“La legge non ci preoccupa perché sappiamo già come sarà il decreto che fisserà i paletti”, dice Enzo Mazza, presidente Fimi (Federazione dell’industria musicale italiana)” (da Repubblica segnalata da Luca Spinelli).
A me non sembra una battuta felice, eh… Mi sa tanto di “la legge la facciamo noi e ve la cuccate voi, cotta a puntino”.
P.S.: Beninteso che sono completamente d’accordo con Andrea, su Repubblica, circa l’universalita’ del diritto alla didattica.
P.P.S.: Ho cambiato il titolo perche’ questo mi piace di piu’…
il commento di FIMI si commenta da solo (scusate il gioco d parole)
Io credo che, se il d.m. fosse in quel senso un ricorso al tar si imporrebbe: mi offro fin d’ora per contribuire al fondo spese (un’avvocato amministrativista per presentarlo si troverà pure ….)
Comunque sull’interpretazione di Repubblica, segnalo il parere di Marco Scialdone, sempre puntuale ed equilibrato sull’argomento:
http://scialdone.blogspot.com/2008/01/volte-ritornano.html
‘notte
peccato che si siano accorti dell’ambiguità del termine!!! eh cribbio! =)
ogni fatto è da ritenersi puramente casuale
Scusate
ma sono l’unico a pensare che, a prescindere dal contenuto dell’emanando D.M., sia la stessa disposizione di legge (art.70 comma 1-bis) ad essere incostituzionale?
Art.33, comma 1, Cost: <>.
Non stiamo parlando di scuole pubbliche (che hanno ordinamento a sé), ma di “insegnamento diffuso”.
Il diritto, costituzionalmente garantito, che qualsiasi cittadino ha di insegnare ciò che sa, improvvisamente verrebbe limitato (per legge, che rimanda a un atto governativo)? Per giunta in nome di un interesse (il diritto d’autore) che -checché se ne dica- non ha rilevanza costituzionale?
Guarda io penso che sia anche non tassativa (decreto a parte) e se puo’ avere delle conseguenze penali…
> Guarda io penso che sia anche non
> tassativa (decreto a parte) e
> se puo’ avere delle conseguenze
> penali…
Già… però funzionerebbe come scriminante, quindi con l’analogia in bonam partem la mancanza di tassatività potrebbe non essere un male assoluto (certo ci rimette la certezza del diritto, ma tant’é)…
@ parent directory (..)
no, non sei l’unico a pensarlo …. 🙂
ci voglio riflettere
Scusate, ma oltre che gli mp3 anche i filmati degradati devono essere presi in considerazione. In file video è composto di immagini e musiche e quindi se entrambi sono degradati rispetto all’ originale non vedo perchè escludere un insieme costituito da parti di libera diffusibilità
Faccio il consulente per aziende alimentari e noto con dispiacere che le leggi sono frutto di persone incompetenti dirottate da interessi di vario genere. L’haccp è il mio pane; ma (a volte) mi rendo conto della sua assurdità.
Salve, volevo sapere se ci fossero dettagli sul decreto attuativo che fissava i paletti per le opere “degradate”.
Grazie in anticipo.
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