Sedici anni: primo amore possibile
Ne ha parlato Luca Spinelli, su Punto Informatico.
Tra le varie novita’ proposte nel calderone del “pacchetto sicurezza” discusso l’altro giorno in Consiglio dei Ministri, c’e’ l’ennesima norma (penale) riguardante “anche” Internet. E’ nel ddl C-2169-bis (art. 12).
Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenne). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alcune considerazioni (in parte difformi da Spinelli), giusto per andare al punto:
– cosa vuol dire intrattenere, allo scopo di sedurre, una relazione tale da carpire la fiducia di una persona? È ovvio che se io voglio sedurre (e sedurre non è una parolaccia, eh…) cerco di fare in modo che si fidi di me;
– nel mondo reale, attualmente, avere rapporti sessuali con un minorenne (ma almeno quattordicenne, di regola) non è reato; in Internet potrebbe diventare reato avere una relazione con fini seduttivi; e potrebbe diventarlo anche nel mondo reale perché, a ben vedere, il ddl non limita la cosa alla Rete (ma dice “anche attraverso Internet”, ecc.);
– e come faccio a sapere, su Internet, se la persona che intendo sedurre ha più di sedici anni? E se l’interlocutore, per pavoneggiarsi, mi garantisse di essere piu’ grande? Bastano le regole in tema di errore sul “fatto-eta’” oppure si andra’ sempre piu’ verso l’inescusabilita’?
– due infrasedicenni vicendevolmente seduttori potrebbero rispondere entrambi del reato in oggetto perché non c’è scritto che il seduttore deve essere per forza maggiorenne;
– se uno vuole sedurre un infrasedicenne, anche senza consumare, la pena e’ assicurata, almeno nell’infamia del reato.
Risultato: fine dell’età del consenso sessuale a quattordici anni. Anzi: fine della mera seduzione sotto i sedici anni.
In margine, si osserva sempre un forte pregiudizio telematico nella parole del legislatore. Ha proprio ragione Rebus: “Ma porca cutrettola, è mai possibile che in ‘st’accidenti di Internet italiana non si possa stare tranquilli un attimo? Un giorno”.
P.S.: Ah, Rosy Bindi dice il reato proposto riguarda la "condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente". Storie. Se non si specifica, io considero l’imputabilita’ anche del minorenne, ancorche’ ultraquattrodicenne. E questa e’ l’ennesima dimostrazione che i nostri politici non sanno quello che propongono e votano.
etienne64:
Ottobre 26th, 2007 at 18:10
Daniele,
la tua protervia nel reiterare schemi ottocenteschi sulla tipicità della fattispecie penale ti qualifica solo come un pericolo anarchico che cerca di contrastare la determinazione governativa di avere materiale per un dibattito a Porta a Porta
beppe.b:
Ottobre 28th, 2007 at 14:10
e poi, anche quel tipo losco di rebus, che ne sa di reati?
Marco Scialdone:
Ottobre 28th, 2007 at 14:10
In realtà se la leggete bene è un grande provvedimento a favore dell’onestà intellettuale nelle relazioni…infatti “Chiunque, allo scopo di sedurre un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo”
Quindi se la relazioni la imposti sull’onestà… dicendo apertamente che intendi sedurre (o sfruttare sessualmente! sic!) l’interlocurore/interlocutrice non ne carpisci la fiducia e la fattispecie non si realizza
Minotti:
Ottobre 29th, 2007 at 10:10
Beppe, sai chi e’ Rebus? Io non te lo diro’ mai, ma lo conosci sicuramente
a:
Ottobre 29th, 2007 at 13:10
aaa
Minotti:
Ottobre 29th, 2007 at 14:10
Si’ il ddl si trova ancora alla Camera e la sua approvazione non dovrebbe avvenire a breve.
a:
Ottobre 29th, 2007 at 14:10
La cosa “bella” è che se oggi qualcuno si avvicina ad un/a minorenne per fare advance…basta non toccare o basta che l’advance non vada a buon fine ed è come se non fosse successo niente…si può essere accusati di molestie, reato che può essere cancellato pagando una sanzione neanche elevata…d’altronde la polizia dovrebbe monitorare l’accusato per un po’ d tempo in attesa che cada di nuovo con le mani in pasta? per un reato come le molestie non credo vengano pedinati i colpevoli, visto anche che i poliziotti spesso mancano…
beppe.b:
Ottobre 29th, 2007 at 19:10
ci tengo a precisarlo. In un mio precedente post scrivevo: “e poi, anche quel tipo losco di rebus, che ne sa di reati?”: STAVO SCHERZANDOOO!!! , mi era rimasta ‘in canna’ (nel senso che ero un po’ fatto ) l’emoticon. Ora ne spargo un po’, qua e la non si sa mai …. </Scherzo>. Rebus è persona seria e dedicata e se “tipo losco” è lo è solo nel tempo libero
Minotti:
Ottobre 30th, 2007 at 11:10
In realta’ lo scemo sono io perche’ quando hai scritto *tipo losco* dovevo capire che lo conoscevi…
La vecchiaia…