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Da: vincenzo arruzza (mailto:enzo.arruzza@alice.it)
Inviato: martedì 5 agosto 2008 15.44
A: info@ilricorso.it
Oggetto: valut.ric.(Ricorso)
si prega di dare una mano,sgomberato da un alloggio popolare tre anni fa con ordinanza del sindaco, oggi son tre anni che dormo nella mia macchina.premessa:
eranoanni che cercavo di far capire che vivevo in un alloggio malsano, consegnato in condizioni pietose sin dall’origine.il mio sbaglio è stato rivolgermi negli uffici comunali dove lamentavo questa incongruenza,iniziai a non pagare l’affitto per la rabbia
vivevo male in questo alloggio.mi rivolsi al movimento dei cittadini,al difensore civico,alla camera di commercio senza esito,infine citai il gestore ente ATC dal Giudice di Pace,nella conciliazione l’ATC sollecitò lo sgombero.una sera trovai l’alloggio sigillato.
da quel giormo è stato un via vai di vigili sul luogo dove dormivo ossia nella mia macchina.mi fecero 1600 € di verbale perchè non avevo più soldi per l’assicurazione.il vicinato telefonava a mia insaputa ai vigili finchè dopo due anni dallo sgombero si decisero dal
comune di convocarmi mi accennarono che stavano revisionando il procedimento in autotutela al terzo anno riferiscono che non vi erano i nessi per revionare l’atto emesso nei miei confronti.dal comune suggerivano di servirmi dei servizi sociali al fine di instaurare un rateo di dilazione dell’affitto moroso,non accetto,in secondo stante visto il degenerarsi della mia persona (sfido a dormire per due anni e otto mesi in una macchina)venni convocato nuovamente dal comune mi proposero un mono camera di proprietà del comune gestita dall’Atc,quanto la vidi rinunciai era in condizioni pietose.
quanto appreso gli artt. in menzione danno ragione al comune vedi art.241/90,l’unico appiglio e che l’Atc non notificava all’ineressato l’atto di mora contenente la somma capitale +interessi legali prima dello sgombero,mentre la l.r.46/95 recita
se inadempiente o salda tutto il debito o si procede allo sgombero,questo non era evidenziato sull’atto di sgombero emesso al tempo,chiedo se è legittimo. grazie vincenzo.arruzza
allegato ricorso :senza n. protocollo omesso transito all’uff. Protocollo per ordine dei vigili urbani.
ricevuta e-mail Da: Città di Torino – Ufficio del Sindaco per i rapporti con i Cittadini [mailto:urc@comune.torino.it]
Inviato: mer 30/07/2008 12.11
A: vincenzo.arruzza@alice.it
Oggetto: Letto: A teste lettura di conferma ,Conferma del messaggio inviato a; alle 30/07/2008 11.50
Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle 30/07/2008 12.11
Al Sindaco Sergio Chiamparino
All’uff. URC Città di Torino
All’ Assessorato Div. Erp – Al Dirigente Div. Erp
Comune di Torino -Sede-
Luglio 30th, 2008 at 11:40
Oggetto: Ricorso gerarchico al Sindaco- ricorso/avverso al dirigente divisione Erp ,al silenzio/assenso- al silenzio/rigetto della P.A.,cfr artt.25,comma 1 Dpr 3/57 art.2, l. 205/2000.
Il sottoscritto Arruzza Vincenzo nato il 17/05/62 in Gerocarne (VV)
indirizzo virtuale vincenzo.arruzza@alice.it
Con la presente intenta ricorso/contro il dirigente della div..ERP come in intestazione al silenzio assenso- silenzio/rigetto per i seguenti motivi:premesso quanto emerso verbalmente sv. dirig.div. erp,il sottoscritto
espone:
– omessa risposta e/o comunicazione all’interessato( in contrasto con l’ art 7,8 l. 241/90)dell’esito revisione del provvedimento in regime di autotutela cfr. l. n. 80/2005 art.1 l.241/90 cfr diritto amm.vo in regime di revisione autotutela del provvedimento cfr art.2,comm. 3 , l.241/90,cfr l.11/02/2005 n.15 ;cfr. art. 7 l. 241/90;
cfr. art.4 l. 241/90 e art. 10bis l.241//90; riscontra eccessivi “tempi ragionevoli” volto alla revisione del provvedimento in regime di autotutela cfr.art.21nonies l. 241/90;
alla luce dell’art.7,8 l. 241/90, dietro visura atti, se emerge un dubbio di
illeggittimità il sottoscritto si riserva di adire come da legislazione cfr.ex art.90 R.D.642/1907, art 37 l.1034/71.
inoltre il sottoscritto lamenta l’incostituzionalità agli’articoli 2,3,24,87,97,111 visto l’art. 117 della Costituzione in materia di deroga alla legge quadro della Repubblica Italiana.
Inoltre aggiunge: a riscontro vs e- mail del 22/11/07 spedita dal funzionario Erps se non accetta questo alloggio (aspetti l’esito del suo ricorso al Capo dello Stato)
inoltre si evince come da cfr. l. 431/98 locazioni patrimoniali dei Comuni con assegnazione in deroga vista la legge finanziaria 2004 cfr. dl.n. 240/04 e cfr. circ. Ministero ll.pp e infrastrutture..n.452/05
– ( dove pone riserva del 10% di alloggi patrimoniali EE.LL. per soggetti aventi
diritto volto a ridurre il disagio abitativo in emergenza sfratti), visto quanto veniva riferito sua mia richiesta al tempo (settembre 06), dalla impiegata Scirè responsabile uff. emergenza abitativa in via straordinaria, rif. che il sottoscritto non era stato collocato in nessuna graduatoria utile c/o vs. assessorato volta all’emergenza disagio abitativo. inoltre aggiunge dichiarazione: quanto emerso il 29-05-08 all’appuntamento concordato,l’Assessore dichiarava Lei non ha diritto ad una casa popolare,può dietro relazione dei servizi sociali essere inserito in un contesto di emergenza abitativa,propone un alloggio patrimoniale visto l’avvenuto disagio abitativo persistente negli anni,accenna visto il suo avvenuto disagio psicologico, non accenna previsioni temporali accenno che analoga proposta fu fatta in agosto 2007e l’alloggio proposto non era da me gradito. oggi emerge dalla visura atti dell’ 01-07-08 l’illegittimità dell’atto di sgombero si evince che lo stesso atto è viziato per vizi procedurali analogo ricorso spedito via e- mail il 07/12/2007,inevasa risposta.(si anticipa via e- mail il 30-07-08 ) ore 11.50 all’uff.URC si protocollerà in seguito. al silenzio assenso si produrrà Ricorso Strardinario Al Presidente della Repubblica per i suelencati motivi.ossequi
To,30-07-08 in fede Vincenzo Arruzza
firmato in originale vs portineria vigili urbani consegnata copia in originale (diffidato verbalmente di recarmi c/o uff. protocollo) si inoltrerà come evidenziato,anche questo spiacevole episodio nel ricorso straordinario Presidenza della Repubblica .il presente è stato letto ma,come d’intesa verbale con la sig. Paola uff. Urp non è stato trasmesso il n. di protollo attribuito vs ricezione.ossequi Arruzza .To 01- 08-08
i danni da protratta occupaz. nelle locazioni abitative
ilComune ha proceduto allo sfratto per morosità. Vorrei sapere se, oltre ai canoni, mi spetta pagare il5% coe da legge (art. 55 l.392 /78) per danni subiti ho vissuto per 5 anni in un alloggio pubblico malsano
Nella quasi totalità dei casi, lo sgombero per il rilascio dei locali – da parte del comune- non coincide con la data di scadenza della notifica (irreperibile alla buca,così sono stato dichiarato). Il locatore, per riottenere la disponibilità del proprio immobile, è infatti costretto ad attivare il procedimento giudiziale di sfratto o di licenza per finita locazione, con ulteriore protrazione dei tempi di rilascio, grazie ai provvedimenti di “blocco degli sfratti”. D’altra parte, anche negli sfratti per morosità – di regola esentati dal blocco – il conduttore ritarda comunque la riconsegna dei locali, fino all’intervento dell’Ufficiale Giudiziario munito di Forza Pubblica. Di qui l’interesse a fare il punto della situazione, in ordine agli obblighi economici del conduttore, nel periodo di protratta e illegittima occupazione dei locali dopo la scadenza del contratto o dopo la sua risoluzione per finita locazione o per morosità.La materia è regolata dall’articolo 1591 Codice Civile, per il quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.Nelle finite locazioni, l’obbligo di risarcire il maggior danno, di cui alla norma richiamata, ha visto restringersi nel tempo il proprio raggio di operatività, per effetto di una incessante legislazione speciale, che talvolta ha esonerato del tutto il conduttore dal risarcimento del danno, e più spesso, ne ha predeterminato l’ammontare. Tali normative speciali sono state peraltro vagliate dalla Corte Costituzionale che, in termini generali e di principio, ne ha dichiarato l’illegittimità. E così, per esempio, l’articolo 2 del Decreto Legge 25 settembre 1987, numero 393, sia pure dettato in tema di locazioni ad uso diverso dall’abitativo – per il quale “il conduttore, per il periodo di occupazione dell’immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla Legge 27 luglio 1978, numero 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto…..non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone…., né il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1591 del Codice Civile” – è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza 1 aprile 1992, numero 149 della Consulta. Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità della norma, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione dell’immobile, senza escludere il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. Si legge, nella sentenza richiamata, che la norma evidenzia “un limite di legittimità costituzionale….Caratteristica dei valori (o principi) costituzionali soggetti a bilanciamento è la non predeterminabilità in assoluto, una volta per tutte, dei loro rapporti reciproci di sovra o sott’ordinazione. La prevalenza dell’uno sull’altro, quando il bilanciamento non sia rimesso per caso al giudice, ma sia operato dalla legge nella forma di una norma astratta, deve essere collegata a determinate condizioni tipiche, come effetto giuridico alla propria fattispecie”.Successivamente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, l’articolo 1 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1988, numero 551 ha tuttavia disposto che durante il periodo di sospensione dell’esecuzione, il conduttore era tenuto a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 Codice Civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone di locazione dovuto alla cessazione del contratto – cui dovevano applicarsi gli aggiornamenti ISTAT – maggiorato del 20%.In seguito, l’articolo 6, comma 6, Legge 431/98 – che disciplina attualmente le locazioni abitative dopo il 31 dicembre 1998 – è tornato nuovamente a predeterminare l’ammontare del risarcimento dovuto dal conduttore, stabilendo che in caso di ritardata consegna dell’immobile, il conduttore è tenuto solo alla corresponsione di una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla data di cessazione del contratto, oltre agli aggiornamenti ISTAT maturandi e al pagamento delle spese e oneri accessori. A titolo di “maggior danno”, ex articolo 1591 Codice Civile, il conduttore era solo tenuto alla corresponsione di una maggiorazione del canone pari al 20%, per tutta la durata della sospensione dell’esecuzione dello sfratto e fino all’effettivo rilascio dei locali. Sul richiamato articolo 6 Legge 431/98 è nuovamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 482/2000, riconoscendo la legittimità della norma solo ove avesse avuto efficacia temporanea e transitoria. In particolare, con la richiamata sentenza 9 novembre 2000, numero 482, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 6, Legge 431/98, nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’articolo 1591 Codice Civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine della esecuzione stabilito dalla Legge 431/98 e di quello fissato giudizialmente per il rilascio, puntualizzando che “il Legislatore del 1998, nella già rilevata finalità di agevolare la transizione al nuovo regime locativo, ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio durante il periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quantificando correlativamente l’importo delle somme dovute dal conduttore nel detto periodo e negli altri periodi di sospensione dell’esecuzione, di cui all’articolo 11, comma quarto, del Decreto Legge numero 9 del 1982 e all’articolo 3 del Decreto Legge numero 551 del 1988. Le due misure, consistenti nella sospensione dell’esecuzione e nella determinazione del quantum, sono dunque strettamente connesse, in quanto alla sospensione ex lege dell’esecuzione corrisponde, quale previsione altrettanto eccezionale e temporanea, la determinazione parimenti ex lege dell’indennità relativa allo stesso periodo”.Ciò nonostante, la disposizione di cui all’articolo 6, comma 6, Legge 431/98 – con la predeterminazione del danno, nella misura del 20% – è stata sostanzialmente ribadita dalla successiva legislazione speciale in tema di proroga degli sfratti per finita locazione, con rimaneggiamento delle ipotesi già previste dal richiamato articolo 6 Legge 431/98 (inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa – si veda esemplificativamente l’art. 80 Decreto Legge 388/2000 -). In tema, sia pure in termini strettamente transitori e, in ragione del perdurante stato di emergenza del mercato locatizio, si vedano da ultimo anche la Legge 8 febbraio 2007, numero 9 e il Decreto Legge 31 dicembre 2007, numero 248.In particolare, l’articolo 1, comma 4, della Legge 8 febbraio 2007, numero 9, ha disposto che “per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, Legge 9 dicembre 1998, numero 431”. La medesima disposizione è stata, alla scadenza, riproposta dall’articolo 22 ter del Decreto Legge 31 dicembre 2007, numero 248, che ha sospeso le esecuzioni per rilascio relative agli immobili adibiti ad uso abitativo, sino al 15 ottobre 2008.Volendo schematicamente riassumere l’iter storico della normazione speciale, si può allora concludere che la maggiorazione del 20% del canone sostituisce il risarcimento del maggior danno ex articolo 1591 Codice Civile: a) per tutto il periodo di non esecuzione dei provvedimenti di rilascio in regime di graduazione prefettizia, di cui all’articolo 3, Legge 61/1989, che andava dal 1° maggio 1989 al 30 dicembre 1998; b) per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ex articolo 6, comma 1, Legge 431/98 e cioè dal 30 dicembre 1998 al 28 giugno 1999; c) per tutto il periodo in cui l’esecuzione era rimasta sospesa in seguito all’istanza del conduttore di rifissazione della data di sloggio, ai sensi dei commi 3 e 4, dello stesso articolo 6 Legge 431/98; d) per tutti i periodi di sospensione degli sfratti di cui all’articolo 80, Legge 23 dicembre 2000, numero 388; al Decreto Legge 2 luglio 2001, numero 247; al Decreto Legge 27 dicembre 2001, numero 450; al Decreto Legge 20 giugno 2002, numero 122; al Decreto Legge 24 giugno 2003, numero 147; al Decreto Legge 13 settembre 2004, numero 240; al Decreto Legge 27 maggio 2005, numero 86; al Decreto Legge 1 febbraio 2006, numero 23; alla Legge 8 febbraio 2007, numero 9 e infine al Decreto Legge 31 dicembre 2007, numero 248.Matteo RezzonicoNEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ LA MANCATA TEMPESTIVA RICONSEGNA COMPORTA IL RISARCIMENTO PIENO DEL DANNOFuori dagli ambiti applicativi delle sopra richiamate norme speciali e relativamente alle risoluzioni per inadempimento e in particolare per morosità, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la responsabilità del conduttore per danni da ritardata restituzione della cosa locata, a norma dell’articolo 1591 Codice Civile, ha natura contrattuale….Essa ha origine dal venire meno del diritto del conduttore alla detenzione e al godimento della cosa locata che, nell’ipotesi di cessazione del contratto per scadenza del termine, va ricondotto alla scadenza legale o convenzionale, mentre nell’ipotesi di cessazione anticipata dovuta alla pronuncia di risoluzione per inadempimento, va ricondotto alla data della domanda di risoluzione, per effetto della quale, il conduttore deve ritenersi costituito in mora per il rilascio della cosa” (Cassazione 13 marzo 1995, numero 2910).Circa i parametri per il calcolo del maggior danno, la giurisprudenza ha avuto anche modo di pronunciarsi sull’applicabilità tout court dell’articolo 1591 Codice Civile, con la precisazione che il semplice protrarsi dell’occupazione abusiva dell’immobile non costituisce di per sé un danno calcolabile nella differenza tra il canone contrattualmente convenuto e quello locativo di mercato, posto che “la condanna del conduttore in mora nella restituzione dell’immobile locato al risarcimento del maggior danno a norma dell’articolo 1591 Codice Civile, esige la prova specifica dell’esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare ed il relativo onere incombe al locatore, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione – ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare a canone più elevato, o vendere l’immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di affitto o di acquisto, ovvero di altri propositi di utilizzazione” (Cassazione 29 settembre 2007, numero 20589 e Cassazione 28 gennaio 2002, numero 993).