Venerdi’ sera, dopo una lezione al Master della Rete di Padova, ho ricevuto un cliente accusato di reati pedoporno.
Abbiamo parlato un’oretta, di tutto, anche delle possibili scelte processuali. In estrema sintesi, gli ho detto che le opzioni sono tre: patteggiamento, abbreviato e dibattimento.
Mi ha guardato severo e mi ha detto: “Avvocato, ora non si puo’ piu’ patteggiare”. Con la comprensione per chi non e’ giurista (e, comunque, per chi si trova a che fare col mare magnum delle leggi italiane) gli ho subito chiarito che il limite era per il patteggiamento allargato. Pero’, mi e’ rimasto il dubbio che il mio cliente non sia l’unico a pensarla cosi’. Le leggi sono tante e anche complicate. Interessa un modesto chiarimento?
Prima della legge 134/2003, il patteggiamento era possibile soltanto arrivando ad una pena non superiore ai due anni (sola o congiunta con l’eventuale pena pecuniaria). Con quella legge, il limite e’ stato, appunto, “allargato” sino a coprire il massimo di cinque anni. Ed oggi, per “patteggiamento allargato” si intende quello relativo a pene comprese tra due anni e un giorno e cinque anni.
Nei fatti, esistono due patteggiamenti: il primo da zero (si fa per dire, ovviamente) a due anni, il secondo (quello allargato) da due anni e un giorno a cinque anni. Il secondo patteggiamento comporta vantaggi minori e non e’ applicabile a tutti i reati.
L’anno scorso, la legge 38/2006 e’ intervenuta, in senso peggiorativo, sul tema pedofilia-pedoporno escludendo, tra le altre cose, il patteggiamento allargato anche per i reati di cui agli articoli (del codice penale) 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico (v. art. 11 della legge).
Ergo, siccome nel mondo telematico le ipotesi piu’ frequenti sono quelle di cui agli artt. 600-quater e 600-ter, terzo comma (per la condotta diffusione via P2P) e considerato che, almeno per quanto visto coi miei occhi, in casi concreti di quel genere non si sforano, ipotizzando un calcolo, i due anni, e’ possibile, nella stragande maggioranza dei casi, patteggiare i reati in tema di pedopornografia.
Tutto cio’ nella pratica, senza pretese scientifiche e di esaustivita’, almeno in questa sede.
Non e’ facile spiegarlo al cliente, ma, talvolta, il patteggiamento e’ la soluzione migliore, anche perche’ non espone alla pubblicita’ del dibattimento per reati cosi’ infamanti.
E ve lo dice uno che non e’ un gran “patteggiatore”.
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Egregio Dott. Minotti, Le lascio questo messaggio esclusivamente per complimentarmi del blog e soprattutto per il sito Penale.it, in cui sono raccolti interventi interessanti. Sono capitata per pura casualità su questa pagina, cercando in rete qualche riferimento bibliografico sui limiti del patteggiamento allargato per quanto concerne i reati sessuali e qualche spunto critico sul possibile accesso al rito premiale ordinario; vedendo che Lei ha scritto in merito, Le volevo gentilmente chiedere se avesse pubblicato qualche articolo in materia.
Le porgo i miei più cordiali saluti.
No, non ho pubblica nulla, se scludiamo questo modestissimo post scritto a fronte di un dubbio venuto ad un mio cliente.
Dalla riforma del 2006, pero’, le possibilita’ di accesso al patteggiamento allargato per i reati sessuali sono fortemente limitate.
Per alcuni, addirittura, anche il patteggiamento *ordinario*.
La ringrazio della Sua velocissima risposta. So che ci sono state parecchie novelle in materia; soprattutto mi incuriosiva, più che il dato legisltivo strettamente inteso, gli interventi dottrinali di critica o di sostegno a questi successivi interventi.
Cordiali saluti
Sicuramente ci sono dei materiali. Occorrerebbe fare una ricerca sulle principali riviste penali (Cassazione penale, Rivista Penale, ecc.). Non so di giurisprudenza, pero’.
Qualche articolo infatti l’ho trovato proprio su Cassazione penale, per la giurisprudenza affinerò un pò le mie ricerche su qualche database (solo per farmi un’idea del trend di applicazione).
Ho notato che Lei ha lo studio a Genova; anche io sono di Genova, magari un giorno ci si incontrerà se i miei sogni si realizzeranno!!!
Buon lavoro
Il problema del patteggiamento è che comunque sia si ha in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, etc…. tutto ciò a fronte della riforma L. 38/2006. Praticamente a mio avviso il patteggiamento è la scelta meno opportuna per questo genere di reati, anche perchè una CTU sul pc (visti i recenti orientamenti e la quantità di trojan che si rilevano nei pc) può essere una scappatoia che in qualche occasione ha assolto l’imputato. distinti saluti;)