Devo dire che, malgrado l’importanza fondamentale della sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato “illegale” (e per illegalita’ intendo contrario alle norme sovranazionali, comunque vera e propria illegalita’) il contrassegno SIAE, tutto sembra essere passato sotto silenzio.
La SIAE pretende sempre e i processi continuano laddove, eppure, molte norme incriminatrici ruotano intorno a detto contrassegno (per il software, a causa della sciagurata legge 248/2000).
Ora, mi capita tra le mani un decreto di citazione dove si contesta il reato di cui all’art. 171-bis l.d.a. ma, stranamente, non si fa alcun riferimento al contrassegno (malgrado la netta formulazione della disposizione).
Ecco un estratto dell’imputazione:
“perche’, al fine di trarne profitto, deteneva a scopo commerciale e imprenditoriale nr. 41 prodotti software dei quali non era titolare di licenza d’uso”.
Sarei grato a chi mi spiegasse la rilevanza, in penale, della mancanza di licenza su software detenuti.
P.S.: Non so perche’, ma ho la netta impressione che il magistrato che ha scritto quel capo di imputazione conosca benissimo la sentenza e tenti di sostituire il contrassegno con la licenza. Che non e’ proprio possibile…
Se io fossi il tuo assistito, letto quanto scrivi sopra, proporrei di trasferire il processo in sede esterna a quella italiana.
Giusto in caso… 🙂
Io ho addirittura provato a sollevare un’accenno di eccezione di legittimità del 171 ter lett. D), con tanto di allegazione della sentenza e ragionamento giuridico, ma il Giudice l’ha rilevata irrilevante perchè, come nel caso del tuo capo d’imputazione, il disvalore sociale era percepito dalla dizione “e comunque illecitamente duplicati” che si accompagnava al “privi del necessario contrassegno SIAE”…
Non capisco, chiedo scusa: la lettera D non fa alcun riferimento all’abusivita’ della duplicazione. Da dove salta fuori?
Dal capo d’imputazione purtroppo, il quale (sebbene redatto nel 2002), recitava “…poneva in commercio o comunque deteneva, a scopo di vendita, ….., merce di provenienza delittuosa IN QUANTO ILLEGALMENTE RIPRODOTTA e priva del contrassegno SIAE”. Nonostante non sia emersa, nel corso del dibattimento, alcuna prova del concorso del mio cliente nell’attività di duplicazione, il Giudice ha ritenuto irrilevante l’eccezione sulla lettera D), perchè, testualmente, “il disvalore sociale della detenzione di merce illegalmente riprodotta era da lui (il Giudice intendo) percepito senza considerare la mancanza di contrassegno SIAE”. Attendo le motivazioni, poi mi butterò sull’appello..
Bizzarro questo giudice… si sostituisce al legislatore…