Lo dice la Cassazione (V Sezione Penale) in una sentenza di cui si e’ parlato negli ultimi giorni.
E’ un dictum molto forte, che fara’ storcere il naso a qualcuno.
Peccato che sia cosi’ concisa.
Ad ogni modo, questa e’ la sentenza impugnata e confermata dalla Suprema Corte. Ne avevamo gia’ parlato.
E c’e’ anche questo precedente milanese.
Feed e altro
Metachiacchiere recenti
- Warham su La PEC incompleta, va bene lo stesso
- Warham su Scrivere le leggi
- Donaldhic su Chi condivide?
- Warham su Nonsoloquerele
- Reminder: TRANSACTION 1.82 BTC. Receive >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97e1303206586454c0d80d55446170cb& su Ci risiamo con le chiavette
- Notification- You got a transfer №DH75. GET >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=33c30fc8cf6e67ce4c13f5ab0d4cacef& su Key4Biz > Libertà di espressione sui social, si tratta solo di un claim commerciale?
- You have received 1 message # 223. Read >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=86705d3641ae7e22abf2889865c43ea6& su Fatto 4, fai anche 5
-
Post più recenti
Categorie
Archivi
Blogroll (e altro)
- .mau.
- Alberto Mucignat
- Alfred Azzetto
- Altrimondi (Giorgio Dell’Arti)
- Antonio Sofi
- Antonio Tombolini
- Bretellalog – Alessandro Ferretti
- Carlo Felice Dalla Pasqua
- Dario Denni
- Dario Salvelli
- DelfinsBlog (Guido Arata)
- Dica, avvocato
- Diritto Amministrativo Veneto
- Doktor Faust
- Elvira Berlingieri
- Ernesto Belisario
- Fulvio Sarzana di S. Ippolito
- Guido Scorza
- Ictlex – Andrea Monti
- Il buon diritto
- Interlex
- Last Knight
- Le Rette Parallele
- Luca Spinelli
- Marco Camisani Calzolari
- Marco Pierani
- Marco Scialdone
- Massimo Mantellini
- Mayhem (Alessio Pennasilico)
- Michele Iaselli
- Paolo Attivissimo
- Paolo De Andreis
- Penale.it
- Penale.it ebook
- Penalpolis
- Placida Signora
- Poca Cola (Riccardo Pizzi)
- Punto Informatico
- Quasi.dot
- Quid Novi
- Rebus
- Reporters
- Roberto Cassinelli
- Roberto Dadda
- Roberto Olivieri
- Spinoza
- Stefano Quintarelli
- Studio Illegale
- Suzukimaruti (Enrico Sola)
- The Register
- Vittorio Pasteris
non credo che la sentenza in se possa far storcere il naso più di tanto, quanto meno sitto il profilo dei rapporti di lavoro.
E’ vero che la motivazione è ‘stringata’, ma la motivazione della sentenza impugnata (e confermata dalla Cassazione) è più che esaustiva e la motivazione della Suprema Corte (non lo sto spiegando certo a te) riguarda solo lo specifico punto sottoposto a impugrazione.
Il punto che semmai non mi sembra soddisfaciente non è in tema di rapporti di lavoro ed è nel seguente passaggio <<E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all’accesso sia condizionata, l’eventuale violazione di tali condizioni può rilevare sotto altri profili, ma non può valere a qualificare la corrispondenza come “chiusa” anche nei confronti di chi sin dall’origine abbia un ordinario titolo di accesso>>
Pensiamo ai normali contratti con i provider per la fornitura dei servizi di posta elettronica: l’utente si impegna a non introdurre contenuti illeciti e – in caso di violazione – il provider ha facoltà di “segargli l’account” (rectius: “risolvere il contratto”). In tali casi il provider, oltre ad avere la possibilità tecnica di accedere ai contenuti della casella, ne ha anche “titolo”?
…brrrr….
Buone feste
<A HREF=”http://doktorfaustblog.blogspot.com”> Herr Doktor </A>
Mah, io non ci capisco molto, ma mi sembrava che ci fosse una distinzione tra il sistema di autenticazione (una pass per sapere chi ha operato su quel computer) richiesto dalla Codice Privacy (recte, misure minime) e la pass come vero e proprio lucchetto elettronico.
Se io fornisco una pass solamente per identificare chi entra nella mia casella (o lavora su un file) il ragionamnto della Cass regge; al contrario, il provider non avrebbe alcun titolo per forzare la mia pass “lucchetto”.
Boh è detto male, e pure confuso.
mah, non sono mica sicuro che una simile distinzione esista. La pwd non è un semplice sistema di autenticazione (come una firma elettronica) è una misura di sicurezza e serve (misura minima) per evitare accesso non autorizzato e non solo per tracciare gli accessi.
In soldoni: se metto la pwd sull’account di posta lo faccio per impedire che altri entrino, non per vincolare l’accesso ad una password (che per me sarebbe poi anonima)
ciao
@HerrDoktor: i provider che forniscono servizio email non hanno “titolo” (almeno secondo questa sentenza*) in quanto chi usufruisce del servizio (i clienti) non sono dipendenti di quell’azienda ma, appunto, clienti
*sono un ingegnere fidanzato con un avvocato 😛 per cui non posso essere 100% sicuro che altre leggi e/o norme non dicano il contrario 🙂