Lego e diritto penale

Nel 1994, all’indomani della l. 547/93, Renato Borruso tenta una definizione di “sistema informatico”, assente nella legge.
L’Autore ritiene necessario “che si tratti di apparato elettronico, che funzioni “a programma”, che i segnali oggetto di elaborazione decisiva siano digitali (cioè costituiti da BIT) e non analogici e, infine, che tale elaborazione avvenga sulla base della logica di Boole (AND, OR, NOT)” aggiungendo la necessità di una multifunzionalità almeno potenziale, escludendo implicitamente i dispositivi dedicati.
Sotto i ponti e’ passata un po’ d’acqua e la tecnologia ci ha sorpreso. E cosi’ anche la giurisprudenza che ha applicato norme poste a tutela dei sistemi informatici (es.: art. 615-ter) anche ad entita’ che, forse, non avremmo mai definito “sistemi informatici o telematici”. L’esempio classico e’ quello dei sistemi di trasmissione televisiva via satellite con riferimento al “traffico” di smartcard abusive e relativi codici. Giacomo Stalla, giudice torinese, ha riassunto il tutto molto efficacemente.
Salto.
Da piccolo, i miei giochi preferiti erano i trenini e il Lego. La passione, pur senza pratica, mi e’ rimasta ancora oggi ed e’ naturale che cerchi di trasmetterla ai miei figli.
Lego sta lanciando questo favoloso prodotto: e’ Mindstorms NXT.
Stavo pensando al gioco dei bambini. E se un pupo entrasse, via USB, nell’unita’ centrale dell’aggeggio, commetterebbe un accesso abusivo a sistema informatico?
Beh… va detto che gli infraquattrodicenni non sono imputabili…

Posted in Reati informatici.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *