Il prezzo delle riproduzioni
Non fai in tempo a parlare di un argomento che… zac! Ti cambiano la legge.
Mantellini legge Wittgenstein, io no. Allora nota che un lettore di quest’ultimo blog si e’ accorto che la Finanziaria interviene anche sul diritto d’autore.
Nel post sulle rassegne stampa riportavo il testo dell’art. 65 lda che, secondo l’art. 32 della Finanziaria, sara’ cosi’ modificato:
Leggo che alcuni si interrogano sul significato di questa modifica. Ed e’ comprensibilissimo perche’ la materia si sta complicando parecchio. Provo a dire la mia.
Non per presuntuosa coerenza con quanto scritto nell’altro post, ma, secondo me, nella forma non cambia molto. Nel senso che i limiti alla riproduzione rimangono, ma per riprodurre (ove consentito) occorre pagare. Il che, pero’, frustra lo spirito dell’art. 65 che, pur con determinati limiti, e’ quello della diffusione e dell’elaborazione del sapere mediante citazione.
Detto cio’, mi sembra che Internet, di per se’, non possa essere classificata come rivista o giornale. I blogger, dunque, abbandonino subito eventuali sogni di ricchezza.
Aggiornamento/precisazione delle 15.30: per essere precisi, il citato art. 32 non e’, strettamente, della Finanziaria, bensi’ del cd. “collegato”.
Aggiornamento/precisazione del 4 ottobre, ore 13.50: la battuta sui sogni di ricchezza dei blogger (per un ipotetico arricchimento dovuto alla riproduzione dei loro contributi da parte di aggregatori, media, ecc.) era, ovviamente, ironica.