Su Penale.it potete trovare la richiesta di archiviazione (la decisione del Giudice la richiama integralmente) su un caso di P2P di cui si e’ parlato poche settimane fa.
Leggendola, si capisce che quello che ha detto la stampa (legalita’ del P2P, comunque) non e’ completamente corretto.
Questo e’ quello che traggo io dalla lettura della suddetta richiesta:
– il P2P, di per se’, non e’ illecito (ed e’ bene ricordarlo);
– lo scambio avviene senza intermediari, cioe’ non si puo’ chiamare in causa un terzo (mero supporto tecnico);
– non e’ certa la rilevanza penale delle condotte di dowload e upload.
E su quest’ultimo punto dissento (anche se si dovrebbe sapere qualcosa di piu’ circa il tempo del commesso reato, pre o post Urbani).
La morale, a parte quella strettamente giuridica, e’ sempre quella di leggersi prima i provvedimenti, poi commentare.
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oggi è uscito questo articolo su PI: http://punto-informatico.it/2199139/PI/News/Sulla-bufala-del-P2P-legale/p.aspx riguardo queste sue osservazioni.
Tuttavia dall’articolo sembra che i siti di link siano legali: “è la sostanziale innocenza attribuita ai siti di link P2P considerati come servizi che “si limitano ad autenticare l’utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo”.
Nel gergo comune un “sito di link” è inteso come un sito che riporta link ed2k a materiale coperto da copyright. L’interpretazione è giusta?
Direi di si’, anche se, a breve, dovrei disporre di ulteriori materiali per la migliore comprensione del provvedimento.
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