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Tag Archives: file sharing
La vera storia del “P2P legale”
Su Penale.it potete trovare la richiesta di archiviazione (la decisione del Giudice la richiama integralmente) su un caso di P2P di cui si e’ parlato poche settimane fa.
Leggendola, si capisce che quello che ha detto la stampa (legalita’ del P2P, comunque) non e’ completamente corretto.
Questo e’ quello che traggo io dalla lettura della suddetta richiesta:
– il P2P, di per se’, non e’ illecito (ed e’ bene ricordarlo);
– lo scambio avviene senza intermediari, cioe’ non si puo’ chiamare in causa un terzo (mero supporto tecnico);
– non e’ certa la rilevanza penale delle condotte di dowload e upload.
E su quest’ultimo punto dissento (anche se si dovrebbe sapere qualcosa di piu’ circa il tempo del commesso reato, pre o post Urbani).
La morale, a parte quella strettamente giuridica, e’ sempre quella di leggersi prima i provvedimenti, poi commentare.
Logistep, IP e la giustizia elvetica
Quinta, commentando la decisione della Corte di Giustizia, scova una notizia riguardante Logistep AG, l’azienda svizzera che ha supportato l'”indagine” Peppermint (e non solo). Ma la leggo un po’ diversamente da Stefano. Ho trovato qualcosa anche in questo forum.
Ma andiamo un po’ con ordine.
Step #1: L’IP e’ dato personale se rientra nella definizione del TU Privacy (gia’ osservato in altro post, pur con la discussione nei commenti). La Svizzera non e’ UE, pero’ ha una legislazione molto simile alla nostra (anche per ragioni di collaborazione gia’ esistenti). Una mano a capire bene ce la da’ l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) che dedica all’argomento file sharing una pagina molto significativa. QUI, in francese, notizie sul testo della legge di revisione appena entrata in vigore. La definizione di dati personali (art. 3) e’, invece, “dati personali (dati)1: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile” (QUI la legge completa).
Step #2: La stessa Logistep e’ sostanzialmente ammissiva sul punto e se ne fa vanto “The user identification in all P-2-P protocols is fully accurate” (fonte).
Step #3: L’attività di Logistep e’ certamente trattamento che puo’ essere lecito o illecito.
Step #4: I dati “anagrafici” degli utenti possono essere recuperati soltanto nella giustizia penale.
Step #5: Logistep, per aggirare la legge svizzera, cerca di sollecitare procedimenti penali, viene in possesso di certi dati e li impiega nel civile malgrado le accuse in penale siano destinate a cadere.
Step #6: Logistep pare neghi che un IP sia un dato personale (un po’ contraddicendosi, secondo me).
Posted in Diritto d'autore, Privacy e dati personali
Tagged file sharing, logistep, p2p, peppermint
10 Comments
Macché furto… – UPDATED
Leggo su Repubblica (a firma Ernesto Assante e a proposito di file sharing): “che si tratti di “furto” è evidente, copiare una canzone senza pagare i diritti d’autore significa semplicemente privare i musicisti dei frutti del loro lavoro“.
Ed e’ il meme di tante campagne “di informazione” delle varie associazioni di major (che nessuna Autorita’ ferma).
Sara’ una mia deformazione professionale, ma copiare o scaricare (pur abusivamente) una canzone NON e’ furto per il semplice motivo che l’autore non viene spossessato dell’originale. Non e’ un sofisma giuridico (e potrebbe anche esserlo atteso il testo dell’art. 624 c.p.), ma una semplice questione di lingua italiana, di visione corretta della realta’.
Purtroppo, vedo che, sostanzialmente, le pene per i reati in tema di diritto d’autore sono coincidenti con quelle del furto. E la cosa mi preoccupa molto, giacche’ le condotte sono ben diverse e dovrebbero essere sanzionate in modo differente (v. art. 3 Cost.).
Aggiornamento del 31 gennaio 2008, ore 11.05: Giustamente, nei commenti, mi hanno chiesto qualche chiarimento. Spero che questa sentenza chiarisca bene il mio pensiero. Anche questa mi sembra pertinente.
Ora il p2p e’ legale??? – UPDATED
Quinta mi invoca insieme a Scorza in relazione a questo articolo di Repubblica (notizia, peraltro, proposta un po’ da tutti i media).
Non posso dire molto perche’ ogni buon giurista sa che non si commenta un provvedimento prima di leggerne la motivazione. I piu’ smaliziati, poi, si fidano poco della stampa generalista.
In attesa che un amico mi faccia avere decreto e richiesta del pm, noto, pero’, qualche inconguenza che mi fa temere che la notizia sia una “non notizia”.
Cominciamo a dire che “la” legge sul diritto d’autore non e’ la 248/2000. Quest’ultima e’ soltanto una legge di riforma (pur vasta) mentre sul file sharing hanno legiferato, anni dopo, Urbani e soci. “La” legge sul diritto d’autore e’ la 633/41.
Poi c’e’ questa frase (del pm) un po’ inquietante: “In assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc”. Purtroppo, la fattispecie penale ad hoc c’e’ ed e’ l’art. 171 lett. a-bis) l.d.a.
Non comprendo, inoltre, la rilevanza o meno di un server centrale. La legge non ne parla proprio.
E i siti come www.emuleitalia.come o www.feedburner.com? Che c’entrano? Con un sito si fa p2p?
Ho l’impressione che il provvedimento si sia occupato di qualcosa di molto diverso dal p2P come lo intendiamo noi (con classici client come Emule, Azureus, ecc.).
Aspettiamo di leggere il decreto per intero e la richiesta del pm, forse e’ meglio.
Ecco, mi accorgo che ne ha parlato anche PI, in termini piu’ verosimili e corretti. Giusto anche ricordare che il p2p, di per se’, non e’ illegale. Dipende da cose si scambia.
Aggiornamento del 26 gennaio 2008, ore 16.10: Vedo che Dario Salvelli, evidentemente piu’ informato di me, linka questo comunicato di eMuleItalia.net. E si conferma che la notizia riportata da agenzie e quotidiani e’ una patacca.
E se Urbani…
A me questo articolo di PI e’ piaciuto parecchio perche’ propone un tema molto delicato e importante, anche per noi.
Condividere non e’ distribuire, in USA. E qui in Italia? Ecco cosa sanziona la nostra legge (art. 171, comma 1, lett. a-bis):
"mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa".
Chi sa come funziona un sistema di P2P sa se questa regola e’ applicabile ed entro quali limiti.