Sembra proprio si tratti di un caso riguardante il reato di cui all’oggetto.
Prima sentenza di Cassazione, per quanto ne so.
In attesa di avere il provvedimento (ho gia’ chiesto a degli amici), ricordo l’articolo del codice penale che potrebbe rilevare.
494 – Sotituzione di persona
Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.