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Rispondendo a Quinta

Stefano fa il classico “mumble-mumble” sull’ordinanza (non sentenza, mi si permetta la precisazione) del riesame bergamasco, quella su The Pirate Bay. Provo a dire la mia, riprendendo i suoi punti.

  • la sentenza non e’ chiara

Personalmente, invece, la trovo chiarissima. E’ sbagliata, ma è un altro discorso. Per punti, dice che il reato c’è (in capo a Suede & Co., in concorso con ignoti), che il giudice italiano può decidere (c’è giurisdizione) perché Alexa dice che ci sono tantissimi utenti italiani che hanno visitato la Baia dei Pirati (queste statistiche sono state fornite da FPM, giusto per dirlo, e a GdF, PM e GIP sono state benissimo). Che, soprattutto, c’è il reato.
Anche se, necessariamente, è tutto a livello indiziario, non mi sembra poco.

  • il reato “mettere a disposizione”, ammesso che si configuri con i file in questione, e’ stato commesso all’estero dove non c’e’ competenza italiana, in piu’ basate su nessun concreto reato rilevato ma su statistiche

Il reato prevede la messa a disposizione con immissione nella rete, giusto per chiarezza. A parer mio non c’è, però, la minima prova che vi sia stato qualcosa di penalmente rilevante tale da rientrare in ipotesi come quelle di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a-bis) o 171-ter, comma 2, lett. a-bis). Per le misure cautelari (reali nel nostro caso, ma anche per quelle personali) basta molto meno di una prova. Fumus, indizio, chiamiamolo un po’ come vogliamo. Ma quello è, per legge. Malgrado ciò, ragionare soltanto sulla base di accessi italiani (ammesso che il fatto sia rilevante), mi sembra sbagliato e, come tale, neppure rientrante nel fumus.

  • secondo i giudici il fatto che TPB presenti una licenza di 5000eur+ costo banda per il download a scopo di profitto, fa perdere a TPB il ruolo di mero intermediario tecnico (*)

Una cosa simile la dice il GIP copiano e incollando la richiesta del PM. Ma, nell’ordinanza del riesame, non ve n’è menzione, forse perché scavalcata da altre questioni.
In realtà, quei 5.000 + costo banda rappresenterebbero, secondo TPB, una sanzione per uso non conforme dei propri servizi. Il GIP (e, prima, il PM) da ciò hanno dedotto il lucro che caratterizzerebbe l’iniziativa (oltre alle questioni di pubblicità).

  • la GdF di bergamo ha inciampato disponendo un redirect verso un sito estero afferente i discografici, cosa non stabilita dai giudici

Più che inciampare, ha fatto qualcosa di illegale. Sfido chiunque. Se il mio capo mi dice di impedire l’accesso ad un luogo, io non sono autorizzato a deviare i visitatori verso un altro posto, per giunta senza possibilità di scelta (e, comunque, in modo non trasparente). Basta una metafora, non occorre essere Pisapia (padre). Sembra proprio una delle solite cose all’italiana. Tant’è…
Alcei, Altroconsumo e ADUC si sono rivolti al Garante. Il Partito Pirata ha fatto qualcosa di più depositando un esposto diretto alla Procura di Bergamo. Vedremo, ma non sono così ottimista.
Mazza, difendendo la posizione FPM, dice che non è colpa dei discografici che si sono limitati a mettersi a disposizione su richiesta della GdF. Sta di fatto che, come tutti sappiamo, sul decreto di sequestro non si parla minimamente di redirect che è cosa ben diversa dall’inibizione. Dunque, il problema sta in chi, malgrado un certo ordine, l’ha eseguito in modo essenzialmente diverso. Gli accertamenti del caso sveleranno chi ha deciso questa cosa, spero.

  • il tribunale del riesame  ha detto che “sequestro” non equivale a “filtraggio”, ma non ha valutato l’insussistenza della giurisdizione italiana; inoltre confermando la validita’ dell’impostazione del PM ha affermato la responsabilita’ dei motori di ricerca

Il riesame di Bergamo ha detto che il blocco non può rientrare nello schema di una misura cautelare “reale” (tale è il sequestro preventivo) che necessita dell’apprensione della res, ma, a mio modo di vedere, non ha generalizzato dichiarando la responsabilità dei motori.
Contrariamente, però, a quanto si legge in giro (e che ho scritto anch’io in un primo momento) il riesame ha dichiarato (pur senza particolari argomenti) la sussistenza della giurisdizione italiana. Alexa, come ricordato sopra, dice che ci sono visitatori italiani (da ISP italiani), dunque c’è giurisdizione. Peccato che visitare un sito non sia reato (neppure nel pedoporno, giusto per fare un esempio più scottante).

  • un errore di interpretazione della legge configura per gli ISP l’obbligo di diventare “sceriffi della rete”.

No. O, meglio, non proprio così. Per i motivi appena visti e anche perché il riferimento all’art. 14 d.lgs. 70/2003 è stato oltremodo superficiale. Quel richiamo deriva dalla denuncia FPM, ma nessuno dei soggetti coinvolti (FPM, PM, GIP e Riesame) ha saputo andare al di là di un apodittico “applicabile”. Il fatto è che, come detto da altri saggi in altri ambiti, le leggi nostrane non possono essere lette senza dare un'”occhiatina” ai considerando delle direttive da cui derivano. E’ il solito problema della grande ignoranza del diritto comunitario (di cui non sono immune).

(*) come la mettera’ youtube a sostenere che e’ solo un intermediario se adesso cambia il business model ?

Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani  (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG)  abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.

e poi nel testo della decisione c’e’ questa frase:

…che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall’Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni collegamento al sito in questione da parte di terze persone;…

Mi scrive Paolo Nuti:

Credo che si debbe interpretare nel senso che allo stato delle indagini non risulta che i fornitori di accesso italiani  (individuati come destinatari dell’ordine dell’AG)  abbiano promosso il P2P a scopo di di lucro.

Credo che l’osservazione di Nuti sia teneramente ingenua, di una persona (buon per lui) che non frequenta i tribunali. Ognuno è sospetto. Questa è l’impostazione di ogni buon investigatore.

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Sequestro The Pirate Bay: le motivazioni dell’ordinanza di annullamento – UPDATED

Le pubblica il Circolo dei Giuristi Telematici. Così, finalmente, sappiamo di più.
Brevissime considerazioni a caldo:
– l’annullamento non è conseguito ad un “cavillo” (problemi di avviso al difensore) che era stato denunciato dai difensori (e che poteva anche essere un validissimo motivo, senza, però, andare al vero nocciolo della vicenda);
– il riesame di Bergamo ha ritenuto che sussista il “fumus” del reato contestato, cioè una sorta di “indizio” (dico così per evitare il legalese troppo stretto) che, eventualmente, in futuro potrà diventare prova;
– gli stessi giudici, però, dicono che quell’inibizione (che, poi, come sappiamo è stato anche un redirect…) non rientra nello schema del sequestro preventivo – misura cautelare reale; insomma, è una misura sui generis che, in quanto non tassativamente prevista, non può essere applicata.
Mezza vittoria o mezza sconfitta, difficile dirlo. Si sostiene che il reato potrebbe esserci, ma non può essere bloccato in quel modo. Certamente, però, il provvedimento pone un fermo paletto su tutta l’indagine in concreto (per non parlare del problema della giurisdizione che il tribunale ha ritenuto assorbita, dunque da non trattare).

Aggiornamentini della sera: Anzitutto, come fa giustamente notare Sandros nei commenti (e Mario Sapri che mi era sfugito), il riesame ha deciso anche sulla giurisdizione. Ditemi voi, però, se la seguente frase non rappresenta un triplo carpiato con avvitamento “che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all’affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana” (perché, visto che parliamo di Internet, ci vorrebbe qualcosa di più…).
Poi, ho anche capito-scoperto chi ha chiesto quel bizzarro sequestro (seppure giustificato con altre norme). Che la dice lunga sull’imbarazzante (per così dire) filiera dal denunciante-querelante per arrivare al giudice che dispone il “sequestro”. Mi sembra di averlo detto in passato: l’informatica fa dare i numeri.

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Ausiliari e intercettazioni

Ho appena finito di leggere l’articolo di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sulla questione del redirect di The Pirate Bay (e anche colombo-bt.org, come sappiamo).
Enucleo qualche approfondimento:
– qualità (eventuale) di ausiliario di P.G. in capo al titolare del server/IP ove le connessioni sono state deviate-terminate e sui limiti;
– trattamento di dati;
– eventuali delitti di intercettazione.
Con rispetto per Carlo, pur trovando degli spunti molto interessanti, non mi sono chiare alcune cose:
– da cosa si deduce la qualità di IFPI, perché occorre pur sempre una nomina in tal senso (consacrata in un verbale di cui, almeno io, non sono a conoscenza); va da séè che, come dice Carlo, l’ausiliario fornisce esclusivamente le proprie competenze tecniche e non i server…;
– sul trattamento di dati, siamo d’accordo; diciamo che, sotto questo profilo, le questioni non sono dissimili da quelle che hanno caratterizzato la causa Peppermint (e altre) vs. resto del mondo di condivisori; poi, ovviamente, parliamo di potenzialità di trattamento; non sappiamo se i dati siano realmente trattati (oddio… potremmo anche dire che ogni server tratta IP e altro, non foss’altro per motivi di diagnostica);
– sulle intercettazioni (a parte il fatto che, probabilmente, c’è stata una svista sulle norme richiamate), sono molto intrigato perché erano considerazioni che avevo fatto anch’io, per altri motivi; tutto sta nel capire se una “devizione-terminazione” possa costituire  (spero di non scivolare in zona latinorum…) “inter-cipere” (perché l’impedimento mi sembra in linea con il decreto – formalmente valido – del GIP, sebbene giuridicamente inaccettabile).

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Va detto

Grazie agli approfondimenti di lorenzodes, abituale e attento commentatore di questo blog, è venuta fuori una cosa molto interessante. Che riprendo in questo post per comodità.
Sicuramente, il “sequestro” di colombo-bt.org non ha goduto della ribalta concessa all’analogo provvedimento che ha colpito The Pirate Bay (malgrado gli sviluppi degli ultimi giorni).
Questione di comunicazione? Maggiore importanza della Baia dei Pirati? Non lo so.
Fatto sta che, a fine luglio, su P2P Forum Italia avevano già scoperto il giochetto del redirect di colombo-bt.org su un server riferibile a pro-music.org, peraltro abbozzando una serie di problematiche legali.
A maggior ragione, però, non riesco a comprendere il post di Marco D’Itri che parla di disposizioni recenti. Ne abbiamo discusso in un post precedente, ma io sono ancora dubbiso perché mi mancano i chiarimenti della fonte prima.
Per la cronaca, attualmente (verifica di ieri pomeriggio) colombo-bt.org non è ridirezionato da tutti i provider. Anzi, quelli che lo fanno sono una stretta minoranza. Peraltro, l’IP incriminato ora non fa più capo a pro-music.org, ma, genericamente, ad un provider UK. Ma che strano…

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Redirect anche per colombo-bt!!! – UPDATED

Un commentatore anonimo mi segnala che anche per colombo.bt.org gli ISP avrebbero ricevuto ordine di eseguire un decreto di sequestro con le stesse modalità di redirect utilizzate per The Pirate Bay.
La notizia appare sul blog di Marco D’Itri (e l’aveva segnalata anche Quinta).
In realtà, come spiega lo stesso D’Itri, non si trattarebbe di un nuovo decreto di sequestro, ma dello stesso che ha colpito colombo-bt nei a fine luglio. Soltanto che, ora, agli ISP si chiederebbe il reindirizzamento su un serve straniero.
In questo momento sono connesso con H3G (che per TPB faceva il redirect) e per colombo-bt c’è sempre la solita pecetta GdF, ma sul dominio originale. Dunque, almeno per questo provider, al momento nessun redirect.
Sono, però, gradite segnalazioni.

Aggiornamento del poco dopo, molto importante, e grazie allo scaltro lorenzodes: E’ assolutamente vero: anche per colombo-bt.org c’è un redirect (sembrerebbe disposto negli ultimi giorni, come ci informa D’Itri). Se, da un provider italiano (io ho provato con H3G, per il momento), digitate il dominio, vi ritrovate davanti la pecetta GdF, la solita di luglio. Ma, a differenza di quanto accaduto per The Pirate Bay (che svelava il redirect mostrando un IP e non il dominio www.thepiratebay.org), il dominio sembra essere ok, al suo posto. Insomma, se non scavate avrete la netta impressione di trovarvi tranquillamente sul server originale, pur “sigillato” con l’avviso di cui sopra.
Non è così e questa mossa è realmente subdola, direi illegale. Mi stupisce, peraltro, la sfacciata pervicacia di chi ha disposto quel redirect (e io non so chi sia, al momento) dopo la polemica che c’è stata per TPB. Come se fosse tutto a posto, come se fosse del tutto normale deviare il traffico telematico, in modo non trasparente anzi lasciando intendere una normalità che non c’è, verso server non garanti dell’imparzialità. Putroppo, chi ci deve rendere conto tace. Ci sarà un perché.
Comunque, per verificare, fate una prova molto semplice (anche per vedere cosa fa il vostro provider). Per Windows. Andate sul prompt di DOS e digitate questa stringa (senza virgolette, chiaramente) “nslookup www.colombo-bt.org”. Vi verranno fuori alcune informazioni tra cui l’IP associato: 217.144.82.26. Che, guarda caso, è lo stesso server su cui era reindirazzata la Baia dei Pirati (era 217.144.82.26/pb – dove pb stava evidentemente a significare una directory dedicata). L’IP appartiene ad un provider UK (Reactive). E’ facile immaginare il resto.

P.S.: La mia è soltanto un’analisi senza grosse pretese. Faccio l’avvocato, non l’informatico. Se qualcuno avesse altro da aggiungere o correggere…

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Metafore sbagliate

Nei giorni scorsi mi sono trovato, un paio di volte, a suggerire ai tecnici di ultizzare lo strumento della metafora per spiegare le questioni tecniche ai giuristi (siamo un po’ tonti e ignoranti, sul punto… è noto…).
Vedo, però, che i giuristi fanno lo stesso, pensando, in sostanza, di essere tecnici che devono spiegare le cose a noi ignoranti.
Leggo dal Corriere:
“Ma secondo il pm Mancusi il sito svedese favorisce comunque la violazione della legge: “Si comporta come il ‘palo’ in caso di furto”. “.
Che è una metafora sbagliatissima, penso sia chiaro a tutti. E non poteva essere altrimenti perché il pm (come il sottoscritto) non è un tecnico che ha gli strumenti necessari. Sino a prova contraria, ma la presunzione vale.

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The Pirate Bay: sequestro annullato – UPDATED

Al momento non si conoscono le motivazioni dell’ordinanza (potrebbero essere questioni meramente formali), ma non posso non complimentarmi con i Colleghi della difesa Sunde: Giovanni Battista *GB* Gallus e Francesco *Kikko* Micozzi, from Cagliari.

Aggiornamento del verso sera: Mi dicono (in realtà già alo sapevo, ma i diretti interessati non mi avevano confermato) che il tecnico della difesa Sunde è Matteo Flora.
Fermo resta – e tengo a sottolinearlo come ogni avvocato farebbe – che, al momento, si conosce il dispositio che dice, semplicemente, “annulla il decreto” (e non l’ordinanza come ho letto in giro…). Il motivo potrebbero essere anche il classico “cavillo” (che, comunque, va bene) non un’approfondita analisi nel merito. Ciò non vuole sminuire l’opera dei Colleghi (e loro lo sanno), ma la notizia va data così. Diffidate di chi vi dice, prima delle motivazioni, che TPB è legale, ecc.

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Lettera aperta ad Enzo Mazza

Caro Mazza,
leggo con costanza i tuoi commenti e dissento totalmente. Per usare i termini di altre dispute che avrai letto in giro in questi giorni, mi sembra che tu non voglia capire.
Mi sembri offeso, più della tua FIMI e, nei commenti ad un mio precedente post, non hai risparmiato bordate a destra e a manca (nonché, in altri àmbiti, minacce di querele condite di epiteti tipo “buffoni” rivolti a chi sosteneva, documentandole, tesi imbarazzanti per le major e non solo).
Chi legge può ritrovare tutto QUI, nei commenti ad un mio post. Giudicheranno i lettori.
Io, che non so bene come siano andate le cose (a parte quello che ho letto in giro tipo l’Eco di Bergamo e che ho puntualmente riferito, linkando) anche perchè, da cittadino-suddito, non ho diritto a nulla, dico che:
– se c’è stata una richiesta di blocco ciò non significa reindirizzamento, è lingua italiana, elementare (hai una laurea…);
– che quando la GdF (fonte Eco di Bergamo supra) parla di redirect sul server UK soltanto per un problema tecnico siccome il sito FPM era già stato attaccato da “echer” (virgolettato mio), fa sorridere perché l’affermazione è palesemente un’ingenua confessione che non sposta di un millimetro la questione, anzi l’aggrava (visto che il Giudice aveva ordinato il blocco, non il redirect, giova ribadirlo);
– che affermare “cosa che riteniamo avvenuta secondo le regole e con le garanzie della PG operante” contrasta frontalmente con un “invito-ordine” che parla di blocco e non di redirect, dunque a nulla vale in quanto contraria ai fatti;
– che se, addirittura, parliamo di un ordine, soccorre sempre l’art. 51 c.p. (soccorre per modo di dire, anche per chi esegue l’ordine, vedremo).
Riporto l’articolo del Codice, forse ce n’è bisogno, anche a tuo beneficio che pur vanti innumerevoli incarichi da ausiliario di PG avendo preso parte anche a numerosi procedimenti nella qualità di testimone:
“51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell’ordine”.
Ora, dobbiamo verificare alcune cose:
– se si trattasse di ordine o richiesta (che, per la verità, nel secondo caso sarebbe ancora più demenziale);
– se l’ordine fosse legittimo (uhm…. se il decreto dice blocco, il redirect non c’entra molto con la nostra ligua, eh…);
– se l’ordine illegittimo sia stato comunque eseguito per errore di fatto (non errore di diritto che non scusa, ma errore di fatto, vale la pena di differenziare);
– se vi fosse la possibilità di un sindacato.
Mazza, puoi fare quello che vuoi, anche qui. Però, sei pregato di difenderti con argomenti in fatto e in diritto, senza provocare. Perché qui non troverai querelabili.
Noi vogliamo verità e giustizia, con forza.

P.S.: Guarda che quelli che commentano qui non sono ragazzini sprovveduti che voglio piratare tutto… Ti assicuro che ci sono giuristi di un certo calibro…

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Provvedimenti atipici? – UPDATED 3

Riprendo il discorso del post precedente e faccio una premessa che penso doverosa. La situazione è molto confusa, le notizie frammentarie e non necessariamente attendibili al 100%. Quindi… cautela. Diciamo che si fanno delle ipotesi. Poi, se arriva qualcosa di nuovo, si consolida e si cambia opinione, eventualmente.
Partiamo dalle testimonianze.
Il già citato Bhurro (se non funziona il link al post, andate in homepage) mi sembra il più informato.
Dice che ieri mattina si è svegliato, ha provato ad andare in Baia e si è ritrovato sul muso una di quelle classiche “pecettone” che si vedono sui siti sequestrati.
Il testo: “Guardia di Finanza. Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo. Inibizione dell’accesso al sito in esecuzione di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria P.P. n. 10322/08 RGNR – mod. 21, acceso presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bergamo. colombo-bt.org”. Segue una veloce traduzione in inglese.
Io, al momento, il “pecettone” non l’ho visto (mi dà, come a molti, semplicemente non raggiungibile) però mi riesce difficile pensare che Bhurro si inventi una cosa del genere (ma ci sono altre incongruenze, come sarà già saltato agli occhi).
Infine, riferisce di aver saputo, girando un po’ di forum, che tutto sarebbe partito da un’ordinanza del GIP di Bergamo inviata, via fax, a tutti (o quasi) i provider e volta all’inibizione dell’accesso alla Baia.
Curiosando ancora un po’ in giro, si scopre sul blog di The Pirate Bay è scritto che il “responsabile” di questo attacco alla libertà di espressione del pensiero (molti la pensano così) non sarebbe tanto Berlusconi, ma, indirettamente, Giancarlo Mancusi, come si sostiene in giro vero braccio violento del primo (sic). Il magistrato (perché si tratta di un pubblico ministero di Bergamo, peraltro il n. 2 della Procura) è, in effetti, colui che ha condotto le indagini contro colombo-bt.org. Quanto ritrovato da Bhurro, proprio perché riferito a quest’ultimo sito, potrebbe confermare, a mo’ di svista nell’inserimento del “cartello”, il coinvolgimento del magistrato. Ma, per adesso, io non ho trovato una fonte certa. Personalmente, poi, non ho alcuna notizia circa un collegamento così stretto tra Berlusconi e il dott. Mancusi. Se a voi risulta qualcosa, ci sono i commenti. E anche se fosse, non se se potremmo avanzare tesi così forti, eccessive.
Al di là di ciò, di quanto mi sembra espressione disordinata di malumore politico come accaduto per la vicenda di Matteo Flora, si traggono conclusioni che fanno prendere vie molto sbagliate e, allora, non si può pretendere alcuna soluzione al caso. Molti sono distanti anni luce dalla giusta via.
Cominciamo da alcune inesattezze, anche omettendo i nomi (non servono, a mio parere). Parliamo di ruoli e legge, magari sulla scorta del caso fotocopia riferitoci dal già linkato Eco di Bergamo.
Se c’è veramente un GIP di mezzo (e attenzione: il fatto che il “pecettone” parli di Procura significa soltanto che i provvedimenti del GIP li esegue, appunto, la Procura), con ogni probabilità si tratta, formalmente, di un decreto (non di unìordinanza) di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) emesso, nelle indagini preliminari, dal GIP su richiesta del pm. Francamente, sulla scorta delle informazioni che abbiamo, non vedo altra possibilità.
Il problema è che, come suggerito dal sempre attento lorenzodes nei commenti al post precedente, l'”inibizione all’accesso” non corrisponde ad alcuna figura tipica tra le misure cautelari reali. E, francamente, non penso che il GIP se la possa inventare.
Ma inizibione (a me, a te, agli utenti che si collegano con un ISP italiano) non è certo sequestro (che come molti sanno, si fa molto diversamente anche se la legge tace).
Allora, sbaglio io nella mia ipotesi oppure la misura è illegale. C’è una terza via possibile? Penso di no, anche se, spero, presto sapremo qualcosa di più.
Per completezza, escludo che si sia agito con gli strumenti di inibizione di siti di gambling non “convenzionati” AAMS o di pedopornografia (il provvedimento di Gentiloni di cui dicevo al post precedente). Anzittutto, come per colombo.bt.org, è sostanzalmente certo che si parla di diritto d’autore (in relazione alla cui violazione non esistono strumenti del genere), poi i provvedimenti di inibizione non spettano alla magistratura.
Vediamo un po’. Sono realmente curioso.

Aggiornamento del 10 agosto 2008, ore 19:50: Pare che Enzo Fogliani abbia già espresso le sue perplessità. Ed è molto cauto, ovviamente.

Aggiornamento dell’11 agosto 2008, ore 10:15: Dove riesce ad arrivare la mente pur di giustificare le proprie tesi. Questo blog sostiene che il dott. Giancarlo Mancusi sarebbe l’autore di questa tesi di laurea. Peccato che il dott. Mancusi a Bergamo sia Sostituto. Sarà laureato da trent’anni, probabilmente anche di più…
Ripeto che muovendosi così si perde di vista il nocciolo della questione, allontanandosi sempre di più dalla via giusta.
Quanto appena scritto (e che ho barrato) è una grossa sciocchezza. Chiedo scusa e mi correggo. Ero convinto di aver letto, da qualche parte, che Mancusi era aggiunto (e non sostituto). QUI la scheda di tesionline.

Aggiornamento dell’11 agosto 2008, ore 12:30: Pseudotecnico ci spiega molto bene perché Bhurro, provando a collegarsi a TPB, ha visto il “pecettone” relativo al colombo-bt. Che pare non essere una svista degli operanti, ma question tecnica di DNS.

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