Anzi, leviamoci il "se". Perche’, in fondo, non e’ che i politici hanno per forza totalmente torto, sempre.
PI (e non solo) pubblica la replica di Folena accusato, in buona sostanza, di aver tirato un colpo basso al diritto di fruire e diffondere la cultura.
C’e’ sempre l’articolo di PI che e’ un valido spunto e, ieri, anch’io ho fatto qualche piccola riflessione pur senza l’approfondimento che la questione meritava (cronica mancanza di tempo…). Personalmente, ero giunto soltanto ad una conclusione e, cioe’, che bassa risoluzione e degradazione sono paletti troppo ingombranti (e indefiniti).
Ora, vediamo meglio cosa e’ successo, senza pregiudizi.
Questo e’ il primo comma dell’art. 70 l.d.a.:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Altrimenti detto, con quella sola norma non si puo’ riprodurre integralmente un’opera. Al massimo se ne fa un riassunto o una citazione oppure se ne estrae un brano o una parte. Sempre per solo uso di critica o discussione. Alle condizioni indicate sono salvi anche i fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ora, secondo alcuni il nuovo comma 1-bis limiterebbe questo primo comma. Lo rileggiamo insieme:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
E’ vero? A questo punto, mi sono convinto di no e non sto a saltare sul carro di presunti vincitori (anche perche’ i diritti appartengono a tutti). Pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche. Adesso, se proprio vogliamo cavillare, c’e’ un nuovo limite (non aggiuntivo) di ordine qualitativo, ma non penso sia cosi’ pesante (se applicato ragionevolmente – v. la mia conclusione in calce).
Certo, la novita’ riguarda soltanto Internet (anche se non condivido questo limite), immagini e musiche (e non altre opere che seguono il regime del primo comma), ma un passo avanti, ancorche’ nel compromesso, c’e’. Penso sia fuori discussione e scusate la presunzione.
Vittoria dei diritti, dunque? No, non proprio, ma per motivi un po’ diversi da quelli letti in giro. Rimane, infatti, un problema non da poco: che ci sara’ qualcuno che tentera’ di fissare definizioni assurde (e tecnicamente non accettabili) di "bassa risoluzione" e "degrado". Vedremo.
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