Bomba: la Cassazione penale conferma l’illegittimità del contrassegno SIAE
Vi ricordate la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europee in tema di contrassegno SIAE?
Diceva, per riassumere qui la vicenda, che essendo il contrassegno norma tecnica doveva essere notificato alla Commissione. Cosa che, puntualmente, non è avvenuta. Dunque, il contrassegno non è opponibile al privato.
Due conseguenze:
– tutte le fattispecie penali che si fondano sulla mancanza di detto contrassegno non valgono più (sino alla notificazione);
– la SIAE non può legittimamente pretendere l’applicazione del contrassegno (eppure, continua a pretendere…).
Sul primo punto, il 2 aprile la Cassazione ha depositato ben tre sentenze. Ecco la più significativa.
Di seguito, dunque, la massima fornita dall’apposito Ufficio della Cassazione:
“In plurime decisioni depositate in data 2 aprile 2008, tra cui quelle qui presentate, la Corte valuta per la prima volta gli effetti, sui reati previsti essenzialmente dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, premettendo che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha pertanto ritenuto che : 1) in ordine segnatamente ai reati di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter, comma primo, lett. d), relativi infatti a supporti privi del contrassegno, deve ritenersi che il fatto non sussista venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi; 2) in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione”.
Ancora, vorrei complimentarmi con Andrea Sirotti Gaudenzi che ha sollevato la questione che ha originato il tutto.
Herr Doktor:
Aprile 12th, 2008 at 13:50
fragoroso il silenzio della SIAE ….
mfp:
Aprile 12th, 2008 at 13:53
Adesso sarebbe da organizzare una bella raccolta di bollini SIAE strappati da cd, dvd e quant’altro… da mandare tre quarti a D’Ammassa e un quarto all’infinito reverendo Mazza…
Daniele:
Aprile 12th, 2008 at 13:55
Guarda, ai tempi, dopo la Corte, avevano pure negato che l’obbligo del contrassegno fosse venuto meno…
Non c’entra con questo, ma il 20 maggio, se puoi, tieniti libero. C’e’ un convegno organizzato dalla *tua* associazione (c’e’ di mezzo la *bionda* nostra amica 😉
Comunque, penso che segnalero’ anche qui
Daniele:
Aprile 12th, 2008 at 14:01
Eddai, Michele… D’Ammassa che ti ha fatto? Vabbe’ che mio amico, che e’ anche in SIAE, ma non mi sembra si sia mai macchiato di colpe particolari.
Quanto a Mazza, certo, tira l’acqua al suo mulino, ma, almeno, e’ persona con cui si puo’ parlare e non si e’ mai tirato indietro.
Marco Scialdone:
Aprile 12th, 2008 at 14:54
La SIAE reputa più opportuno dare questa notizia http://www.siae.it/edicola.asp?click_level=0500.0100.0200&view=4&open_menu=yes&id_news=6592
🙂
Per la serie… “la Cassazione può dire quello che vuole” (il virgolettato è perchè queste parole furono pronunciate da un giudice di pace di Roma nel corso di un’udienza in cui l’avvocato di turno voleva far valere un orientamento della cassazione a sezione unite… sic!)
mfp:
Aprile 12th, 2008 at 15:41
Ma e’ mai possibile che appena uno dice mezza parola con nome e cognome… automaticamente “ha qualcosa contro”? Io non ho nulla contro nessuno dei due… mai visti… mai conosciuti… figurati che io non compro CD/DVD dal 1996 circa (puntata di “Mi manda Lubrano” su SIAE, in cui si facevano due conti e in definitiva ai miei beniamini andavano 3-6 mila lire delle 30+ che pagavo). Mai cagati proprio. Raccogliere i bollini serve a calcolare quanti danni (perchè una legge sbagliata FA DANNI) hanno fatto con questi bollini e metterglieli sotto gli occhi. Così, se hanno una coscienza, la prossima volta che qualcuno va a parlargli di una nuova porcata con cui vessare il popolo italiano… avranno l’ennesima opportunità di dire BASTA. Se la colgono bene… altrimenti pazienza… mai cagati, e mai li caghero’.
P.s.: Enzetto Mazzetto e’ un po’ il mio pupazzetto di giochi… mi diverto a stuzzicarlo quando lo incontro sui blog… Enzeeeeeettoooooo… siamo quasi quasi lì lì per venirti a sfilarti la poltrona da sotto il culooooooo… ci seiiiiii? Appena finito con politici e giornalisti veniamo da te eh… ando’ scappi…
Gianni:
Aprile 12th, 2008 at 19:20
E’ una mia impressione, oppure nel nostro paese qualche equilibrio di potere è andato sgretolandosi.. ?
Prima la lapidaria sentenza “anti-Peppermint/anti-Major” e adesso questo colpo ai reni economici della SIAE.
Che dite ?
Daniele:
Aprile 12th, 2008 at 19:22
Mah, e’ una teoria. Pero’ l’esperto in complotti, cospirazioni, lobby e poteri occulti e mfp 😉
Enzo:
Aprile 18th, 2008 at 10:06
a me fanno solo un regalo, costa 300 mila euro l’anno il bollino alle aziende, potremmo anche decidere di abbandonarlo, visti i risultati…
» Detenzione di software in ambito professionale » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti:
Dicembre 29th, 2009 at 09:45
[…] l.d.a. punisce la detenzione di supporti contenenti software non contrassegnati (ferme restando le note questioni sul bollino) soltanto a condizione che vi sia uno scopo commerciale o imprenditoriale. Un libero […]