Vedo che, pur a distanza di qualche giorno, la stampa si occupa dell’ultima sentenza della Cassazione in materia di scambio di software (e non solo).
Per citare alcune testate, Corriere, TGcom, Ansa, La Stampa.
Titoli roboanti, come al solito. Quasi sempre poco coerenti con il testo e, soprattutto, con la verità. Su La Stampa il piu’ "visionario", sbagliato e gravamente fuorviante: "La musica torna libera"
Se vi interessa conoscere la mia opinione, continuate a leggere questo post.[[SPEZZA]]
La vicenda e’ molto semplice. Tre studenti del Politecnico di Torino (uno, in seguito, deceduto) mettono in piedi e gestiscono, su una macchina dell’Istituto, un server ftp caricandovi programmi, crack, giochi per console, film e mp3 (per la cronaca, c’era anche una copia di Back Orifice). Era previsto lo scambio con terzi, ma a condizione che questi fornissero, a loro volta, nuove opere. Tutto cio’ fino all’estate del 1999 e la data e’ molto importante, per i motivi che vedremo.
La cosa viene scoperta e ne nasce un procedimento penale che arriva a diverse imputazioni distinte (la sentenza di primo grado e’ visualizzabile QUI): duplicazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale e ricettazione.
Bene, cominciamo a dire che, prima dell’entrata in vigore della l. 248/2000 (ecco perche’ e’ rilevante la data di commissione del reato), sia per software, crack e giochi per console (art. 171-bis lda) e audio-video (art. 171-ter) era previsto lo stesso regime di dolo, vale a dire il lucro (oltre allo scopo commerciale in relazione alla condotta di detenzione).
E il giudice di Torino lo sapeva benissimo, non e’ stata una scoperta della Cassazione.
Lo stesso magistrato, pero’, ha ritenuto che la gestione del server fosse una vera e propria attività Imprenditoriale/commerciale (con qualche perplessita’, da parte mia), mentre il "do ut des" che governava gli scambi di opere era una sorta di permuta che, come almeno i giuristi sanno, e’ un contratto a titolo oneroso. Ecco perche’, anche per sofware, giochi psx e crack, in tali regole della comunita’ erano stati visti, appunto, il fine commerciale e il dolo di lucro.
A monte, lo stesso giudice ha ravvisato un’attivita’ di duplicazione e la condanna e’ conseguita.
Incidentalmente, va notato che il giudice torinese, con argomentazioni diverse, non ha ravvisato la ricettazione.
Purtroppo, non ho dati completi sulla sentenza (di conferma) di appello, ma, come ci riporta la cronaca, in Cassazione e’ caduto tutto. Perche’?
Schematicamente, l’opinione della Suprema Corte:
– contrariamente a quanto ho letto in giro, per la Cassazione l’interazione con un server ftp comporta un’attivita’ di duplicazione;
– dunque, il problema si sposta nuovamente sul fine di lucro;
– contrariamente a quanto sostenuto da altri, con la riforma del 2000 non si e’ voluta fornire una sorta di "interpretazione autentica" della legislazione precedente, ma, al contrario, si e’ ampliata la copertura penale. Lucro e profitto sono cose bene diverse;
– nel caso concreto, i gestori del server avevano tratto, semmai, un semplice profitto, non il lucro a suo tempo richiesto dalla legge in ordine al software (ricordo che per audio e video c’e’ sempre stato il lucro) e non avevano posto in essere alcuna struttura imprenditoriale/commerciale.
L’annullamento e’ senza rinvio, dunque quella vicenda si e’ definitivamente conclusa.
Ma oggi e’ reato scaricare opere protette? No, ma e’ pur sempre una violazione amministrativa (art. 174-ter lda). Oltre alle problematiche civili.
Mettere in condivisione (o distribuire) anche senza scopo di lucro? Si’, e’ una piu’ recente fattispecie creata dalla legislazione Urbani (art. 171, lettera a-bis), lda.
E mettere in condivisione con scopo di lucro? Si’, e’, addirittura, un reato piu’ grave (art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis), lda.
Enzo Mazza, piu’ volte citato negli articoli segnalati, non ha tutti i torti. Mentre Roberto Maroni (che mi risulta essere avvocato) dicendo, al Corriere, che "È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D’ora in poi scaricarla dal Web non potrà più essere considerato illegale" ha preso una sonora – e colpevole – cantonata dichiarando l’esistenza di una liberta’ che non c’e’.
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Ciao…molto interessante quanto da scritto.
Tuttavia mi è sembrato di leggere che nella sentenza veniva chiarito che la cassazione non considera più il RISPARMIO, come un GUADAGNO.
Ed era il guadagno illecito (e quindi il lucro) ad essere ratio della norma. Se il risparmio non è più lucro e quindi guadagno l anorma non trova più applicazione…
Ciò, di conseguenza porrebbe tutta ua serie di attività di “scaricaggio” in un contesto legale diverso.
Giusto?
Quindi potrebbe essere efficace (con conseguente proscioglimento) per un procedimento legato allo scambio via p2p (quindi senza lucro) dopo la legge del 2000 ma prima della “urbani” ?
Daniele,
se hai 5 minuti, guarda che bella discussione ho fatto sul tema qualche giorno fa..
http://blog.quintarelli.it/2007/01/come_si_scarica.html
ciao, s.
stavo pensando al concetto “se prendi un file da un server ftp allora si parla di duplicazione”. E se invece è un link html? e se usi un sistema “ftp/http by email” (sono sicuro che nascosti in giro ce ne sono ancora)?
@ .mau
Beh, sul fatto, tecnico, che scaricando si duplichi possiamo discutere. Ma io penso sia corretto.
Sui link… beh, se segui una procedura di download, direi di si’.
Il principio generale e’ molto semplice: se si ottiene una seconda copia c’e’, appunto, duplicazione.
E poi un’altra cosa, di cui m’è rimasto il dubbio…Quei ragazzi di Torino se non erro usavano per scaricare i pc dell’università , non i loro privati di casa. Non è un reato quello?
@ Miti’
Acuta osservazione. Ti rispondo si’ e no perché dipende dalle modalità del fatto che non conosciamo appieno.
Hai letto il Secolo di oggi a pag. 17?
Comunque, dopo la nostra conversazione, volevo dirti che si va a mangiare mandilli dove mi hai detto tu. Oppure, proviamo a farceli in casa. Io li trovo da vertigine, se il pesto è come si deve e il mandillo proprio di seta.
Umberto Rapetto? Sì, ora. “Chi ha goliardicamente spernacchiato l’ordinamento vigente e ha passato il week end scaricando sul proprio computer ogni razza di film e qualsivoglia raccolta musicale è bene che si ricomponga”
;-D
(San Fruttuoso di Camogli è in disarmo in questo periodo, ma da qualche parte troveremo quelle “che diciamo noi”!)
@minotti
il problema quindi ante urbani ma dopo le modifiche del 2000 sono intrinseche nel p2p che impone anche la condivisione, giusto?
Premesso che è tutto molto interessante e piuttosto chiaro faccio una domanda per capire meglio.
Assodato che la sentenza tanto reclamizzata non cambia la situazione attuale post-legge urbani.
Ho capito bene che la cassazione potrebbe, in via teorica, riconoscere in una futura sentenza che nel risparmio non c’è profitto ma stante la legge attuale rimarrebbe comunque il reato connesso alla condivisione e alla duplicazione?
Non ha, molto senso, parlare di risparmio.
Oggi, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore delle ultime modifiche alla lda, mettendo in condividione anche senza lucro e’ reato. Lieve, ma e’ reato.
Chi si limita a scaricare (ove tecnicamente possibile) va incontro soltanto ad una sanzione amministrativa.
Un saluto.
Daniele Minotti
Infatti è proprio questo il problema: “ove tecnicamente possibile”, dice giustamente Daniele. Io credo che chi usa p2p è sempre a rischio penale per le intrinseche caratteristiche del sistema di download ed upload parallelo.
gughi