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Tag Archives: tommaso russo
Ancora sulla riforma dell’art. 70 l.d.a.
La notte porta consiglio e, soprattutto, la discussione fa bene.
Ieri sera, su Radio Città futura, delle modifiche all’art. 70 l.d.a. hanno parlato, di fatto, soltanto Folena, Guido Scorza e il sottoscritto.
Mi sembra che, allo stato, a parte il V-boy Beppe Grillo siamo tutti abbastanza concordi che un passo avanti è stato fatto nel senso che, prima, non si poteva riprodurre un’immagine o una musica in versione integrale (sulla qualità, vedremo poi). Ora sì, pur coi limiti che si vedranno. E l’ha capito bene anche Marco Conidi che, ieri sera, non sembrava contentissimo della cosa.
Purtroppo, dopo questa bella notizia, occorre passare a quelle brutte. In estrema sintesi, tutto è molto fumoso o non ottimizzato. Vediamo perché, analizzando il mitico “comma 1-bis) (rinvio anche ad un mio precedente post):
– la regola si applica soltanto a Internet, quindi non, ad esempio, a dispense o dispensine ancorché distribuite gratuitamente;
– la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, dunque non in via onerosa (es.: una certa cifra per scaricare un certo contenuto, anche nell’eventuale forma dell’abbonamento);
– le opere contemplate sono soltanto immagini e musiche; sono, pertanto, escluse, giusto per fare il solito esempio, le opere letterarie che seguono il regime del pre- (e tuttora) vigente comma 1; va detto che Guido e Luca Spinelli stanno “wikieggiando” un progetto che contemplerebbe anche le immagini in movimento, dunque i film, i clip, ecc.;
– le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate; ho già detto la mia al post segnalato, dunque non è il caso di ripetersi; anche in questo caso, Guido e Luca elaborano e sembrano voler escludere una definizione immutevole nel tempo; il prof. Tommaso Russo dà, da parte sua, indicazioni tecniche sul criterio relativo proposto (e non assoluto; es.: 72 dpi o 128kbps) che si basa su una certa diminuzione di qualità rispetto all’originale; approccio che ha il vantaggio di poter resistere allo scorrere (veloce) del tempo tecnologico;
– l’uso consentito alle condizioni della riforma è soltanto quello didattico o scientifico; e qui, francamente, mi sembra basti un Devoto-Oli o l’internettiano De Mauro, magari con un po’ di buon senso a condimento dell’insalata linguistica;
– l’utilizzo delle opere non deve essere a scopo di lucro; il che salva iniziative come Wikipedia (che è un’associazione senza fini di lucro), ma renderebbe comunque fuorilegge il blog che si paga le spese di pubblicazione con gli ads di Google realizzando un “lucro indiretto”; con Valentino Spataro siamo d’accordo e, considerato questo limite, propone di tirare dentro il salvagente della nuova norma anche queste realtà tutt’altro che rare (e’ una tesi sostenuta anche nel progetto Wiki), ma che non hanno essenza commerciale; il problema, però, è che se è vero che un blogger che non sia una blogstar (sono realmente poche) può racimolare non più di 20-30 euro al mese di ads, con quel solo mese si paga un anno di hosting decente, piattaforma CMS compresa; che dire di quegli undici mesi che avanzano e che, per dirla tutta, andrebbero dichiarati fiscalmente? Se si vuole ripagare il tempo che perde, è come volere un corrispettivo per la propria attività. Sbaglio?
Il vero punto di disaccordo tra me e Guido è, però, che io penso che il futuro decreto ministeriale dovrà tracciare soltanto i limiti degli usi didattici e scientifici, mentre lui ritiene che la norma secondaria dovrà occuparsi anche delle questioni tecniche risoluzione e degrado. Ricito la norma nella parte che ci interessa: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. In effetti, la lettera è un po’ ambigua e Guido mi cita la discussione in Commissione (pur scarna, sul punto). Mi riprometto di leggere il tutto, sono sempre a corto di tempo.
Anyway, la differenza non sarebbe poca e gia’ ora si svela critica: se avesse ragione Guido, il comma 1-bis – che, in caso di violazione, potrebbe portare anche a conseguenze penali – presenterebbe un problema di riserva di legge; se la ragione fosse dalla mia parte, ci troveremmo di fronte a regole non troppo tassative e, comunque, a possibili disparità in sede di singolo giudizio (perché in questo caso, sarebbe il giudice a decidere sulla misura di risoluzione e degrado).
Posted in Diritto d'autore
Tagged fair use, guido scorza, luca spinelli, pietro folena, tommaso russo, valentino spataro
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