Con la storia del ddl anti-pornografia ho avuto una certa visibilita’. Involontariamente perche’, malgrado abbia “dolosamente” segnalato la cosa Mantellini, non avrei mai pensato che ne nascesse una discussione cosi’ accesa e che la notizia venisse ripresa da cosi’ tanti siti facenti riferimento al mio blog.
Il 28 settembre, lo stesso Mantellini ha riallacciato una discussione cara a molti blogger e, cioe’, quella sul “risucchio”, da parte di altri media (specie i “pezzi grossi” con i loro aggregatori), di contenuti pubblicati originariamente sui blog non “istituzionali”.
In verita’ il tema era stato sollevato prima da Lele Dainesi che cita Luca De Biase e ricorda il recente caso Google in Belgio.
In principio era il copia&incolla. Il semplice link, di per se’, e’ assai poco lesivo. Anzi, salvo (forse) il caso particolare del deep-linking, costituisce una segno di “cortesia” al sito linkato (ricordo questo bel post di Alberto Mucignat). Il framing, invece, puo’ essere realmente subdolo. Lo fanno in tanti, anche certe testate nazionali.
Oggi si fa diversamente. Sfruttando i feed e speculando un po’ sulle licenze Creative Commons, molti si sentono liberi di “succhiare” i contenuti altrui.
I feed sono una gran cosa, molto comoda, ma possono rendere piu’ agevoli gli abusi. Le licenze Creative Commons, invece, sono tanto belle nella loro filosofia, ma, giuridicamente, servono a ben poco. Senza mezzi termini, dico che sono di moda, ma non tutti quelli che, adottandole, vogliono essere trendy si rendono conto che qualcuno ci possa speculare facendo il finto tonto. Per cedere qualcosa di piu’ rispetto alla regola che vieta ogni utilizzo delle opere dell’ingegno, basta mettere “di pubblico dominio a fini non commerciali” o formule del genere. Rimane, forse, il solo vantaggio della standardizzazione evidenziata da una “pecetta” CC.
Quale soluzione giuridica al problema segnalato? Non bisogna pensare che, per forza, Internet debba avere una sua legge, diversa da quella del cd. “mondo reale”. A volte, certi concetti della legge sono inconciliabili con le nuove realta’ tecnologiche, ma non e’ sempre cosi’.
Io, negli aggregatori di feed, vedo un comodissimo sistema per fare rassegna stampa. Ne’ piu’, ne’ meno. E la rassegna stampa non e’ certo una novita’ tecnologica. Cambiano le modalita’, la sostanza e’ indentica.
Premesso che omettere il nome dell’autore e’ sempre illecito (addirittura, lo stesso autore non puo’ rinunciare a questo diritto morale), ha ragione chi dice che, comunque, non si puo’ disinvoltamente riprodurre cio’ che e’ presente su Internet, anche se sotto CC.
Insomma: Creative o non Creative, e’ sempre l’autore che decide cosa fare del proprio elaborato e cio’ non si puo’ discutere. Se limita, ad esempio, gli utilizzi a fini non commerciali, la cosa non si puo’ fare a meno che (ma si tratta, come chiaro, di eccezione ad una regola) non si ricada nell’alveo applicativo dell’art. 65 lda.
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
Ma c’e’ anche da dire che, pur ricadendo nelle ipotesi appena viste, attingere sistematicamente da un sito per realizzare una rassegna stampa puo’ diventare concorrenza sleale. Ecco cosa dice l’art. 101 lda.
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
E che dire del regime giuridico delle banche dati? (sempre che un sito, non necessariamento di tipo blog, possa essere definito banca dati). Insomma: la legge c’e’, basta conoscerla e l’ingnoranza di legge non scusa.
In Rete ci sono gia’ alcuni validi contributi giuridici sulle problematiche di cui sopra. Basta una ricerchina su Google, suggerisco con la stringa rassegna stampa diritto d’autore.
Nel merito, al di la’ delle questioni strettamente giudiche, sono d’accordo con le parole di Mafe e Attivissimo, riportate nel post di Mantellini. Sebbene gli aggregatori stuzzichino il desiderio (debolezza) di notorieta’ di molti blogger, io non ho interessi economici immediati da difendere e, soprattutto, i miei post non sono cosi’ dotti e preziosi. Per il momento, mi basta quello che dicono i citati artt. 65 e 101. Un domani, si vedra’.