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Tag Archives: sequestro preventivo
Come ti sequestro il sito
C’è una sentenza della Cassazione, a proposito di sequestrabilità dei siti Internet, che nel giorni scorsi ha fatto molto discutere.
In realtà, non dice nulla di nuovo perché, proprio l’anno scorso, addirittura la stessa Corte, a Sezione Unite, aveva chiaramente detto che una testata giornalistica online non può essere sequestrata, tutto secondo la legge.
E i blog, i forum, tutti gli altri siti in genere che non sono testate registrate?
Sì, si possono sequestrare: lo sapevamo già.
Come ti sequestro il blog – updated
In una vicenda del genere è facile che venga fuori la partigianeria: i protagonisti della vicenda rendono fin troppo ghiotta l’occasione. Eppure, occorre mantenersi freddi, specie se si parla di diritto.
Il 3 giugno il GIP di Roma ha firmato il decreto di sequestro preventivo del blog di Michelle Bonev, ma la notizia è trapelata soltanto ieri.
Ce lo riferisce il Corriere che ricorda le “rivelazioni” della donna su Francesca Pascale a Servizio Pubblico, oggetto di pronta querela.
Il GIP, evidentemente, ha ritenuto sussistente la diffamazione e il pericolo che il blog possa servire nuovamente allo scopo.
Il sequestro “preventivo”, contrariamente a quanto lamenta la signora Bonev, giusto o sbagliato che sia, non è la prima volta che viene disposto. E’ pienamente regolato dal codice di procedura penale.
Il Corriere, per la verità, oltre a parlare, molto impropriamente di “censura” parte della Postale, opina anche il sequestro totale del sito invece che dei soli, singoli post “incriminati”.
Difficile dare un’opinione corretta senza conoscere tutte la carte, ma, in punto diritto, credo sia opportuno ricordare una recente pronuncia della Cassazione dove si parla proprio dell’opportunità di sequestrare, o meno, un sito nella sua interezza. Giungendo ad una conclusione innovativa.
Update del 9 giugno pomeriggio. Il Corriere dava atto che, malgrado il sequestro del sito .com, la Bonev aveva “prontamente aperto” un clone su dominio .it.
Mi sa che qualcuno se ne era già accorto. Stamattina era visibile, ora non più…
Nel nome del dominio
La mia, in termini generali, l’ho già detta a Giornalettismo, ma l’argomento merita qualche approfondimento.
L’anomalia (non trascurabile) del provvedimento di sequestro per “oscuramento” dei siti facenti riferimento ai prodotti e al marchio Moncler è che, come si può leggere nel provvedimento stesso, questa volta non si è intervenuto soltanto per impedire un traffico di falsi, ma per inibire l’uso di nomi di dominio che in diversi modi richiamano, appunto, il marchio Moncler.
Allora, non ci troviamo di fronte ad una semplice lotta al falso, ma si è andato ben oltre, sino a toccare il ben diverso ambito della tutela del marchio e dei segni distintivi come i nomi di dominio.
E, però, il decreto di sequestro, anche nella contestazione di specifici reati, fa pur sempre riferimento a condotte riguardanti i falsi.
Domanda molto semplice: ma gli inquirenti hanno realmente accertato che ogni singolo dominio tra i 493 indicati faceva commercio di prodotti contraffatti?
Io lo reputo altamente improbabile, perché ritengo sostanzialmente impossibile che si sia proceduto anche ad un solo acquisto “campione” per ogni sito.
Sicché, rimane il sospetto che per buona parte dei siti si sia ordinato il “sequestro” soltanto per la presenza, nel relativo dominio, della parola Moncler, senza, peraltro, alcuna specifica contestazione sull’abuso del marchio-dominio svincolato dal commercio dei falsi.
Il che, ovviamente, appare realmente censurabile e aberrante.
Se ti sequestro la stampa telematica – UPDATED
La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile), i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce
In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.
Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.
Posted in Cronaca e Diritto, Diritti digitali, Internet e stampa
Tagged la repubblica, sequestro preventivo
2 Comments
Sequestri… esagerati – UPDATED
Se ne è parlato abbastanza sulla stampa locale ligure. Ne leggevo ancora stamattina, su carta.
Ora, la notizia si sta diffondendo anche a livello nazionale, specie per la rilevanza “informatica” della cosa. QUI, su Giornalettismo, la vicenda riguardante alfemminile.com.
Brevemente, si tratta di un’operazione dei NAS coordinata dalla Procura di Savona (il sequestro è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Savona) in relazione ad un “traffico” di sostanze “anoressizzanti” sembra pubblicizzate proprio in quel forum (ovviamente, da persone estranee al sito).
Senza leggere gli atti credo non si possa entrare nel merito, ma, di certo, il sequestro indistinto di un’intera sezione di forum (precisamente “Linea salute e benessere”, contenente ben 2.800.000 post) verosimilmente a fronte di pochi contenuti illeciti non va bene, stona parecchio, anche se si tratta di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Update: Giornalettismo ha pubblicato anche una precisazione di alfemminile.com.
Pseudosequestri
Per caso, sono atterrato sul blog di Marco D’Itri dove si riporta la notizia del “sequestro” (chiamiamolo così, va’…) di btjunkie (.com e .org) e, in calce, si riportano gli altri casi simili del passato.
Allora, mi e’ venuta in mente la sentenza di Cassazione sul caso The Pirate Bay, con un paio di chicche:
– “va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente “materiale” in senso stretto“;
– che sarebbe applicabile sic et simpliciter il d.lgs. 70/2003 (magari mi si spieghi come impugnare certi provvedimenti).
Poi c’è qualcuno che cade dalle nuvole quanto si parla di supplenza della magistratura nei confronti del legislatore.
Posted in Diritti digitali, Sentenze e sentenzine
Tagged btjunkie, sequestro preventivo, the pirate bay
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