Legenda
Lei = immagine del mosaico ravennate di Teodora (Basilica di San Vitale)
Lui = mp3 di una canzone di Serge Gainsbourg
Lei: Sei un vecchio degradato!
Lui: Taci tu che sei a bassa risoluzione…
La battuta (ok, un po’ penosa e anche lievemene cervellotica…) per parlare, ancora una volta, della riforma dell’art. 70 l.d.a. (a proposito, la legge e’ stata pubblicata qualche giorno fa). Ad oggi, non e’ ancora in vigore (ma lo sara’ a brevissimo), pero’ tutti comprendono che anche quando lo sara’ rimarra sempre il problema delle definizioni delegate al Ministero.
Abbiamo i seguenti problemi:
– definizioni limitate all’uso didattico e scientifico o anche al degrado, alla bassa risoluzione e forse anche al lucro?
– e cosa si dovra’ intendere con tutti queste termini (due o cinque che siano)?
Ed e’ chiaro che la lingua e il diritto vigente non possono essere violentati.
Ieri ho citato l’articolo di Alessandro Longo su Repubblica. Molto contrapposte le idee di Andrea Monti ed Enzo Mazza. Intanto (ma temo sara’ vano, non me ne vogliano…) da tempo Guido Scorza e Luca Spinelli lavorano ad un wiki per il testo del decreto (che, a quanto si capisce dalle parole di Mazza, e’ gia’ pronto, immodificabile).
E qui entra in gioco Quinta che riflette sulla “relativita’” dei concetti di degrado e bassa risoluzione. Ma il “progetto” di Scorza e Spinelli prende in considerazione questo aspetto proponendo un abbassamento della qualita’ in termini percentuali, dunque in prospettiva relativistica (si puo’ dire?), pertanto, teoricamente, valevole da qui alla fine del mondo.
Altro nodo: didattica e scienza soltanto per le “istituzioni”. Questo sembra essere l’approccio di Mazza nelle dichiarazioni rese a Repubblica e che, addirittura, esclude i siti dei singoli professori (es.: Homolaicus). Ma e’ accettabile nel confronto con la Costituzione? Vediamo cosa dice all’art. 33, come suggerito: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento“.
Certo che aspettare che qualcuno faccia da cavia in un processo penale e’ molto triste. Ma, forse, questo atteggiamento svela soltanto quello che e’ gia’ sotto gli occhi di molti: la non tassativita’ della norma, con tutte le conseguenze del caso.
> (ma temo sara’ vano, non me ne vogliano…)
Guarda che ti tolgo dal blogroll eh! 😉
Condivido almeno un po’ del tuo “realismo”. Ma a mio parere la cosa più urgente è proporre un segnale. L’importante non è che venga accolto, ma la reazione (qualsiasi sia: anche l’assenza di reazione). In rete le sensibilità e le capacità sono forti su questi temi, ora vediamo se c’è qualche mente illuminata anche oltre lo steccato del web. E poi valutiamo.
LS
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Il fatto che si rimandi ad un decreto attuativo la specificazione dei livelli di degrado non significa che la norma non sia tassativa. Anzi, il fatto che Scorza, ad esempio, abbia già potuto far saggiare a tutti i livelli di degrado richiesti nel disegno di legge originario la dice lunga.
Certo, non sarebbe la prima disposizione penale a rinviare ad un regolamento. Fatto sta che, in questo caso, mi sembra ci sia un po’ troppa confusione. Se, poi, ci ricordiamo le questioni di errore di diritto…
> Il fatto che si rimandi ad un decreto
> attuativo la specificazione dei livelli
> di degrado non significa che la
> norma non sia tassativa.
Avresti pure ragione, in teoria, ma… il testo licenziato, alla fine, è diverso:
“Con decreto del Ministro … sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma>>.
E’ vero che in qualche modo si può far tornare tutto in via di interpretazione, ma il D.M. NON DOVRA’ definire i limiti del “degrado” (termine di per sè non vaghissimo, IMHO), BENSI’ proprio i limiti dell'”uso didattico o scientifico”: cioè cosa, come e quanto si può o non si può insegnare.
Abbastanza incostituzionale, sempre IMHO.
> in questo caso, mi sembra ci sia un
> po’ troppa confusione
Nooo… ma che dici? 🙂 In tema di diritto d’autore, sono solo i “giuristi” a non capire, i cittadini hanno tutto chiarissimo.
Del resto, se lo sentono ripetere in continuazione dalle “major”: <> (anche quando non è vero).
> Se, poi, ci ricordiamo le questioni di
> errore di diritto…
Eh già… rilancio: se una singola opera sia o non sia liberamente distribuibile (tutte sono tutelate), ancora IMHO, può sì essere “di diritto” (es: errore sulla durata della copertura) ma principalmente è “di fatto” (se trovo un’opera senza licenza allegata…)!
@ ..
Sui limiti del decreto, mi permetto di ricordare quanto detto a suo tempo e cioe’ che anch’io penso che riguardi soltanto scopi didattici e scientifici.
E mi permetto di dire che io e te abbiamo tutti un po’ *contro*, Scorza e Spinelli compresi (*contro* per modo di dire, eh…).
Per il resto, a parte la mia gia’ confessata confusione (di cui, eventualmente, dovrei vergognarmi), si’ possono esserci migliaia di errori di diritto o di fatto… Ma penso siano questioni di casi concreti.
> (*contro* per modo di dire, eh…).
Maddeché, si discute, si tirano fuori le proprie impressioni, e magari ne esce qualcosa di utile 🙂
Io non vedo grandi contrapposizioni comunque, solo voglia di contribuire, seguendo le stesse “stelle polari” (libertà, misura, certezza…) anche se per strade diverse. Tanto l’ultima parola non spetta a noi…
E sulla confusione, credo, c’è poco da vergognarsi… anzi. Nel mio post precedente la parte virgolettata è stata “censurata” (in senso buono eh, devo ricordarmi di non usare il doppio maggiore per le citazioni!) dal sistema: per la cronaca avevo scritto che, secondo le major, il diritto d’autore si riassume in “è tutto vietato”.
Possiamo “abboccare”, oppure andar fieri del fatto di essere “un po’ confusi” sull’argomento.
E poi sì (risposta all’altro thread): purtroppo “sappiamo come va”… 🙁