Feed e altro
Metachiacchiere recenti
- Reminder: TRANSACTION 1.82 BTC. Receive >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97e1303206586454c0d80d55446170cb& su Ci risiamo con le chiavette
- Notification- You got a transfer №DH75. GET >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=33c30fc8cf6e67ce4c13f5ab0d4cacef& su Key4Biz > Libertà di espressione sui social, si tratta solo di un claim commerciale?
- You have received 1 message # 223. Read >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=86705d3641ae7e22abf2889865c43ea6& su Fatto 4, fai anche 5
- You have received 1 message(-s) № 866. Open >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=ad31565831679db40995f38c94996d1c& su Venerdì 23 novembre 2018: tutti al Teatro Manzoni
- Warham su Redditi e Corte di Giustizia
- Warham su Fatto 4, fai anche 5
- Warham su Zeus News Reloaded
-
Post più recenti
Categorie
Archivi
Blogroll (e altro)
- .mau.
- Alberto Mucignat
- Alfred Azzetto
- Altrimondi (Giorgio Dell’Arti)
- Antonio Sofi
- Antonio Tombolini
- Bretellalog – Alessandro Ferretti
- Carlo Felice Dalla Pasqua
- Dario Denni
- Dario Salvelli
- DelfinsBlog (Guido Arata)
- Dica, avvocato
- Diritto Amministrativo Veneto
- Doktor Faust
- Elvira Berlingieri
- Ernesto Belisario
- Fulvio Sarzana di S. Ippolito
- Guido Scorza
- Ictlex – Andrea Monti
- Il buon diritto
- Interlex
- Last Knight
- Le Rette Parallele
- Luca Spinelli
- Marco Camisani Calzolari
- Marco Pierani
- Marco Scialdone
- Massimo Mantellini
- Mayhem (Alessio Pennasilico)
- Michele Iaselli
- Paolo Attivissimo
- Paolo De Andreis
- Penale.it
- Penale.it ebook
- Penalpolis
- Placida Signora
- Poca Cola (Riccardo Pizzi)
- Punto Informatico
- Quasi.dot
- Quid Novi
- Rebus
- Reporters
- Roberto Cassinelli
- Roberto Dadda
- Roberto Olivieri
- Spinoza
- Stefano Quintarelli
- Studio Illegale
- Suzukimaruti (Enrico Sola)
- The Register
- Vittorio Pasteris
Tag Archives: google
Fuga dall’oblio
Leggo sul Corriere che in America starebbero per lanciare Hidden from Google, “sito che raccoglie e ordina i risultati rimossi sul motore di ricerca”.
Della fragilità del sistema approntato da Google ne eravamo consapevoli tutti. Perché se è vero che, oramai, anche grazie a Chrome per molti utenti di bassa capacità Google è diventato “Internet”, è anche vero che, dietro, tutto rimane al suo posto (se non rimuovi).
Un po’ come il sequestro dei siti per inibizione dell’IP.
La cosa che mi fa specie, però, è che, ancora una volta, sembra tutta colpa di Google che passa come censore perché mette a disposizione degli utenti un sistema per richiedere la rimozione dai risultati (che, tra l’altro, non è accolta automaticamente).
Immeritatamente, perché se non lo fa la paga cara. La Corte UE ha mandato proprio questo segnale, non dimentichiamolo.
L’Unione sembra diventata un postaccio dove vigono regole assurde che si preferisce non rispettare. Google aveva provato a sfuggire protestandosi assolutamente ed esclusivamente yankee, ma gli è andata male.
Quelli di Hidden from Google sono fortunati ad esserne veramente fuori.
Questi fanno sul serio
Personalmente, non pensavo che quelli di Google si sarebbero mossi con tanta solerzia e invece…
Pare proprio che il servizio di rimozione risultati a seguito della nota sentenza europea sul diritto all’oblio sia già lavorando a pieno regime.
Lo si capisce da quanto scritto in calce alle pagine del motore di ricerca.
QUI, comunque, qualche info in più.
Troppo bello per essere vero?
Oggi il Corriere spara in prima pagina la notizia che Google, dopo la sentenza della Corte UE, ha predisposto un apposito servizio per la rimozione dai risultati, in ossequio al diritto all’oblio.
Ne rimango impressionato, per mille motivi. Mi riservo di vedere se funziona.
P.S:: Anche Repubblica e La Stampa.
Vividown in Cassazione: ultimo atto
Quasi otto anni fa, il caso Vividown vs. Google. Fece molto scalpore.
Dirigenti in primo grado assolti per la diffamazione e condannati per il trattamento illecito, assolti in appello anche per il trattamento illecito, ricorso dell’accusa rigettato dalla Cassazione.
Lunedì sono state depositate le motivazioni e sono molto interessanti. Ci sarà da discutere. Intanto, si può dire che è una bella pietra in punto (ir-)responsabilità del provider.
Monica Gobbato ci ha già scritto fiumi di parole.
Ma questo lo vedono meglio i bambini
Si sa, il cloud è molto di moda ed è altrettanto conosciuto. Soltanto per scrupolo, linko Wikipedia.
Poi, in realtà, non posso che condividere le recenti osservazioni di Roberto Dadda. Ma diciamo che volevo parlare d’altro.
Lo spunto me lo fornisce un articolo “first impressions” pubblicato sul Corriere a proposito del più recente “cloudbook” di Google, tutto basato su ChromeOS: il “ChromeBook“, appunto (siglato CR-48).
L’oggetto, pur molto carino, pare avere alcuni limiti non di poco conto, ma chiaramente dovuti alla gioventù del progetto e alla portata rivoluzionaria di alcune scelte progettuali.
Al di là di ciò, da giurista mi interessano poco le mode, badando di più al giuridicamente concreto.
Io per primo sto sperimentando il “decentramento” di alcuni miei archivi (il termine “dematerializzazione” usato nell’articolo non mi sembra corretto), ma senza dimenticare che ciò porta con sè non poche problematiche prevalentemente di “privacy”, principalmente regolata dal d.lgs. 196/2003.
Scommetto che molti di noi non si fiderebbero tanto ad affidare il proprio archivio cartaceo a terzi. Eppure, in nome del cloud, depositeremmo i nostri file chissà dove con non pochi sacrifici in termini di tutela dei dati personali. Ma, i servizi cloud telematici sono sicuramente meno controllabili di quelli – chiamiamoli così – “fisici” e su certi rischi ci aveva già messo in guardia Stallman.
Il nostro partner dovrebbe essere addirittura più affidabile di noi stessi, ma, francamente, non so quante volte ciò si possa riscontrare.
Quindi, attenzione, molta attenzione, specie per chi tratta dati sensibili.
Posted in Privacy e dati personali
Tagged chorme OS, chromebook, chromeOS, cloud, cloudbook, google
4 Comments
Mo’ te spiego
Dopo gli oscuri quanto esilaranti avvisi di tempo addietro, Google decide di spiegare le modifiche alle condizioni di AdSense. O, almeno, decide di spiegare quali siano.
Gentile publisher,
Le scriviamo per informarla che i Termini e condizioni di AdSense, validi per il suo account, saranno modificati a breve. I Termini aggiornati saranno validi a partire da domani, 22 marzo 2011; potrà consultarli all’indirizzo http://www.google.com/intl/it/adsense/terms/terms_and_conditions_20110218.html. I Termini aggiornati sostituiranno quelli che si trovano al seguente indirizzo: https://www.google.com/adsense/localized-terms
Queste modifiche sono state effettuate in seguito alla decisione di Google del maggio 2010 di rendere pubblica la quota di compartecipazione alle entrate dei prodotti AdSense per i contenuti e AdSense per la ricerca (al seguente indirizzo: http://it-adsense.blogspot.com/2010/05/quota-di-compartecipazione-alle-entrate.html). Per chiarezza, abbiamo evidenziato le modifiche di seguito.
L’articolo 12.1(d) è stato modificato nella forma seguente:
(d) altri eventi verificatisi in connessione con la visualizzazione degli Annunci sulla/e Sua/e Proprietà. La quota di ricavi che Lei riceverà sarà determinata da Google a sua discrezione. I pagamenti saranno calcolati esclusivamente sulla base dei registri tenuti da Google. Per qualsiasi domanda relativa al prodotto, saremo lieti di risponderle sul nostro Forum: http://www.google.com/support/forum/p/adsense?hl=it
Cordiali saluti,
Il team di Google AdSense
© 2011 Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Le abbiamo inviato questa email di servizio obbligatoria per informarla di un importante cambiamento che interessa il prodotto o l’account AdSense da lei utilizzato.
Ma, come si legge, va anche in profondo, nel senso che (citando il messaggio di cui sopra)
queste modifiche sono state effettuate in seguito alla decisione di Google del maggio 2010 di rendere pubblica la quota di compartecipazione alle entrate dei prodotti AdSense per i contenuti e AdSense per la ricerca
Il passaggio trova specchio in un atto ufficiale AGCM nell’ambito di una procedura avviata nanti la stessa Authority, dove si capisce che queste decisioni è stata indotta dall’indagine.
Sicché la trasparenza di Google non sembra essere super-spontanea…
Qualche commentatore magari un po’ meno allineato?
Don’t be idiot
In questi istanti, Google sta mandando una circolare ai publisher (cioè coloro che pubblicano avvisi pubblicitari).
Gentile publisher,
Le scriviamo per informarla che i Termini e condizioni di AdSense, validi per il suo account, sono stati modificati. I Termini aggiornati saranno validi a partire dal 22 marzo 2011 e sono consultabili all’indirizzo http://www.google.com/intl/it/adsense/terms/terms_and_conditions_20110218.html .
Purtroppo non siamo in grado di interpretare per i nostri publisher il significato delle modifiche apportate ai documenti legali.
Per eventuali domande o una consulenza legale per l’interpretazione dei nuovi Termini e condizioni, consulti un avvocato.
Cordiali saluti,
Il team di Google AdSense
Scommetto che quando c’è da andare a giudizio, i loro avvocati sono prontissimi a dare l’interpretazione del caso, no?
P.S.: In vent’anni di professione, una stupidaggine del genere non l’ho mai letta…
Nonsoloquerele
Nel post immediatamente precedente mi interrogavo circa la possibilità di contestare, nel caso dei dati captati dalle Google Car, il reato di Interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. (*).
Leggendo un commento sempre al post precedente, ho capito che occorreva dare maggiore evidenza a quanto scritto dal Garante nel provvedimento di blocco che avevo già linkato.
E, infatti, il documento fa riferimento agli artt. 617-quater e 617-quinques c.p. (applicabilie per apparecchiature e intercetazioni informatiche e telematiche), tacendo sul 615-bis c.p., ipotesi, peraltro, che mi sembra applicabile soltanto alle foto (mediaten strumenti di ripresa visiva) e non ai dati veicolati mediante wi-fi.
Ieri, Fulvio Sarzana di S. Ippolito avevo anticipato qualcosa.
Per comodità del lettore non giurista, ecco i due primi commi:
“Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo“.
E la querela?
Dopo le auto targate Google (magari, linkiamo il provvedimento del Garante, male non fa), pare che per Big G arrivino nuove grane.
Proprio su segnalazione del Garante, a seguito degli accertamenti sull’accidentale acquisizione di dati veicolati via wi-fi durante le riprese per Street View, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.
Ora, siccome i media ci parlano di un’ipotesi di Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) e che si procede d’ufficio soltanto “se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato” (mi pare non ricorra nessuno dei casi) che senso ha tutto ciò?
Poi, può sempre essere che mi sfugga qualcosa, ovvio.
P.S.: Mi convince poco anche la contestazione di quel reato, ma vedremo…