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La Cassazione dice no al “diritto di diffamazione” (sic)

Ieri sono stato in visita al blog dell’On. Carlucci per scrivere il post precedente. Navigando, mi sono imbattuto in un titolo che mi ha parecchio colpito. Appunto “Blog: la Cassazione dice no al diritto di diffamazione”.
Il post contiene soltanto un link che riporta ad un’altra pagina dalla quale si può scaricare un file dal nome “sentenza-cassazione-internet.doc“. Si tratta, appunto, di un file doc, in realtà un post di secondoprotocollo.org, esattamente questo, sito dal quale l’On. Carlucci pare avere già attinto.
Lo firma tale Elisa Arduini e già il titolo mi lascia perplesso. Perché, francamente, non pensavo che esistesse un “diritto di diffamazione”. Proseguendo, capisco che parla di questa sentenza (linkare non fa mai male, così uno si fa un’idea in proprio) di cui si è trattato anche qui.
Bene, tanto per cominciare la Cassazione non si è occupata di un caso di diffamazione. Il reato può essere considerato qualcosa di simile, ma, per correttezza, occorre dire che è quello di cui all’art. 403 c.p., “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone”.
Al di là di tutte le belle parole, la Suprema Corte dice due cose molto semplici:
– un forum, un blog, una newsletter e simili non sono, solo in quanto tali, stampa;
– ne consegue che essi non possono godere dei limiti al sequestro tipici della stampa (art. 21, comma 3, Cost.).
Punto.
Tutto il resto, son belle parole, ma non vi è alcuna pertinenza con quanto detto dalla Cassazione.
E leggo anche questo

Questa sentenza apre le porte alla responsabilità civile e penale degli amministratori delle piattaforme blog nei casi in cui non venga accertata l’identità di colui o coloro che gestiscono il blog, la news letter o una qualsiasi delle nuove forme di comunicazione di cui sopra

Guarda caso, è proprio ciò che vorrebbe l’On. Carlucci con il suo progetto di legge. Peccato che la sentenza abbia lasciato ben chiusa quella porta che qualcuno vuol farci vedere spalancata.
Come detto sopra, spesso non c’è bisogno di commentare. La gente è in grado di farsi un’opinione propria. Basta linkare la fonte prima, appunto la sentenza.

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Cambio!

Sulla questione del progetto di legge presentato dall’On. Carlucci direi che è stato scritto di tutto e di più, da tutti. Inutile che sprechi risorse telematiche con un intervento che, a questo punto, sarebbe tardo e superfluo.
Però, forse, ho trovato una cosa interessante.
Il testo sottoposto alla critica è quello che proviene dal sito dell’Onorevole (il doc, per intenderci, originato da Davide Rossi). QUI.
Sbirciando, però, nel sito della Camera, scopro che ci sono delle novità, sotto forma di cambiamenti. Almeno uno, per quel che vedo in prima battuta.
Questo è l’art. 2, comma 3, del file doc

3.  Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

Di seguito, invece, il testo della stessa disposizione nella versione ufficiale (A.C. 2195)

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Se, da un lato, scompare la competenza del Comitato circa l’attuazione di segrete “misure” (che sembra, però, riproposta nel nuovo testo, in fondo all’art. 3), le questioni di diffamazioni si fanno decisamente più chiare.
L’applicazione di tutte le regole, nessuna esclusa, della stampa non è che volesse dire un granché. Oltre tutto, era una formula ben poco elegante.
Ora, appunto, la volontà dell’On. Carlucci si fa ben più chiara (anche se non ottimale sotto il profilo dello “scrivere le leggi”). Tra le altre cose, i titolari dei siti devono essere responsabili di tutto quanto. E solo per la diffamazione, bah…
Cominciamo dal blog dell’On. Carlucci.

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Diritto e Carlucci

Finalmente, pur sempre con toni non ingessati, si parla del ddl Carlucci (quello sull’anonimato) anche in termini un po’ giuridici.
Lo fa Adriana Augenti in un’intervista su Periodico Italiano, QUI.

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