiche).
Poi, dopo l’analisi dei materiali, tutto si sgonfia perché nei reperti non c’è alcunché di pedopornografico. Dissequestro, richiesta di archiviazione e alla via così. Senza neppure tante scuse.
Le leggi che verranno
Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.
S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?
S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…
S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…
C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…
C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere
C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica
C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam
C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.
Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.
Three strikes and you are still in
Diciamoci la verità. La “Dottrina Sarkozy” (o “Strategia Oliviennes”, dal cognome del n. 1 FNAC) era un boiata di rara grandezza.
Ma mi preme sottolineare che ciò che è stato deciso a livello europeo non è una legalizzazione del file-sharing (come ho letto in giro), ma una vittoria del diritto alla cultura, al lavoro, ecc., rappresentato dalla connessione Internet (giustamente, Cappato).
Posted in Diritti digitali
Tagged dottrina sarkozy, file sharing, marco cappato, p2p, strategia oliviennes
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P2P in USA
Segnalatomi in un commento, ripropongo in questo post un’interessante decisione USA (Corte Distrettuale Texas) in tema di p2p.
Me la leggo meglio, ma, appunto, la segnalo sin d’ora.
Peppermint: ultimo atto?
Visto che ne hanno parlato tutti, mi accodo. Ma non per saltare sul carro dei vincitori perché è nota la mia posizione dubbiosa. Insomma, sugli esiti che, appresso, esporrò non avrei scommesso. Ma è meglio così.
Il 28 febbraio (ma la notizia è filtrata soltanto il 13 marzo) il Garante ha imposto il blocco del trattamento dei dati raccolti da Peppermint, Techland e Logistep ordinandone la cancellazione entro il 31 marzo 2008. QUI il provvedimento, QUI il comunicato stampa.
Ora cosa può succedere? Le Società possono impugnare il provvedimento di fronte al giudice amministrativo e chiederne la sospensiva. Se non ottengono la sospensiva per tempo, devono cancellare (in caso contrario, scatterebbe il penale).
Comunque, se il provvedimento del Garante dovesse rimanere fermo mi sembra logico pensare che le cause di civili iniziate con quei dati non potranno andare avanti con successo.
Si parla già di azioni di risarcimento degli utenti e di una nuova valutazione penale delle lettere inviate dallo studio legale di Bolzano. Vedremo.
Posted in Privacy e dati personali
Tagged file sharing, logistep, p2p, peppermint, techland
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File sharing e condivisioni automatiche
La storia riassunta in breve.
Tizio viene monitorato dagli investigatori i quali accertano che, usando WinMX, ha in condivisione diversi file pedopornografici.
Dopo le perquisizioni e i sequestri “di rito” e a seguito di un’analisi dei reperti, si fa il processo e, verosimilmente, la difesa osserva che con quel client non si puo’ impedire la messa in condivisione che, di fatto, e’ automatica. Probabilmente, spera in un’assoluzione per mancanza di dolo.
Il giudice, invece, condanna (v. Altalex); e a leggere la motivazione, sembra che la decisione sia dipesa dall’accertata competenza tecnica dell’imputato. Come dire – e penso di non azzardare troppo – che se fosse stato un utonto forse l’avrebbe spuntata.
Beninteso che cio’ vale per tutte le condivisioni, non soltanto di pedopornografia, ma anche, ad esempio, di opere protette da copyright.
C’è, però, un passaggio che non mi convince completamente circa un diverso argomento.
“Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi”.
Pur non necessaria per la decisione del caso concreto (che parla di altro client, come visto), non mi quadra una cosa. Non so Bearshare, ma il mulo mette in condivisione automaticamente (addirittura, anche soltanto una parte di file scaricato, dalla cartella file temporanei). La cartella di condivisione, di upload, coincide con quella dei completati. Dunque, l’assunto del giudice, sempre riguardo a eMule, è sbagliato. O sbaglio io?
O, forse, la sentenza, pur in modo non chiarissimo, fa riferimento a stop mirati, file per file oppure allo spostamento dei completati verso un’altra cartella.
Urbani: i nodi vengono al pettine
Oggi vengo a sapere di un decreto penale di condanna per p2p (art. 171, comma 1, lett. a-bis) l.d.a.).
Ora, per una serie di motivi (lunghezza e onerosità di un dibattimento e inutilitá di altri riti) io penso che, di regola, sia più consigliabile accedere all’oblazione sui generis prevista dalla stessa norma (vista anche la condanna irrogata col decreto – 3.000 euro e gli effetti completamente estintivi rispetto a quelli parziali del decreto – che è pur sempre condanna, eh…).
Ma il nodo viene al pettine perché, a leggere la norma, questa oblazione può essere chiesta soltanto prima del dibattimento (ok, come quella vera e propria) oppure… prima del decreto penale (stortura che ho sempre denunciato).
Insomma, non si potrebbe opporre il decreto e, contestualmente, chiedere questa oblazione…
Io qualche idea l’avrei (interpretazione costituzionalmente orientata, ultimo termine sempre col dibattimento, ecc.).
Qualcuno vuol contribuire con qualche idea brillante?
Mettere a disposizione e immettere
Quinta, sempre molto attento e aggiornato, segnala questa notizia (americana) e titola ““mettere a disposizione” non e’ distribuire, secondo una corte USA e senza prove di distribuzione, non c’e’ violazione del copyright“.
Penso, pero’, che la questione meriti qualche chiarimento affinche’, da noi, non ci illuda piu’ di tanto.
Anzitutto, come premesso, la faccenda riguarda gli USA e non e’ proprio detto che quella legge sia uguale alla nostra.
In Italia, infatti, vale una regola molto precisa che e’ questa (arcinota, visto che viene definita’ – un po’ impropriamente – come “legge Urbani”)
“Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
[omissis]
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa (3);“.
Benissimo, questo e’ il punto di partenza e, per quello che ci riguarda qui, i nodi sono due: mettere a disposizione del pubblico e immettere in un sistema di reti telematiche.
Mettere a disposizione del pubblico e’, secondo me, come esporre su una bancarella. E, in effetti, client come eMule consentono, di base, proprio questo: rendere visibile agli altri utenti una sorta di catalogo/esposizione.
Pero’ la legge chiede di piu’, vale a dire l’immissione in un sistema di reti telematiche. Attivare eMule e connetterlo a un server comporta, di per se’, l’immissione di opere (protette o non protette) in Rete?
Io penso che la risposta sia negativa dal punto di vista tecnico perche’, a ben vedere, e’ il downloader che, con la propria richiesta, fa transitare il file per la Rete. A rigore, l’uploader lo offre soltanto (prima parte della norma). Quanto conta, pero’, l’azione del downloader a fini di responsabilita’ dell’uploader? Il profilo giuridico potrebbe essere diverso.
Ricordo comunque che, in Italia, esiste pur sempre la figura del tentativo e non possiamo fare a meno di confrontarci con essa.