Indulto e reati informatici
Alla fine è venuto. Premetto subito che sono favorevole e ci sono ragioni molto “pesanti” che, però, non tutti vogliono vedere preferendo fare gli eterni incontentabili. Il resto, poi, e’ politica, dunque lasciamola perdere.
Veniamo a noi e agli effetti che il provvedimento di clemenza avra’ sui reati informatici (anche quelli meramente commessi mediante il mezzo tecnologico).
Indulto e’ estinzione della pena (col limite di tre anni, in questo caso), non estinzione del reato. Pertanto, i processi si faranno ancora. In caso di condanna definitiva si avra’ questo sconto (magari anche per non bruciarsi la condizionale), ma la condanna restera’ (anche l’eventuale condanna al risacimento).
Dico subito che nella lista delle esclusioni dal beneficio non compaiono reati tipicamente informatici, ma ci sono alcuni chiarimenti da fare.
Per punti:
– Associazione per delinquere ex art. 416 c.p. – E’ vero che in alcuni casi (crew di cracker) si contesta l’associazione per delinquere, ma il beneficio e’ escluso soltanto per le associazioni finalizzate alla commissione di reati molto piu’ gravi di quelli informatici;
– Pedopornografia – Questo indulto non cancella la pena per la pedopornografia. Con una sola eccezione, vale a dire le condotte di mera detenzione (art. 600-quater c.p.), sempre che non vi sia l’aggravante dell’ingente quantitativo di materiale illecito. In sostanza, per fatti da P2P (dove c’e’ anche una diffusione piu’ o meno consapevole del materiale a causa della condivisione operata dal client) l’indulto non vale. Fine della discussione, il legislatore puo’ sempre esercitare la sua discrezionalita’, nei limiti dei principi fissati dalla Costituzione;
– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Riguarda, di solito, il phishing (o, meglio, l’attivita’ successiva di “ripulitura” dei danari sottratti ai conti correnti). Il Parlamento ha avuto la mano pesante e per questo reato esclude il beneficio, ma per casi non riconducibili al phishing.
Ricordarsi, infine, di fare i bravi per cinque anni secondo le regole della legge. Altrimenti l’indulto sara’ revocato.
Aggiornamento: testo della legge 241/2006 di concessione dell’indulto.